E.K. y otros contra D.B.P. y M.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:646
Date08 September 2022
Docket NumberC-80/21,C-81/21
Celex Number62021CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratti di mutuo ipotecario – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Prescrizione – Principio di effettività»

Nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro cittadino, Polonia), con decisioni del 13 ottobre (C‑82/21) e del 27 ottobre 2020 (C‑80/21 e C‑81/21), pervenute in cancelleria l’8 febbraio (C‑80/21) e il 9 febbraio 2021 (C‑81/21 e C‑82/21), nei procedimenti

E.K.,

S.K.

contro

D.B.P. (C‑80/21),

e

B.S.,

W.S.

contro

M. (C‑81/21),

e

B.S.,

Ł.S.

contro

M. (C‑82/21),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per E.K. e S.K., da M. Jusypenko, adwokat;

– per la D.B.P., da S. Dudzik, M. Kruk-Nieznańska, T. Spyra, A. Wróbel e A. Zapala, radcowie prawni;

– per B.S. e W.S., da J. Wędrychowska, adwokat;

– per B.S. e Ł.S., da M. Skrobacki, radca prawny;

– per la M., da A. Beneturski, adwokat, A. Cudna-Wagner, P. Gasińska, radcowie prawni, B. Miąskiewicz, adwokat, e J. Wolak, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, A. Gavela Llopis e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da N. Ruiz García, M. Siekierzyńska e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie che vedono contrapposti, quanto alla prima, E.K. e S.K. alla D.B.P. (causa C‑80/21), quanto alla seconda, B.S. e W.S. alla M. (causa C‑81/21) e, quanto alla terza, B.S. e Ł.S. alla M. (causa C‑82/21), in merito alla domanda dei primi, in qualità di consumatori, diretta alla dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo conclusi con la D.B.P. e con la M., istituti di credito, con la motivazione che tali contratti conterrebbero clausole abusive.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è così formulato:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

Codice civile

5 L’articolo 5 del kodeks cywilny (codice civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone:

«Un diritto non può essere esercitato in modo contrario al suo scopo sociale ed economico o ai principi di convivenza sociale. Una tale azione od omissione dell’avente diritto non costituisce esercizio del diritto e non è meritevole di tutela».

6 L’articolo 58 del codice civile prevede quanto segue:

«1. Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso e, in particolare, che le disposizioni nulle dell’atto giuridico siano sostituite da corrispondenti norme di legge.

2. L’atto giuridico contrario ai principi di convivenza civile è nullo.

3. Se la nullità riguarda solo una parte dell’atto giuridico, tale atto rimane in vigore per la parte restante, salvo che dalle circostanze risulti che senza la parte colpita da nullità l’atto non sarebbe stato concluso».

7 L’articolo 65 del codice in parola è così formulato:

«1. La dichiarazione di volontà delle parti deve essere interpretata conformemente ai principi di convivenza sociale e agli usi, tenendo conto delle circostanze in cui la dichiarazione è stata resa.

2. Nell’interpretare i contratti si deve indagare quale sia stata la comune volontà delle parti e quale sia lo scopo perseguito, e non limitarsi al senso letterale dei termini».

8 L’articolo 117, paragrafi 1 e 2, di detto codice così recita:

«1. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione.

2. Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. Tuttavia, è nulla la rinuncia all’eccezione di prescrizione prima del decorso del termine».

9 L’articolo 118 del medesimo codice prevede quanto segue:

«Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni».

10 L’articolo 118 del codice civile, nella versione in vigore fino all’8 luglio 2018, era così formulato:

«Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di dieci anni, mentre per i diritti da pagarsi periodicamente e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni».

11 L’articolo 120, paragrafo 1, di tale codice dispone quanto segue:

«Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è diventato esigibile. Quando l’esigibilità dipende dal compimento di un atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto il primo giorno possibile».

12 L’articolo 123, paragrafo 1, del codice in parola è così formulato:

«Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) con ogni azione, davanti ad un giudice o altra autorità designata a giudicare le controversie o far eseguire i diritti di un determinato tipo o davanti a un arbitro, intrapresa direttamente allo scopo di conseguire o accertare o soddisfare o conservare il diritto; 2) con riconoscimento del diritto da parte di una persona contro la quale esso è fatto valere; 3) con l’avvio di una mediazione».

13 Ai sensi dell’articolo 358, paragrafi da 1 a 3, del medesimo codice:

«1. Se un’obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro espressa in valuta estera, il debitore può eseguire la prestazione in valuta polacca, salvo che una legge, una decisione giudiziaria che costituisce la fonte dell’obbligazione o un atto giuridico preveda che la prestazione deve essere eseguita in valuta estera.

2. Il valore della valuta estera è determinato in base al tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale polacca alla data di esigibilità della prestazione, salvo che una legge, una decisione giurisdizionale o un atto giuridico non disponga diversamente.

3. In caso di ritardo del debitore, il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita in valuta polacca in base al tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale polacca alla data in cui avviene il pagamento».

14 L’articolo 358, paragrafo 1, del codice civile, nella versione in vigore fino al 23 gennaio 2009, prevedeva quanto segue:

«Salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, nel territorio della Repubblica di Polonia le obbligazioni pecuniarie possono essere espresse solo in valuta polacca».

15 L’articolo 3851 del codice in parola è così formulato:

«1. Le clausole dei contratti stipulati con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausola illecita). La presente disposizione non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

3. Per clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte.

4. L’onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto».

16 Ai sensi dell’articolo 3852 di detto codice:

«La valutazione della conformità di una clausola contrattuale al buon costume avviene in base alla situazione sussistente al momento della...

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