LB v TO.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:718
Date22 September 2022
Docket NumberC-120/21
Celex Number62021CJ0120
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per le ferie non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di tre anni – Dies a quo – Informazione adeguata del lavoratore»

Nella causa C‑120/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 29 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2021, nel procedimento

LB

contro

TO,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TO, lavoratrice, e LB, suo datore di lavoro, relativamente ad un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non godute.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dei considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88:

«(4) Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

(5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. (...)».

4 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ferie annuali», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Diritto tedesco

5 Le disposizioni generali in materia di prescrizione di diritti tra privati sono enunciate nel capo 5 del libro 1, intitolato «Parte generale», del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»). Tale capo 5 contiene gli articoli 194, 195 e 199 di tale codice. Essi definiscono rispettivamente l’oggetto, la durata nonché il dies a quo del termine di prescrizione di diritto comune.

6 L’articolo 194, paragrafo 1, del BGB dispone quanto segue:

«Il diritto di pretendere da un altro soggetto una prestazione o un’astensione (diritto di credito) è soggetto a prescrizione.

(...)».

7 L’articolo 195 del BGB prevede quanto segue:

«Il termine ordinario di prescrizione è di tre anni.

(...)».

8 L’articolo 199, paragrafo 1, del BGB è così formulato:

«Salvo disposizione contraria, il termine ordinario di prescrizione inizia a decorrere alla fine dell’anno in cui

1. è sorto il diritto e

2. il creditore è venuto a conoscenza delle circostanze che fondano il diritto e della persona del debitore, o avrebbe dovuto esserne venuto a conoscenza senza negligenza grave da parte sua».

9 Ai sensi dell’articolo 204 del BGB, la prescrizione è sospesa in caso di proposizione di un’azione giudiziaria.

10 L’articolo 1, intitolato «Diritto alle ferie», del Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) [legge relativa al periodo minimo di ferie per i lavoratori (legge federale relativa alle ferie)], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «BUrlG»), prevede quanto segue:

«Ogni lavoratore ha diritto, in ciascun anno civile, a ferie retribuite.

(...)».

11 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del BUrlG:

«(3) Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno civile in corso. Un riporto delle ferie all’anno civile successivo è ammissibile solo qualora sussistano motivi imperativi legati alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno civile successivo. Su richiesta del lavoratore, il periodo di ferie parziale maturato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è tuttavia riportato all’anno civile successivo.

(4) Qualora, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non possano essere più concesse integralmente o in parte, deve essere corrisposta un’indennità».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 TO ha lavorato presso LB dal 1° novembre 1996 al 31 luglio 2017.

13 A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, TO ha chiesto a LB un’indennità finanziaria per i 101 giorni di ferie annuali retribuite cumulati tra il 2013 e il 2017 e non goduti.

14 Il ricorso proposto il 6 febbraio 2018 da TO contro il rifiuto di LB di versarle detta indennità è stato parzialmente accolto in primo grado. TO ha quindi ottenuto un’indennità corrispondente a tre giorni di ferie annuali retribuite non godute nel corso del 2017. Tale ricorso è stato invece respinto per quanto concerne le pretese riguardanti le ferie annuali retribuite non godute relative agli anni dal 2013 al 2016.

15 TO ha interposto appello avverso detta decisione dinanzi al Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del lavoro del Land, Düsseldorf, Germania), il quale ha deciso che quest’ultima avesse diritto all’indennità di 76 giorni supplementari a titolo delle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016. Il giudice in parola ha considerato che LB non avesse contribuito a far sì che TO potesse fruire delle sue ferie per tali anni in tempo utile, cosicché i suoi diritti non erano estinti e non ricadevano nemmeno nell’ambito della prescrizione generale prevista agli articoli 194 e seguenti del BGB.

16 LB ha proposto impugnazione per Revision contro tale decisione dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania). Il giudice del rinvio ritiene che i diritti di TO relativi...

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