Land Nordrhein-Westfalen

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:957
Date12 November 2019
Celex Number62018CC0535
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 12 novembre 2019(1)

Causa C535/18

IL,

JK,

KJ,

LI,

NG,

MH,

OF,

PE,

Eredi di QD, costituiti da RC e SB,

TA,

UZ,

VY,

WX

contro

Land NordrheinWestfalen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale – Direttiva 2000/60/CE – Azione dell’Unione in materia di acque – Legittimazione ad agire in caso di errori procedurali – Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso in caso di errori procedurali»






I. Introduzione

1. Quali sono le circostanze in presenza delle quali un privato cittadino può contestare la validità di una decisione amministrativa di concessione dell’autorizzazione per un importante progetto stradale in base al rilievo che non sarebbero stati rispettati i requisiti del diritto ambientale dell’Unione? Questa è una delle questioni fondamentali sollevate dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. La domanda riguarda l’interpretazione degli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») (2) nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii) e lettera b), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque» o la «DQA») (3).

2. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra taluni soggetti privati (in prosieguo: i «ricorrenti») e il Land Nordrhein‑Westfalen (Land Renania settentrionale‑Vestfalia, Germania) in merito ad una decisione dell’amministrazione distrettuale di Detmold, Germania, con cui è stato approvato il progetto di costruzione dell’autostrada A‑33/‑strada federale B 61, svincolo di Ummeln.

3. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio richiedono nuovamente alla Corte di esaminare non solo la portata del diritto di ricorso dei cittadini in materia ambientale, bensì parimenti altre tematiche di diritto ambientale sostanziale dell’Unione, in particolare la nozione di deterioramento di un corpo idrico ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva VIA

4. L’articolo 6 della direttiva VIA così recita:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;

f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».

5. Il successivo articolo 11, paragrafo 1, così dispone:

«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva».

2. Direttiva quadro sulle acque

6. Le definizioni di «stato delle acque superficiali» e di «stato delle acque sotterranee» sono contenute nell’articolo 2, punti 17 e 19, della DQA. Ai fini della direttiva quadro sulle acque, per «stato delle acque superficiali» si intende l’«espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico» e per «stato delle acque sotterranee» s’intende l’«espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico».

7. A termini dell’articolo 2, punto 25, della DQA per «buono stato chimico delle acque sotterranee» s’intende lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla Tabella 2.3.2 dell’allegato V della direttiva.

8. Il successivo articolo 4, intitolato «Obiettivi ambientali», prevede quanto segue:

«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;

(…)

b) Per le acque sotterranee

i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l’applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);

ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V, entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente...

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