Justa v Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtRodin
ECLIECLI:EU:C:2025:298
Docket NumberC-39/24
Date30 April 2025
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

30 aprile 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 4 e 5 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola sulla commissione di apertura del mutuo – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole »

Nella causa C‑39/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta (Giudice di primo grado e istruzione n. 6 di Ceuta, Spagna), con decisione del 2 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2024, nel procedimento

Justa

contro

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, da M.Á. Cepero Aránguez, J.M. Martínez Gimeno e C. Vendrell Cervantes, abogados;

– per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, P. Kienapfel e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché, dall’altro, dell’articolo 7 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Justa e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA in merito al carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale relativa ad una commissione di apertura di un mutuo.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 93/13

3 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

4 L’articolo 4 di tale direttiva così prevede:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

5 L’articolo 5 di detta direttiva è così formulato:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

Direttiva 2014/17

6 L’articolo 7 della direttiva 2014/17, intitolato «Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori», al paragrafo 1, così dispone:

«Gli Stati membri esigono che il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato, quando mettono a punto prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. (...)».

7 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva:

«La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016».

Diritto spagnolo

Legge 5/2019

8 L’articolo 14 della Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (legge 5/2019, che disciplina i contratti di credito immobiliare), del 15 marzo 2019 (BOE n. 65, del 16 marzo 2019), prevede quanto segue:

«3. Si possono addebitare spese o percepire commissioni unicamente per servizi connessi ai mutui che sono stati richiesti o accettati espressamente da un mutuatario o da un potenziale mutuatario e a condizione che corrispondano a servizi effettivamente forniti o a spese sostenute che possono essere comprovate.

4. Se viene concordata una commissione di apertura, la stessa è pagata una sola volta e copre tutte le spese per l’esame, il trattamento o la concessione del mutuo o altre spese analoghe inerenti all’attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo. Nel caso di mutui espressi in valuta estera, la commissione di apertura comprende anche le commissioni di cambio correlate all’esborso iniziale del mutuo».

Decreto del Ministero della presidenza relativo alla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari

9 L’allegato II dell’Orden del Ministerio de la Presidencia sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (decreto del Ministero della presidenza relativo alla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari), del 5 maggio 1994 (BOE n. 112, dell’11 maggio 1994, pag. 14444), al suo paragrafo 4.a, intitolato «Commissioni», così dispone:

«1. Commissione di apertura – Tutte le spese per l’esame del mutuo, per la concessione o per il trattamento del mutuo ipotecario, o altre spese analoghe inerenti all’attività dell’ente mutuante occasionata dalla concessione del mutuo, devono essere obbligatoriamente integrate in una commissione unica, denominata commissione di apertura, ed essa è pagabile una sola volta. Il suo importo, nonché la sua forma e la sua data di pagamento, saranno precisati in tale clausola.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Il 3 novembre 2005 Justa ha stipulato, mediante atto pubblico, con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria un contratto di credito con garanzia ipotecaria.

11 Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale contratto, il mutuatario doveva versare, alla firma dell’atto, una commissione di apertura pari allo 0,25% del capitale prestato.

12 Justa ha proposto un ricorso contro il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta (Giudice di primo grado e istruttore n. 6 di Ceuta, Spagna), giudice del rinvio, diretto, in particolare, a far dichiarare il carattere abusivo della clausola che prevede la commissione di apertura.

13 Nella decisione di rinvio, tale giudice rileva che, nella sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578), la Corte ha, in particolare, interpretato la direttiva 93/13 in relazione al controllo del carattere abusivo e del requisito relativo alla trasparenza della clausola, contenuta in un contratto di mutuo disciplinato dal diritto spagnolo, che impone al mutuatario il pagamento di una commissione di apertura. Esso precisa che, a seguito di tale sentenza, diversi giudici nazionali hanno emesso decisioni di annullamento delle clausole che prevedevano una siffatta commissione, il che ha indotto il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente nuovamente su tale clausola e che ha dato luogo alla sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) (C‑565/21, EU:C:2023:212).

14 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) con quest’ultima sentenza.

15 A tale riguardo, il giudice del rinvio menziona una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 29 maggio 2023 (816/2023, ES:TS:2023:2131), in cui quest’ultimo ha ritenuto che la commissione di apertura, che remunera le spese per l’esame, la concessione o il trattamento del mutuo o del credito ipotecario, non rientri nell’oggetto principale di un contratto di mutuo e possa, pertanto, essere oggetto di controllo da parte del giudice nazionale ai...

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1 cases
  • J.J. v PKO BP S.A.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 February 2026
    ...de transparencia en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 (véase, en ese sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, Justa, C‑39/24, EU:C:2025:298, apartados 29 y 35 y jurisprudencia citada). En efecto, como se desprende de esta disposición, el carácter abusivo de una cláusula ......