K contra Landkreis Gifhorn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:178
Docket NumberC-519/20
Date10 March 2022
Celex Number62020CJ0519
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Effetto diretto – Apposito centro di permanenza temporanea – Nozione – Trattenimento in un istituto penitenziario – Presupposti – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Nozione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sindacato giurisdizionale effettivo»

Nella causa C‑519/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania), con decisione del 12 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2020, nel procedimento nei confronti di

K

con l’intervento di:

Landkreis Gifhorn,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per K, da P. Fahlbusch e B. Böhlo, Rechtsanwälte;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Cattabriga e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 novembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 18 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2 Tale domanda è stata presentata, nell’ambito di un procedimento di allontanamento avviato nei confronti di K, in merito alla legittimità del trattenimento di quest’ultimo nella sezione di Langenhagen (Germania) dell’istituto penitenziario di Hannover (Germania).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 I considerando 3, 13 e 16 della direttiva 2008/115 così recitano:

«(3) Il 4 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato “Venti orientamenti sul rimpatrio forzato”.

(...)

(13) L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Occorre stabilire garanzie minime per l’esecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri [(GU 2004, L 261, pag. 8)]. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.

(...)

(16) Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente».

4 L’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

5 L’articolo 16 di tale direttiva così dispone:

«1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità – su richiesta – di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

4. I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

5. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4».

6 Ai sensi dell’articolo 17 della medesima direttiva:

«1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.

2. Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all’istruzione.

4. Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

5. L’interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento».

7 L’articolo 18 della medesima direttiva, intitolato «Situazioni di emergenza», è così formulato:

«1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2.

2. All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali.

3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva».

Diritto tedesco

8 L’articolo 62a, paragrafo 1, del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge sul soggiorno, sul lavoro e sull’integrazione degli stranieri sul territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2008 I, pag. 162), nella sua versione in vigore dal 29 luglio 2017 al 20 agosto 2019 (in prosieguo: la «legge sul soggiorno degli stranieri»), prevedeva quanto segue:

«Il trattenimento ai fini dell’allontanamento avviene in linea di principio in appositi centri di permanenza temporanea. Se nel territorio federale non esiste alcun apposito centro di permanenza temporanea o se lo straniero rappresenta una grave minaccia per l’integrità fisica e la vita di terzi o per superiori interessi giuridici relativi alla sicurezza interna, il trattenimento può avvenire in altri istituti penitenziari; in tal caso, i detenuti a fini di allontanamento sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

9 L’articolo 1, punto 22, dello Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (seconda legge recante miglioramento dell’attuazione dell’obbligo di lasciare il territorio), del 15 agosto 2019 (BGBl. 2019 I, pag. 1294; in prosieguo: la «legge del 15 agosto 2019»), prevede quanto segue:

«L’articolo 62a, paragrafo 1, [della legge sul soggiorno degli stranieri] è sostituito dal seguente:

“I detenuti a fini di allontanamento sono tenuti separati dai detenuti ordinari. Qualora siano trattenuti più membri di una famiglia, essi sono alloggiati separatamente dagli altri detenuti a fini di allontanamento. Occorre assicurare loro un adeguato rispetto della vita privata”».

10 L’articolo 6 di tale legge così dispone:

«Altra modifica della [legge sul soggiorno degli stranieri] con effetto dal 1º luglio 2022

L’articolo 62a, paragrafo 1, della [legge sul soggiorno degli stranieri] è sostituito dal seguente testo:

“Il trattenimento ai fini dell’allontanamento avviene in linea di principio in appositi centri di permanenza temporanea. Se nel territorio federale non esiste alcun...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2022
    ...al contrario, per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20; in prosieguo: la «sentenza Landkreis Gifhorn», EU:C:2022:178, punto 8 V. sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punt......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 21 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 June 2022
    ...Drittstaatsangehörigen durch beide die Freiheit entzogen wird: vgl. zur Richtlinie 2008/115 Urteil vom 10. März 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dasselbe lässt sich für Inhaftnahme und Aufrechterhaltung der Haft 27 Dem Gericht......
  • I. L. v Politsei- ja Piirivalveamet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2022
    ...podrán los Estados miembros privar de libertad a ese último mediante un internamiento (sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 37 y jurisprudencia 32 De ello se sigue que, cuando se ordena a efectos de la expulsión, el internamiento de un nacio......
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 47 e giurisprudenza ivi 56 In tale prospettiva, spetterà al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli ele......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 2 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 June 2022
    ...al contrario, per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, di tale direttiva, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20; in prosieguo: la «sentenza Landkreis Gifhorn», EU:C:2022:178, punto 8 V. sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punt......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 21 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 June 2022
    ...Drittstaatsangehörigen durch beide die Freiheit entzogen wird: vgl. zur Richtlinie 2008/115 Urteil vom 10. März 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dasselbe lässt sich für Inhaftnahme und Aufrechterhaltung der Haft 27 Dem Gericht......
  • I. L. v Politsei- ja Piirivalveamet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2022
    ...podrán los Estados miembros privar de libertad a ese último mediante un internamiento (sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 37 y jurisprudencia 32 De ello se sigue que, cuando se ordena a efectos de la expulsión, el internamiento de un nacio......
  • MK contra Lufthansa CityLine GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 October 2023
    ...tutte le indicazioni necessarie al fine di guidarlo in tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 47 e giurisprudenza ivi 56 In tale prospettiva, spetterà al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli ele......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT