Landwärme GmbH contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:853
Date21 December 2022
Docket NumberT-626/20
Celex Number62020TJ0626
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

21 dicembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUEArticolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE»

Nella causa T‑626/20,

Landwärme GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da J. Bonhage e M. Frank, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck, A. Bouchagiar e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Svezia, rappresentato da O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Landwärme GmbH, ricorrente, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore (in prosieguo: la «decisione 4489»), e, dall’altro, della decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia (in prosieguo: la «decisione 4487» e, congiuntamente alla decisione 4489, le «decisioni impugnate»).

Fatti

2 La ricorrente è una società di diritto tedesco che produce biometano in Germania.

3 Il 1º aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, due misure con le quali intendeva modificare e prorogare fino al 31 dicembre 2030 due regimi di aiuti, le cui prime attuazioni risalivano al 2003 e al 2007, che erano già stati autorizzati più volte dalla Commissione e che dovevano scadere il 31 dicembre 2020. Tali regimi consistono nell’esentare l’acquisto di taluni gas combustibili rinnovabili (in prosieguo: il «biogas») dal pagamento di talune accise che sono invece dovute per l’acquisto di gas fossili, come il gas naturale, destinati agli stessi usi.

4 Il 29 giugno 2020 la Commissione ha adottato la decisione 4489, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 245, pag. 2), e la decisione 4487, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 260, pag. 4).

5 Con le decisioni impugnate, la Commissione, a seguito del procedimento di esame preliminare previsto all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «procedimento di esame preliminare»), e senza avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e contemplato all’articolo 6 del medesimo regolamento (in prosieguo: il «procedimento di indagine formale»), ha ritenuto che le misure notificate dal Regno di Svezia riguardassero aiuti di Stato che potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

6 A tal fine, sotto un primo aspetto, la Commissione ha rilevato che i regimi di aiuti di cui alle decisioni impugnate (in prosieguo: i «regimi controversi»), che prevedevano esenzioni fiscali totali, dovevano essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, più in particolare come aiuti al funzionamento (punti 6, 31 e 32 della decisione 4489 e punti 35 e 50 della decisione 4487).

7 Sotto un secondo aspetto, la Commissione ha valutato la compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina FAE») (punto 34 della decisione 4489 e punto 38 della decisione 4487).

8 In primo luogo, in particolare, la Commissione ha ritenuto, innanzitutto, che i regimi in questione perseguissero un obiettivo di interesse comune, in quanto contribuivano a consentire al Regno di Svezia di raggiungere gli obiettivi che si era fissata in termini di utilizzo di fonti di energia rinnovabile e, poi, che fossero necessari, per il motivo che, senza le esenzioni fiscali totali previste dagli stessi (in prosieguo: «le esenzioni fiscali di cui trattasi»), il biogas sarebbe più costoso dei gas fossili e, infine, che essi avessero un effetto di incentivazione, in quanto la concessione di tali esenzioni incoraggiava l’uso e la produzione di biogas (punti da 37 a 40, 42, 43, 47 e 48 della decisione 4489 e punti 40, 44, 45 e 47 della decisione 4487).

9 In secondo luogo, la Commissione ha esaminato la proporzionalità dei regimi controversi e ha segnatamente rilevato che, alla luce dei dati forniti dall’Energimyndigheten (agenzia per l’energia, Svezia) (in prosieguo: l’«agenzia svedese per l’energia»), da un lato, si poteva escludere che gli aiuti concessi in forza di tali regimi eccedessero l’importo necessario per compensare i costi più elevati connessi alla produzione di biogas rispetto alla produzione di gas fossili e dessero così luogo ad una sovracompensazione di detti costi più elevati (in prosieguo: la «sovracompensazione»). Infatti, nonostante le esenzioni fiscali di cui trattasi, i costi di produzione del biogas rimanevano più elevati rispetto al prezzo di mercato per i gas fossili. Dall’altro lato, la Commissione ha rilevato che era improbabile che si verificasse in futuro una sovracompensazione. Inoltre, la Commissione ha precisato che, secondo le informazioni presentate dalle autorità svedesi, benché sia possibile che il biogas benefici al contempo degli aiuti previsti dai regimi controversi e di altri aiuti a favore della produzione di biogas, il cumulo di tali aiuti non dava luogo ad una sovracompensazione. Peraltro, la Commissione ha aggiunto che tali autorità si erano impegnate a controllare le evoluzioni del mercato, al fine di rilevare ogni possibile sovracompensazione futura, e a tenerla informata (punti 17, 18, 20, 22, 28, 47, da 49 a 56 e 64 della decisione 4489 e punti da 19 a 24, 26, 27, 32, da 50 a 59 e 67 della decisione 4487).

10 In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che occorresse applicare il punto 116 della disciplina FAE, ai sensi del quale «la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni sono rispettate, gli aiuti sono adeguati e che l’effetto distorsivo dell’aiuto fornito è limitato», il che, a suo avviso, si verificava nel caso dei regimi controversi (punti 41 e 58 della decisione 4489 e punti 48 e 60 della decisione 4487).

11 In quarto luogo, poiché i regimi controversi consistevano nel concedere esenzioni fiscali, la Commissione ha esaminato la questione se queste ultime fossero conformi ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51). Essa ha ritenuto che fosse così, in considerazione segnatamente del fatto che tali esenzioni erano applicabili a prescindere dallo Stato membro da cui proveniva il biogas che ne beneficiava (punti da 62 a 66 della decisione 4489 e punti da 64 a 68 della decisione 4487).

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare le decisioni impugnate;

– condannare la Commissione alle spese.

13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

14 Il Regno di Svezia, interveniente a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

In diritto

15 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sull’«illegalità dell’aiuto», il secondo, sull’«abuso del potere discrezionale», il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il quarto, sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

16 Senza sollevare eccezioni con atto separato sul fondamento dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione, oltre a contestare la fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente, fa valere che il ricorso è irricevibile. Mentre non si pronuncia sulla legittimazione ad agire della ricorrente, la Commissione sostiene che quest’ultima non ha interesse ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate.

Sulla ricevibilità

17 Prima di esaminare l’interesse ad agire della ricorrente, occorre rispondere alla questione, di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 45; del 24 ottobre 1997, EISA/Commissione, T‑239/94, EU:T:1997:158, punto 27, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 36 e 37), se la ricorrente sia legittimata ad agire avverso le decisioni impugnate.

Sulla legittimazione ad agire

18 Ai sensi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT