Keva and Others v Skatteverket.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62023CJ0039 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:648 |
Date | 29 July 2024 |
Docket Number | C-39/23 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
29 luglio 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento ad imposta dei dividendi ricevuti da fondi pensione di diritto pubblico – Differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e i fondi pensione di diritto pubblico non residenti – Esenzione dei soli fondi pensione di diritto pubblico residenti – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Necessità di salvaguardare l’obiettivo perseguito dalla politica sociale – Necessità di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati membri»
Nella causa C‑39/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 24 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2023, nel procedimento
Keva,
Landskapet Ålands pensionsfond,
Kyrkans Centralfond
contro
Skatteverket,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Keva, Landskapet Ålands pensionsfond e Kyrkans Centralfond, da K. Äimä e K. Grüssner;
– per lo Skatteverket, da K. Hjelmberg e U. Vretendahl;
– per il governo svedese, da C. Meyer-Seitz e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, da A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da P. Carlin, A. Ferrand e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Keva, il Landskapet Ålands pensionsfond (fondo pensione della provincia di Åland, Finlandia) e il Kyrkans Centralfond (fondo centrale della Chiesa, Finlandia), tre fondi pensione di diritto pubblico istituiti nell’ambito del regime pensionistico professionale finlandese, e, dall’altro, lo Skatteverket (amministrazione tributaria, Svezia) in merito al trattamento fiscale in Svezia dei dividendi distribuiti da società svedesi ai ricorrenti nel procedimento principale.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Il modello di convenzione fiscale dell’OCSE
3 Il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato, in data 30 luglio 1963, una raccomandazione per l’eliminazione delle doppie imposizioni, invitando i governi dei paesi membri a conformarsi, in occasione della conclusione o della revisione di convenzioni bilaterali, ad un «modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio», elaborato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE ed allegato alla raccomandazione stessa (in prosieguo: il «modello di convenzione fiscale dell’OCSE»). Tale modello di convenzione fiscale è riesaminato e modificato periodicamente. Esso è oggetto di commenti approvati dal Consiglio dell’OCSE.
4 L’articolo 24 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, intitolato «Non discriminazione», prevede al paragrafo 1:
«I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposta né ad alcun obbligo ad essa relativo, diverso o più oneroso di quelli cui possono essere assoggettati i cittadini dell’altro Stato che si trovano nella medesima situazione, in particolare per motivi legati alla residenza. (...)».
5 Il punto 10 dei commenti sull’articolo 24 della convenzione fiscale dell’OCSE enuncia quanto segue:
«(...) le disposizioni del paragrafo 1 [di tale articolo 24] non implicano che uno Stato che concede vantaggi fiscali speciali ai propri enti o dipartimenti pubblici in ragione della loro natura sia obbligato ad estendere gli stessi vantaggi agli istituti e dipartimenti pubblici dell’altro Stato».
6 L’articolo 12 dei commenti prevede quanto segue:
«(...) le immunità fiscali che uno Stato concede ai propri enti e dipartimenti pubblici sono giustificate dal fatto che tali enti e dipartimenti formano parte integrante di tale Stato e che la loro situazione non può in alcun momento essere paragonata a quella degli enti e dipartimenti pubblici dell’altro Stato (...)».
La convenzione fiscale tra i paesi nordici
7 In forza dell’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione tra i paesi nordici diretta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Helsinki il 23 settembre 1996 (in prosieguo: la «convenzione fiscale tra i paesi nordici»), i dividendi versati da una società residente di uno Stato contraente ad una persona residente in un altro Stato contraente sono parimenti imponibili nello Stato contraente in cui è residente la società distributrice dei dividendi. Se il beneficiario effettivo del dividendo è una persona residente nell’altro Stato contraente, l’imposta riscossa non può superare il 15% dell’importo lordo del dividendo.
8 L’articolo 25, della convenzione fiscale tra i paesi nordici prevede metodi per evitare la doppia imposizione. Per quanto riguarda le persone che hanno la loro residenza in Finlandia, è previsto che tali persone abbiano, di regola, il diritto di detrarre dall’imposta sul reddito finlandese un importo pari all’imposta sul reddito pagata in applicazione della legislazione di un altro Stato contraente e conformemente a detta convenzione.
