I limiti del dialogo tra tribunali regionali: Corte EFTA, Corte UE ed esaurimento del diritto di marchio

AuthorDaniele Gallo
ProfessionEuropean Union Fulbright Scholar, Fordham University Law School (NY).
Pages149-176

Page 149

  1. Le basi dei rapporti giuridici tra Corte EFTA1 e Corte UE vanno individuate nel triplice livello convenzionale entro il quale opera la Corte EFTA – Convenzione EFTA2, Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo

Page 150

SEE)3 ed ordinamento dell’Unione –, che si pone all’origine del sistema di tutela giurisdizionale “a due pilastri”4 istituito dall’Accordo SEE5. Detto sistema è modulato sul principio/obiettivo dell’“omogeneità giuridica” prefigurato ai

Page 151

paragrafi 4 e 15 del Preambolo e agli articoli 1, 6, 105, 106, 107, 111 dell’Accordo SEE e all’art. 3 dell’ESA/Court Agreement6, secondo il quale il diritto SEE persegue lo scopo di costituire una “dynamic and homogeneous area” attraverso l’estensione di norme CE, UE dal Trattato di Lisbona in poi, ad un più ampio contesto regionale. Tale estensione passa, innanzitutto, per l’identica formulazione dell’Accordo SEE al Trattato CE, il cui contenuto, come noto, è confluito, con modifiche, nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, in secondo luogo, per il costante recepimento, a livello SEE, del diritto derivato UE. Restano escluse le politiche comuni nel settore agricolo e nella pesca, la politica commerciale comune e la politica monetaria, oltre a quelle materie ricomprese, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel secondo e nel terzo pilastro, ossia la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale7. Con l’eccezione di dette materie, il diritto SEE, pertanto, rappresenta un classico esempio di mirror legislation. Il nucleo materiale essenziale del diritto UE, del quale le libertà di circolazione e la tutela della concorrenza rappresentano gli elementi costitutivi, costituisce anche il fulcro del diritto SEE.

Come rilevato in dottrina, con particolare riferimento alle libertà fondamentali, la stessa interpretazione di tale diritto da parte della Corte EFTA ha consentito a quest’ultima di istituire, tra gli Stati sui cui essa esercita la propria giurisdizione, un sistema di integrazione non meno avanzato di quello progressivamente articolato dalle istituzioni UE, in particolare dalla Corte di giustizia8. Osserva, infatti, la Corte UE, nella sentenza Ospelt del 23 settembre 20039, che “uno degli obiettivi principali dell’Accordo SEE è di realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero Spazio economico europeo, di modo che il mercato interno realizzato nel territorio della Comunità sia esteso agli Stati dell’AELS [Associazione europea di libero scambio – EFTA]”10. Allo stato attuale, pertanto, lo Spazio economico europeo non costituisce più solamente una zona di libero scambio, sulla scorta di quanto sostenuto originariamente dalla stessa Corte UE nel parere n. 1/91, bensì una particolare tipologia di mercato interno11. Trattasi, tuttavia, di

Page 152

un’imperfetta tipologia di mercato interno: se l’ambito di competenza ratione materiae dell’Accordo SEE è in grande parte lo stesso di quello del Trattato CE, ora del Trattato FUE, nondimeno tra i due accordi internazionali esistono differenze rilevanti che attengono non solo alla maggiore ampiezza di disciplina del secondo accordo rispetto al primo, ma anche e soprattutto a caratteristiche di tipo generale ed istituzionale, relative alle diverse finalità che definiscono le due normative e alla stessa logica di integrazione che le ispira. Mentre l’obiettivo dell’Accordo SEE consiste nell’evitare contrasti di carattere normativo e giurisprudenziale con il diritto dell’Unione, scopo principale di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1 del TUE, è fissare “una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”. Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce, dunque, il presupposto normativo per il perseguimento di altre finalità, tra cui l’instaurazione di un’unione economica e monetaria e l’affermazione di una propria identità sulla scena internazionale attraverso un’unione doganale e una politica commerciale comune, per un verso, e, per l’altro, il perfezionamento di un’integrazione politica oltre che economica, tutte caratteristiche che mancano nell’imperfetto mercato interno istituito dal sistema SEE.

Al fine di evitare contrasti con l’ordinamento UE, l’Accordo SEE prevede che le istituzioni EFTA, costituite da rappresentanti degli Stati EFTA, insieme alle istituzioni miste SEE, composte da rappresentanti dell’Unione e dei Paesi EFTA, interpretino ed applichino il diritto SEE in maniera conforme al diritto UE12. L’Accordo, in particolare, prevede che l’Autorità di vigilanza13, nell’ambito del sistema EFTA, e la Commissione europea, nell’ambito del sistema UE, monitorino, attraverso un costante scambio di informazioni, riguardante “individual cases”, oltre che “surveillance policy issues”14, “[t]he fulfilment of the obligations” previste dall’Accordo SEE15.

