Frenetikexito – Unipessoal Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:167
Date04 March 2021
Docket NumberC-581/19
Celex Number62019CJ0581
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni sottoposte all’IVA – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Monitoraggio e consulenza nutrizionale – Attività sportive, di mantenimento e benessere – Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni”– Criteri»

Nella causa C‑581/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale in materia tributaria (centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 22 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2019, nel procedimento

Frenetikexito – Unipessoal Lda

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl (relatore), F. Biltgen, L.S. Rossi e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Frenetikexito – Unipessoal Lda, da R. Monteiro, advogado;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, R. Campos Laires, S. Jaulino e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e B. Rechena, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Frenetikexito Unipessoal Lda e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo) in merito ad avvisi di accertamento di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per servizi di monitoraggio e consulenza nutrizionale e servizi relativi ad attività sportive, di benessere e di cultura fisici.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, sono soggette all’IVA:

«le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

4 Ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, gli Stati membri esentano:

«l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti».

5 In forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, gli Stati membri esentano:

«le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».

Diritto portoghese

6 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto), sono esenti da IVA:

«le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio delle professioni di medico, odontoiatra, ostetrico, infermiere e altre professioni paramediche».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 La Frenetikexito è una società commerciale che esercita, in particolare, un’attività di gestione e di sfruttamento di stabilimenti sportivi, attività di benessere e cultura fisiche, nonché attività che promuovono e incentivano la salute umana, come il monitoraggio e la consulenza nutrizionale o la valutazione fisica.

8 Dopo essersi registrata presso l’Entidade Reguladora da Saúde (ente di regolamentazione in materia di sanità, Portogallo), la ricorrente nel procedimento principale ha fornito, nel corso degli anni 2014 e 2015, servizi di monitoraggio nutrizionale nei suoi locali mediante una nutrizionista qualificata e certificata a tal fine. Tale nutrizionista, assunta dalla ricorrente nel procedimento principale, era disponibile per fornire i suoi servizi un giorno alla settimana. L’IVA non è stata fatturata per tali servizi.

9 La ricorrente nel procedimento principale proponeva nei suoi stabilimenti programmi diversi. Taluni programmi includevano unicamente servizi di benessere fisico e di fitness, mentre altri programmi includevano inoltre un monitoraggio nutrizionale. Ciascun cliente era in grado di scegliere il programma desiderato e di fare uso o meno di tutti i servizi messi a sua disposizione nell’ambito del programma scelto. Pertanto, dal momento che il cliente aveva sottoscritto il servizio di monitoraggio nutrizionale, tale servizio gli veniva fatturato, a prescindere dal fatto che ne avesse beneficiato o meno, e a prescindere dal numero di consultazioni di cui aveva beneficiato.

10 Inoltre, i servizi di monitoraggio nutrizionale potevano essere sottoscritti separatamente da qualsiasi altro servizio, mediante il pagamento di un determinato importo, che dipendeva dall’appartenenza o meno del cliente ad una sede della ricorrente nel procedimento principale.

11 La ricorrente nel procedimento principale operava, nelle fatture da essa emesse, una distinzione tra gli importi collegati al servizio di benessere e di cultura fisici e quelli connessi al servizio di monitoraggio nutrizionale. Non vi era corrispondenza tra i servizi di monitoraggio nutrizionale fatturati e le visite in nutrizione.

12 Nell’ambito di un controllo, l’autorità fiscale e doganale ha constatato che, per gli esercizi fiscali relativi agli anni 2014 e 2015, i clienti della ricorrente nel procedimento principale avevano pagato il servizio di monitoraggio nutrizionale anche se non ne beneficiavano. Essa ha pertanto concluso che la prestazione di tale servizio aveva carattere accessorio rispetto alla prestazione del servizio di benessere e di cultura fisici. Per tale motivo, l’amministrazione fiscale e doganale ha deciso di applicarle il trattamento fiscale della prestazione principale e di procedere ad un accertamento dell’IVA maggiorato dei relativi interessi compensativi, per un importo complessivo pari a EUR 13 253,05.

13 Poiché la ricorrente nel procedimento principale non ha pagato tali somme, sono state avviate le procedure di esecuzione applicabili per il loro recupero, nell’ambito delle quali quest’ultima ha concluso un accordo di pagamento rateizzato. Tuttavia, ritenendo che i servizi di benessere fisico e di fitness e i servizi di monitoraggio nutrizionale da essa forniti fossero indipendenti, la ricorrente nel procedimento principale ha adito il giudice del rinvio con un ricorso diretto a far dichiarare l’illegittimità dell’accertamento in questione.

14 In tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo – CAAD)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società:

a) si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché esecuzione di massaggi;

b) metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione,

debba ritenersi che, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [2006/112], l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell’attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l’attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività.

2. Se l’applicazione dell’esenzione prevista...

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