Diritto svedese
9 Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della kupongskattelagen (1970:624) [legge (1970:624) relativa all’imposta sui dividendi], l’imposta sui dividendi deve, di regola, essere versata allo Stato per ogni distribuzione di dividendi di azioni di società per azioni svedesi.
10 Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, di tale legge, sono soggette a tale imposta le persone giuridiche straniere che hanno diritto a dividendi se i dividendi versati non si riferiscono ai redditi di un’attività economica o commerciale esercitata mediante una stabile organizzazione gestita in Svezia.
11 L’articolo 5 di detta legge prevede che l’imposta sui dividendi sia riscossa all’aliquota del 30% dei dividendi distribuiti. Dall’articolo 27, primo comma, della medesima legge risulta, tuttavia, che, se l’imposta sui dividendi è stata riscossa oltre l’importo dovuto in base a una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il beneficiario ha diritto al rimborso degli importi trattenuti in eccesso.
12 Gli articoli 3 e 4 del capitolo 6 dell’inkomstskattelagen (1999: 1229) [legge (1999:1229) relativa all’imposta sul reddito] dispongono che le persone giuridiche svedesi sono, di regola, soggette all’imposta sul reddito su tutti i loro redditi in Svezia e all’estero.
13 L’articolo 7 del capo 6 di tale legge prevede che le persone giuridiche straniere sono parzialmente soggette all’imposta sul reddito, vale a dire che esse sono soggette soltanto a titolo dei redditi di cui all’articolo 11, primo comma, di tale capo, dal quale risulta che tale assoggettamento parziale comprende, tra l’altro, i redditi provenienti da un centro di attività stabile o da un bene immobile situati in Svezia.
14 Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 1, del capo 7 di detta legge, lo Stato è totalmente esonerato dall’obbligo fiscale. Tale deroga si applica allo Stato svedese in quanto tale, ma non alle imprese pubbliche.
15 L’articolo 2, primo comma, del capo 2 della legge (1999:1229) relativa all’imposta sul reddito dispone che i termini e le espressioni contenuti in tale legge comprendono anche le situazioni estere equivalenti, salvo che sia indicato o risulti dal contesto che sono prese in considerazione solo le situazioni svedesi. Il secondo comma di tale articolo 2 precisa che il primo comma non si applica alle disposizioni relative allo Stato.
16 L’articolo 9, primo comma, del capo 6 di detta legge prevede che gli Stati esteri e le collettività estere debbano essere trattati come società straniere.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 In Svezia, i fondi pensione di diritto pubblico fanno parte dello Stato e beneficiano dell’esenzione fiscale concessa ai redditi di quest’ultimo. Il compito principale di tali fondi pensione è gestire il capitale che costituisce in parte le pensioni di vecchiaia basate sul reddito e fa parte della pensione di vecchiaia svedese. Il regime generale di pensione di vecchiaia fa a sua volta parte del sistema di previdenza sociale pubblico e obbligatorio.
18 La Keva è il fondo pensioni che gestisce le pensioni dei dipendenti del settore municipale in Finlandia. Essa ha il compito principale di gestire i fondi dell’assicurazione pensionistica professionale previsti dalla legge. La Keva riscuote contributi pensionistici ed effettua il pagamento delle pensioni. Essa è una persona giuridica di diritto pubblico ai sensi del diritto finlandese ed è esente da imposta in Finlandia.
19 Il fondo pensione della provincia di Åland è il fondo pensione incaricato della gestione delle pensioni dei dipendenti impiegati dalla provincia di Åland. Il suo compito principale è gestire i fondi del regime legale dell’assicurazione pensionistica professionale. È, tuttavia, la provincia di Åland ad essere responsabile, tra l’altro, del pagamento delle pensioni dei dipendenti. Le risorse del fondo pensione della provincia di Åland sono separate dal bilancio della provincia di Åland. Il fondo non ha personalità giuridica distinta, ma fa parte della provincia di Åland. Esso è in parte esente da imposta in Finlandia e non paga imposte sui dividendi versati da società per azioni.
20 Il fondo centrale...
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