Repubblika v Il-Prim Ministru.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:311
Docket NumberC-896/19
Celex Number62019CJ0896
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 April 2021

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura»

Nella causa C‑896/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima Sezione del tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta), con decisione del 25 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2019, nel procedimento

Repubblika

contro

Il-Prim Ministru,

con l’intervento di:

WY,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič e N. Piçarra, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per Repubblika, da J. Azzopardi, avukat, S. Busuttil, advocate, e T. Comodini Cachia, avukat;

– per il governo maltese, da V. Buttigieg e A. Buhagiar, in qualità di agenti, assistite da D. Sarmiento Ramirez-Escudero e V. Ferreres Comella, abogados;

– per il governo belga, da C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz, H. Shev, H. Eklinder, R. Shahsavan Eriksson, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, O Simonsson e J. Lundberg, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, inizialmente da K. Mifsud-Bonnici, P.J.O. Van Nuffel, H. Krämer e J. Aquilina, successivamente da K. Mifsud-Bonnici, P.J.O. Van Nuffel e J. Aquilina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Repubblika, un’associazione, registrata come persona giuridica a Malta, il cui oggetto è promuovere la tutela della giustizia e dello Stato di diritto in detto Stato membro, e l’Il-Prim Ministru (Primo ministro, Malta), relativamente a un’azione popolare avente segnatamente ad oggetto la conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni della Costituzione di Malta (in prosieguo: la «Costituzione») che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.

Contesto normativo

3 La Costituzione contiene, al suo capo VIII, norme relative alla magistratura, fra cui quelle che disciplinano la procedura di nomina dei giudici.

4 In tale capo VIII, l’articolo 96 della Costituzione prevede quanto segue:

«1) Gli Imħallfin (giudici delle giurisdizioni superiori) sono nominati dal Presidente della Repubblica, su parere del Primo Ministro.

2) Non possono essere nominati giudici delle giurisdizioni superiori coloro che non abbiano esercitato, per un periodo continuato di almeno dodici anni o periodi cumulati di almeno dodici anni complessivi, la professione di avvocato a Malta o la funzione di Maġistrat (giudice delle giurisdizioni inferiori) a Malta, oppure esercitato successivamente tali due professioni.

3) Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4), prima che il Primo Ministro dia il proprio parere conformemente al paragrafo 1) sulla nomina a giudice presso le giurisdizioni superiori [ad eccezione del Prim Imħallef (Chief Justice, giudice capo)], il Comitato per le nomine in magistratura istituito dall’articolo 96A della presente Costituzione, svolge la propria valutazione conformemente alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 6) del suddetto articolo 96A.

4) Nonostante le disposizioni del paragrafo 3), il Primo Ministro ha la facoltà di non conformarsi all’esito della valutazione di cui al paragrafo 3):

Purché, dopo essersi avvalso della facoltà riconosciutagli da detto paragrafo, il Primo Ministro o il Ministru responsabbli għall-ġustizzja (Ministro della Giustizia):

a) pubblichi entro cinque giorni una dichiarazione nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta in cui comunica la decisione di avvalersi di tale facoltà, esponendo le ragioni alla base di detta decisione, e

b) faccia una dichiarazione dinanzi alla Kamra tad-Deputati (Camera dei Deputati) in merito a tale decisione, spiegando le ragioni su cui essa si basa, non oltre la seconda sessione tenuta dalla Camera da quando è stato fornito il parere al Presidente della Repubblica ai sensi del paragrafo 1):

Tuttavia, le disposizioni di cui alla prima condizione del presente paragrafo non si applicano all’ipotesi di nomina del Chief Justice».

5 L’articolo 96A della Costituzione così recita:

«1) È istituito un Comitato per le nomine in magistratura, in prosieguo denominato “Comitato”, che costituisce un sottocomitato della Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-ġustizzja (Commissione per l’amministrazione della giustizia) istituita dall’articolo 101A della presente Costituzione, composto nel modo seguente:

a) Chief Justice;

b) Avukat Ġenerali (Procuratore generale);

c) Awditur Ġenerali (Auditore generale);

d) Kummissarju għall-Investigazzjonijiet Amministrattivi (Commissario per le indagini amministrative) (Ombudsman); e

e) presidente della Kamra tal-Avukati (Ordine degli avvocati):

(...)

