Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022TJ0681
ECLIECLI:EU:T:2025:590
Docket NumberT-681/22
Date11 June 2025
CourtGeneral Court (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

11 giugno 2025 (*)

« Politica comune della pesca – Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/2336Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 – Metodi e criteri per determinare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Creazione di un elenco di zone in cui è certa o probabile la presenza di ecosistemi marini vulnerabili – Istituzione di zone di protezione – Eccezione di illegittimità – Proporzionalità »

Nella causa T‑681/22,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Dawes e I. Galindo Martín, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da I. Terwinghe, C. Ionescu Dima e C. Burgos, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da L. Hamtcheva, F. Naert e G. Rugge, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, K. Kowalik-Bańczyk, E. Buttigieg, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 4 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il Regno di Spagna chiede l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre 2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (GU 2022, L 242, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), per quanto riguarda la redazione dell’elenco di cui all’articolo 2 e all’allegato II di detto regolamento.

Fatti

2 Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22), stabilisce segnatamente gli obiettivi e i principi della politica comune della pesca (PCP). Esso prevede, tra l’altro, l’adozione di misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.

3 Il regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU 2016, L 354, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi del regolamento n. 1380/2013, per quanto riguarda le specie e gli habitat di acque profonde, vale a dire garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

4 L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che, non oltre il 13 luglio 2017, gli Stati membri alle cui navi è stato concesso un permesso di pesca per acque profonde ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU 2002, L 351, pag. 6), nella misura in cui si faccia riferimento alle attività di pesca di navi che catturano oltre 10 tonnellate per ogni anno civile, informano la Commissione, via le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o, se le registrazioni VMS non sono disponibili, tramite altri metodi d’informazione pertinenti e verificabili delle localizzazioni delle attività di pesca delle specie di acque profonde di tali navi negli anni civili di riferimento del periodo 2009-2011.

5 L’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base prevede l’adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione al fine di redigere un elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili (in prosieguo: gli «EMV»). Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, di detto regolamento, la pesca con attrezzi di fondo è vietata in tutte le zone elencate conformemente al paragrafo 6.

6 Nell’aprile 2017 la Commissione ha formulato una richiesta di dati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base. In risposta a tale invito, gli Stati membri hanno trasmesso registrazioni VMS e altri dati pertinenti e verificabili sulla localizzazione delle attività di pesca di specie di acque profonde di tali navi durante gli anni civili 2009-2011.

7 Nel luglio 2017, sulla base dei dati presentati dagli Stati membri la Commissione ha chiesto al Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) di formulare un parere al fine di determinare le zone di pesca in acque profonde esistenti e di individuare un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV.

8 Il 5 gennaio 2021, dopo aver ottenuto, da parte degli Stati membri, dati supplementari sugli EMV e sul VMS, per un periodo che va fino al 2018, o addirittura, per taluni dati, fino al 2020, il CIEM ha emesso un parere in cui ha determinato le zone di pesca in acque profonde esistenti per gli attrezzi di fondo che operano ad una profondità compresa tra 400 e 800 metri e ha individuato un elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV (in prosieguo: il «parere del CIEM del 2021»).

9 Il 17 novembre 2021 la Commissione ha chiesto al CIEM di formulare un ulteriore parere con le coordinate delle zone di pesca in acque profonde esistenti e con l’elenco delle zone di EMV situate unicamente nelle acque dell’Unione dell’Atlantico nord-orientale. Detto parere è stato emanato il 7 febbraio 2022.

10 Il 15 settembre 2022, sulla base di tali informazioni, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, fondato in particolare sull’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

11 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento impugnato così recita:

«L’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV è definito secondo le coordinate di cui all’allegato II».

Conclusioni delle parti

12 Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

– annullare il regolamento impugnato, per quanto riguarda la redazione dell’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, di cui all’articolo 2 e all’allegato II di detto regolamento di esecuzione;

– in subordine, dichiarare l’invalidità dell’articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento di base, conformemente all’articolo 277 TFUE;

– condannare la Commissione alle spese.

13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, ad ogni modo, infondato;

– condannare il Regno di Spagna alle spese.

14 Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il secondo motivo, relativo all’eccezione di illegittimità dell’articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento di base;

– condannare il Regno di Spagna alle spese.

15 Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il secondo motivo, vertente sull’asserita illegittimità dell’articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento di base, in quanto in parte irricevibile e, in ogni caso, infondato;

– condannare il Regno di Spagna alle spese.

In diritto

16 A sostegno del ricorso, il Regno di Spagna deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del regolamento di base e del principio di proporzionalità da parte del regolamento impugnato, laddove esso stabilisce l’elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV.

17 Con il secondo motivo, il Regno di Spagna solleva, in subordine, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 9, paragrafi 6 e 9, del regolamento di base.

Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento di base e del principio di proporzionalità laddove il regolamento impugnato stabilisce le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV

18 Tale motivo si compone di due parti, vertenti sul fatto che la Commissione avrebbe violato il regolamento di base e il principio di proporzionalità, da un lato, astenendosi dall’analizzare l’incidenza degli attrezzi da pesca fissi in acque profonde e, dall’altro, in ragione del metodo così utilizzato.

Sulla prima parte, vertente sulla violazione del regolamento di base e del principio di proporzionalità a causa della mancata analisi dell’incidenza degli attrezzi da pesca fissi in acque profonde

19 Il Regno di Spagna sostiene che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento impugnato viola le disposizioni del regolamento di base e il principio di proporzionalità in quanto redige un elenco delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV senza basarsi su un’analisi dell’impatto degli attrezzi da pesca fissi. A tal riguardo, il Regno di Spagna sottolinea che l’obiettivo del regolamento di base e, a tal fine, dell’elenco di dette zone è, ai sensi del suo articolo 1, quello di prevenire «significativi» effetti negativi sugli EMV nel quadro della pesca in acque profonde e di assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde. Un siffatto approccio emergerebbe altresì dai diversi strumenti internazionali ai quali fa riferimento il regolamento di base, come le risoluzioni 61/105 e 64/72...

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