KT and Others v Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidenia de la Generalitat de Catalunya and Generalitat de Catalunya.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:496
Docket NumberC-331/22,C-332/22
Date13 June 2024

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

13 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Dipendente pubblico ad interim – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato»

Nelle cause riunite C‑331/22 e C‑332/22,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna), con decisioni del 12 maggio 2022 e del 6 maggio 2022, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 17 maggio 2022 e il 19 maggio 2022, nei procedimenti

KT

contro

Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya (C‑331/22),

e

HM,

VD

contro

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (C‑332/22),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, facente funzione di presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per KT, da B. Salellas Vilar, abogado;

– per HM e VD, da J. Araúz de Robles Dávila, abogado;

– per la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, e il Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, da B. Bernad Sorjús, letrada;

– per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, da V. Baroutas e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín, D. Recchia e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie fra, nella causa C‑331/22, KT e la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya [Direzione generale (DG) della funzione pubblica, collegata alla Presidenza del governo della Comunità Autonoma di Catalogna, Spagna] e, nella causa C‑332/22, HM e VD da un lato, e, dall’altro, il Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (Ministero della Giustizia del governo della Comunità Autonoma di Catalogna, Spagna) relativamente alla qualificazione del rapporto di lavoro tra le interessate e la pubblica amministrazione di cui trattasi.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70:

«Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [e] devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. (...)».

4 Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro:

«L’obiettivo del presente accordo quadro è:

(...)

b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato».

5 La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

6 La clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», dispone quanto segue:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2 Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati “successivi”;

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

Diritto spagnolo

Costituzione

7 L’articolo 23, paragrafo 2, della Constitución española (Costituzione spagnola; in prosieguo: la «Costituzione»), dispone che i cittadini «hanno il diritto di accedere in condizioni di parità alle funzioni e alle cariche pubbliche, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge».

8 L’articolo 103, paragrafo 3, della Costituzione prevede, in particolare, che la legge definisce lo statuto dei funzionari e disciplina l’accesso alla funzione pubblica conformemente ai principi di merito e di capacità.

Normativa sui contratti a tempo determinato

Statuto dei lavoratori

9 L’articolo 15, paragrafo 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo 2/2015, recante approvazione del testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori), del 23 ottobre 2015 (BOE n. 255, del 24 ottobre 2015, pag. 100224), nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), dispone che «[i] contratti a tempo determinato conclusi in violazione della legge si considerano conclusi a tempo indeterminato».

10 L’articolo 15, paragrafo 5, dello Statuto dei lavoratori così prevede:

«Fatte salve le disposizioni [del paragrafo] 1, lettera a), [e dei paragrafi] 2 e 3 del presente articolo, i lavoratori che sono stati assunti, con o senza interruzione, per un periodo superiore a 24 mesi su un periodo di 30 mesi per occupare un posto di lavoro identico o diverso all’interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese nell’ambito di almeno due contratti temporanei, direttamente o mediante la loro messa a disposizione da parte di agenzie di lavoro interinale e secondo modalità contrattuali a tempo determinato identiche o diverse, acquisiscono la qualità di lavoratori permanenti. (...)».

EBEP

11 L’articolo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (testo rifuso della legge relativa allo statuto fondamentale dei dipendenti pubblici), approvata con il Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (regio decreto legislativo 5/2015, recante approvazione del testo rifuso della legge relativa allo statuto fondamentale dei dipendenti pubblici), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103105), nella versione applicabile ai fatti di cui ai procedimenti principali (in prosieguo: l’«EBEP»), così prevede:

«1. Sono dipendenti pubblici ad interim le persone che, per motivi di necessità e urgenza espressamente giustificati, sono nominate in tale qualità per svolgere funzioni proprie dei dipendenti pubblici di ruolo, in una delle fattispecie qui di seguito elencate:

a) esistenza di posti vacanti che non possono essere coperti da dipendenti pubblici di ruolo;

b) la sostituzione temporanea dei titolari di tali posti;

c) l’esecuzione di programmi di carattere temporaneo, che non possono avere durata superiore a tre anni, prorogabile di dodici mesi in forza delle leggi in materia di funzione pubblica adottate per attuare il presente Statuto;

d) carico di lavoro eccessivo o accresciuto per un massimo di sei mesi su un periodo di dodici mesi».

2. I dipendenti pubblici ad interim sono selezionati secondo procedure accelerate che rispettano in ogni caso i principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità.

3. L’attività lavorativa dei dipendenti pubblici ad interim cessa, oltre che per le cause previste all’articolo 63, qualora venga meno la causa che ha motivato la loro nomina.

4. Nell’ipotesi di cui al punto a) del paragrafo 1 del presente articolo, i posti vacanti occupati da dipendenti pubblici ad interim sono inclusi nell’offerta d’impiego nella funzione pubblica corrispondente all’esercizio nel corso del quale interviene la loro nomina o, se ciò è impossibile, in quella corrispondente all’esercizio successivo, a meno che sia decisa l’eliminazione del posto.

5. Il regime generale dei dipendenti pubblici di ruolo è applicabile ai dipendenti pubblici ad interim nella misura in cui è adeguato alla natura della loro condizione (...)».

12 L’articolo 70 dell’EBEP dispone quanto segue:

«1. Il fabbisogno di risorse umane coperto da una dotazione di bilancio e che deve essere soddisfatto mediante l’assunzione di nuovo personale è oggetto di un’offerta di pubblico impiego o è soddisfatto mediante un altro strumento analogo di gestione della copertura del fabbisogno di personale, il che comporta l’organizzazione dei corrispondenti...

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