2) Il Comitato è presieduto dal Chief Justice o, in assenza di quest’ultimo, dal giudice che lo sostituisce a norma del paragrafo 3), lettera d).

3) a) Non possono essere nominati o mantenere la carica di membro del Comitato i Ministri, i Segretari parlamentari, i membri della Camera dei Deputati, i membri di un governo locale o i rappresentanti o candidati di un partito politico:

(...)

4) Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato agiscono in totale autonomia e non sono soggetti a qualsivoglia direzione o controllo di altre persone o autorità.

(...)

6) Le funzioni del Comitato sono:

a) ricevere ed esaminare le manifestazioni d’interesse di persone interessate ad essere nominate giudice presso le giurisdizioni superiori (eccetto la carica di Chief Justice) o giudice presso le giurisdizioni inferiori, eccetto di quelle di coloro cui si applica la lettera e);

b) tenere il registro permanente delle manifestazioni d’interesse di cui alla lettera a) e dei relativi atti, registro che deve essere mantenuto segreto e deve essere accessibile solo ai membri del Comitato, al Primo Ministro e al Ministro della Giustizia;

c) svolgere colloqui ed esaminare i candidati alle cariche in precedenza nominate, nel modo che ritiene opportuno, e a tal fine richiedere a qualsiasi autorità pubblica le informazioni che ritenga ragionevolmente necessarie;

d) fornire un parere al Primo Ministro, attraverso il Ministro della Giustizia, sulla sua valutazione relativa all’ammissibilità e all’idoneità dei candidati alle nomine alle cariche summenzionate;

e) su richiesta del Primo Ministro, fornire un parere sull’ammissibilità e l’idoneità di persone che già rivestono la carica di Procuratore generale, Auditore generale, Commissario per le indagini amministrative o giudice presso le giurisdizioni inferiori, ai fini della nomina ad una funzione giudiziaria;

f) fornire pareri sulle nomine a qualsiasi altra carica giudiziaria o a qualsiasi altro incarico presso gli organi giurisdizionali, conformemente a quanto richiesto di volta in volta dal Ministro della Giustizia:

La valutazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata non oltre sessanta giorni dal giorno in cui il Comitato riceve la manifestazione d’interesse, e i pareri menzionati alle lettere e) ed f) sono espressi non oltre trenta giorni da quando sono stati richiesti, o entro il diverso termine stabilito dal Ministro della giustizia, d’accordo con il Comitato, mediante ordinanza pubblicata nella Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta.

7) Il procedimento del Comitato è riservato, si svolge a porte chiuse e a nessun membro o segretario del Comitato può essere richiesto di testimoniare dinanzi a un tribunale o a un altro organismo in relazione ai documenti ricevuti o alle questioni discusse dal Comitato o comunicate al o dal Comitato.

8) Il Comitato stabilisce le proprie regole di procedura e ha l’obbligo di pubblicare, di concerto con il Ministro della Giustizia, i criteri in base ai quali si svolgono le sue valutazioni».

6 L’articolo 97 della Costituzione così dispone:

«1) Fatte salve le disposizioni del presente articolo, un giudice delle giurisdizioni superiori cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

2) Un giudice delle giurisdizioni superiori può essere rimosso dalla sua carica solo dal presidente della Repubblica a seguito di una mozione della Camera dei rappresentanti approvata da almeno due terzi dei suoi membri e motivata dall’incapacità comprovata di esercitare le funzioni connesse alla sua carica (a causa di malattia fisica o mentale o per qualsiasi altra ragione) o da una grave mancanza comprovata.

3) Il Parlamento può disciplinare in via legislativa la procedura di presentazione di una mozione e di indagine e la prova dell’incapacità di esercitare le funzioni connesse alla carica o di una grave mancanza di un giudice delle giurisdizioni...

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