Ai fini della presente analisi, orientata ad esaminare i rapporti tra sistema SEE e diritto dell’Unione, dal punto di vista giurisdizionale16, occorre ragionare innanzitutto sulle modalità attraverso le quali è posta in essere la cooperazione istituzionale laddove la Corte EFTA e la sua giurisprudenza sono maggiormente coinvolte.

Page 153

Tra gli organi misti SEE assume una rilevanza particolare il Comitato misto SEE17, in quanto istituzione18 preposta alla gestione di un sistema di scambio di informazioni concernente le sentenze pronunciate dalla Corte EFTA, dai giudici UE e dai tribunali di ultima istanza degli Stati EFTA19. L’obbligo, riconosciuto ai sensi dell’articolo 105, par. 2 dell’Accordo SEE, di tenere sotto costante osservazione lo sviluppo della giurisprudenza UE e di quella EFTA comporta che, nel caso in cui sorga una divergenza interpretativa tra Corte EFTA e Corte UE, il Comitato “shall act as to preserve the homogeneous interpretation of the Agreement”20.

Inoltre, è stabilito che qualsiasi misura posta in essere da detto organo per preservare l’omogeneità giuridica del diritto SEE “may not affect the caselaw of the Court of Justice of the European Communities”21.

L’art. 107 dell’Accordo SEE, peraltro, ammette che Stati EFTA possano consentire ai propri giudici nazionali di rivolgersi alla Corte UE in merito all’interpretazione di una o più norme dell’Accordo SEE, sulla base delle disposizioni contenute nel Protocollo 34 al quale l’art. 107 fa rinvio.

Infine, va sottolineato il ruolo attribuito alla Commissione europea dallo Statuto e dalle Regole di procedura della Corte EFTA. La Commissione – così come l’Unione europea22 – può farsi rappresentare da un suo agente dinanzi alla Corte EFTA. Inoltre, la cancelleria della Corte EFTA provvede a notificarle l’insorgenza di qualsiasi controversia sorta dinanzi ad essa, consentendole in questo

Page 154

modo di rilasciare dichiarazioni relative al caso e di sottoporre eventuali osservazioni scritte. Ancora più rilevante è quanto dispone l’art. 36 dello Statuto della Corte EFTA, letto in combinazione con l’art. 89 delle Regole di procedura23,

dove è previsto che la Commissione – così come gli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza e l’Unione – può intervenire nelle controversie dinanzi ai giudici EFTA. Del resto, fino ad oggi, la Commissione ha sempre sottoposto le sue osservazioni scritte nelle controversie sorte dinanzi alla Corte EFTA, col risultato di influire in maniera decisiva sugli orientamenti giurisprudenziali da questa formulati.

In un siffatto quadro normativo, la Corte EFTA ha progressivamente recepito, nel corso degli anni, la giurisprudenza UE: da qui il naturale collegamento tra i due fenomeni di mirror legislation e mirror jurisdiction24. A tale proposito, il diritto SEE distingue tra sentenze della Corte UE pronunciate prima o dopo la data della firma dell’Accordo SEE del 2 maggio 1992. Per quanto riguarda la giurisprudenza precedente a tale data, l’art. 6 dispone che le norme dell’Accordo, nella misura in cui siano sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme dei Trattati comunitari, ora norme primarie UE, e degli atti adottati in loro applicazione, devono essere interpretate in conformità alle pertinenti sentenze della Corte UE25.

Per quanto concerne, invece, la giurisprudenza UE successiva al 2 maggio 1992, ed estranea quindi all’acquis communautaire recepito dalla Corte EFTA, l’art. 3, par. 2 dell’ESA/Court Agreement stabilisce che la Corte EFTA, nell’interpretazione e nell’applicazione del suo stesso accordo istitutivo e dell’Accordo SEE, debba tenere nella dovuta considerazione i principi formulati nelle sentenze pronunciate dalla Corte UE dopo la data della firma dell’Accordo SEE attinenti all’interpretazione di quell’accordo e/o delle disposizioni del Trattato CE, ora del Trattato FUE. Ebbene, la norma, nell’utilizzare un’espressione meno incisiva con riguardo alla giurisprudenza successiva alla firma dell’Accordo SEE rispetto a quella adottata in relazione alla giurisprudenza precedente a tale data, sembra

Page 155

attribuire un minore grado di vincolatività alla prima rispetto alla seconda, prevedendo, appunto, non già un obbligo di interpretazione conforme alla giurisprudenza UE quanto piuttosto l’obbligo di tenere in considerazione quest’ultima nell’interpretazione del diritto SEE. Se ciò è vero sotto un profilo formale, dal punto di vista dell’applicazione materiale del diritto SEE da parte dei giudici EFTA, risulta che tali giudici, fino ad oggi, hanno attribuito alle sentenze rese dopo il 2 maggio 1992 la medesima rilevanza riconosciuta a quelle rese in epoca precedente a tale data26.

Da quanto esposto emerge che, a differenza della giurisprudenza di altri tribunali internazionali27 istituiti nell’ambito di integrazioni economiche regionali,

Page 156

in cui vengono formulati rinvii alla giurisprudenza UE in ragione di simili competenze ratione materiae e sulla base di una scelta discrezionale dei diversi...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT