Bibita Group v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:208
Docket NumberT-326/20
Date21 April 2021
Celex Number62020TJ0326
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 aprile 2021 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una bottiglia per bevande – Disegno o modello internazionale anteriore – Causa di nullità – Conflitto con un disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑326/20,

Bibita Group, con sede in Tirana (Albania), rappresentata da C. Seyfert, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Benkomers OOD, con sede in Sofia (Bulgaria),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2020 (procedimento R 1070/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bibita Group e la Benkomers,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, O. Spineanu-Matei (relatrice) e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2020,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza(1)

Fatti

1 Il 13 marzo 2017 la Benkomers OOD ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in base al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), come modificato.

2 Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato dalle seguenti immagini:

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3 I prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 09-01, ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, così come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bottiglie per bevande».

[omissis]

5 Il 24 luglio 2017 la ricorrente, Bibita Group, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002.

6 Il motivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii) del regolamento n. 6/2002.

7 Nella sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente ha sostenuto che, poiché nell’ambito dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 si dovevano applicare i medesimi criteri utilizzati per la valutazione del carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento stesso, il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale rispetto al disegno o modello oggetto della registrazione internazionale n. 095336, di cui essa era titolare, il quale era protetto da una data anteriore alla domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Il disegno o modello internazionale anteriore è raffigurato qui di seguito:

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[omissis]

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

– condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale;

– condannare l’EUIPO a sostenere la totalità delle spese relative al presente procedimento.

18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

[omissis]

Nel merito

24 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002.

25 L’EUIPO contesta tutti gli argomenti della ricorrente.

Sull’anteriorità del disegno o modello invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità e sulla nozione di conflitto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002

[omissis]

29 In secondo luogo, poiché la nozione di conflitto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), iii), del regolamento n. 6/2002 non è definita, in quanto tale, nell’ambito del regolamento stesso, occorre tener conto dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza.

30 Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento citato, la protezione conferita da un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e che, nell’accertare l’estensione di tale protezione, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

31 L’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 dev’essere pertanto interpretato nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell’autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato [sentenza del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 52].

32 Tale interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 è l’unica idonea a garantire una protezione dei diritti del titolare di un disegno o modello, a partire da una data anteriore come descritta in tale disposizione, contro qualsiasi pregiudizio a detto disegno o modello dovuto alla coesistenza di un disegno o modello comunitario successivo che produrrebbe la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato. Infatti, senza tale interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, il titolare di un diritto anteriore non potrebbe domandare la nullità di un tale disegno o modello comunitario successivo e sarebbe privato della protezione effettiva conferita dal suo disegno o modello, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 (sentenza del 18 marzo 2010, Rappresentazione di un supporto promozionale circolare, T‑9/07, EU:T:2010:96, punto 53).

33 Giustamente quindi, al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto una siffatta interpretazione, ritenendo, al pari della divisione di annullamento, che si verificasse un conflitto tra due disegni o modelli nel caso in cui essi suscitassero la medesima impressione generale sull’utilizzatore informato e che al riguardo fosse necessario prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato.

Sulla presunta protezione «particolarmente ampia» del disegno o modello anteriore

34 In primo luogo, la ricorrente afferma che il disegno o modello anteriore beneficia di una protezione particolarmente ampia ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso.

[omissis]

37 Nonostante il riferimento all’esistenza di una «netta» differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in questione, ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 6/2002, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 6 di quest’ultimo è chiara e scevra da ambiguità. Conformemente alla giurisprudenza relativa a tale disposizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del citato regolamento e della valutazione dell’esistenza di un conflitto tra i disegni o modelli in questione si deve ritenere che un disegno o modello possa beneficiare della protezione offerta dal disegno o modello comunitario, in forza della normativa pertinente, qualora esso susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta da un disegno o modello anteriore [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Tavoletta detergente per wc), T‑296/17, non pubblicata, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

38 In secondo luogo, la ricorrente afferma che il disegno o modello anteriore era completamente nuovo alla data del suo deposito. A suo avviso, l’unicità della forma somigliante alla struttura di un manubrio per una bottiglia per bevande giustifica l’accresciuta protezione che sarebbe concessa al disegno o modello anteriore.

39 Al riguardo occorre rilevare che, invocando la «protezione particolarmente ampia» di cui beneficerebbe il disegno o modello anteriore, la ricorrente tenta in realtà di introdurre un nuovo criterio di protezione di un disegno o modello anteriore, attinente al suo presunto carattere innovativo e inedito nel settore industriale cui appartengono i prodotti in questione.

40 Orbene, per un verso, anche qualora fosse dimostrato che, alla data della sua registrazione, la forma somigliante alla struttura...

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