Il Parlamento europeo alla luce delle novità introdotte nel Trattato di Lisbona e nel suo regolamento interno

AuthorCristina Fasone - Nicola Lupo
Pages329-357
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 329-357
Cristina Fasone*, Nicola Lupo**
Il Parlamento europeo
alla luce delle novità introdotte
nel Trattato di Lisbona
e nel suo regolamento interno***
S: 1. Il progressivo “empowerment” del Parlamento europeo. – 2. Le articolazioni
“interne” del Parlamento europeo. – 3. Il rapporto tra Parlamento europeo e Commissione: i
mutamenti nella forma di governo dell’Unione europea. – 4. Le novità nell’ambito delle
procedure legislative. – 5. Parlamento europeo e Parlamenti degli Stati membri nelle proce-
dure legislative. – 6. Prime conclusioni. Un Parlamento in grado di amplificare gli effetti del
suo rafforzamento.
1. Una delle tendenze costanti dell’evoluzione istituzionale della Comunità
e poi dell’Unione europea può identificarsi nel progressivo ampliamento delle
prerogative del Parlamento europeo: da Assemblea dotata di poteri pressoché
esclusivamente consultivi a vero e proprio co-legislatore. Un punto di snodo
fondamentale è costituito senza dubbio dalle elezioni a suffragio universale e
diretto di questa istituzione a partire dal 19791, che ne hanno rafforzato decisa-
mente la legittimazione democratica2.
* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nella LUISS “Guido Carli” di Roma.
** Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella LUISS “Guido Carli” di Roma.
*** Il presente scritto è frutto della stretta collaborazione tra i due autori. Ad ogni modo, Cristina
Fasone è da ritenersi autrice dei paragra 2, 3 e 4; Nicola Lupo dei paragra 1, 5 e 6.
1 Cfr. D. M, Parliament for Europe, London, 1979, pp. 64-66, e P. L. L,
Democratic Legitimacy and the Administrative Character of Supranationalism: The Example of
the European Community, in Columbia Law Review, 1999, pp. 673-674.
2 La legittimazione democratica del Parlamento europeo è stata comunque oggetto anche suc-
cessivamente di critiche piuttosto serrate, come quelle contenute nella sentenza del Tribunale co-
stituzionale federale tedesco del 30 giugno 2009 sulla costituzionalità del Trattato di Lisbona
(2BvE 2/08, secondo senato) e riguardanti la composizione dell’istituzione, secondo il principio
di proporzionalità degressiva, e l’assenza di un esecutivo di fatto responsabile dinanzi ad esso
(sebbene dopo il Trattato di Lisbona, formalmente, la Commissione europea sia collettivamente
responsabile dinanzi al Parlamento europeo). Per una lettura a supporto delle motivazioni utilizza-
te, sul punto, dalla sentenza, cfr. G. F, In difesa della sentenza del Bundesverfassungsge-
richt del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona, 2009, www.astrid.eu; G. G, Per una
Cristina Fasone, Nicola Lupo
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Questa graduale affermazione del Parlamento europeo è avvenuta non senza
resistenze da parte delle altre istituzioni: basti pensare, infatti, che, nonostante le
risoluzioni parlamentari approvate dall’Assemblea di Strasburgo dagli anni
Sessanta in poi, il nomen “Parlamento europeo” è comparso per la prima volta nei
Trattati, in particolare a causa dell’ostilità del Consiglio, soltanto con l’Atto unico
europeo del 1987. Il Parlamento europeo ha comunque saputo farsi promotore del
proprio ruolo istituzionale, modificando strategicamente il regolamento interno
(d’ora in poi Reg. PE) e riuscendo ad ottenere, in seguito, ciò che aveva richiesto3.
A partire dal Trattato di Maastricht del 1993, a seguito dell’introduzione
della procedura di co-decisione, il Parlamento europeo è divenuto, su di un piano
di sostanziale parità con il Consiglio (dei ministri)4, co-protagonista del pro-
cesso decisionale europeo. Le successive riforme dei Trattati, fino a quella del
Trattato di Lisbona, non hanno fatto che assecondare e approfondire questo
trend nel senso di un rafforzamento del Parlamento europeo nei rapporti interi-
stituzionali5.
Nonostante ciò, in Italia, con l’eccezione di alcuni (non recentissimi) studi
prevalentemente di taglio politologico6, della trattazione di alcuni temi settoriali7 e
Costituente europea. Riessioni sulla costruzione europea dopo la sentenza tedesca sul Trattato
di Lisbona, ivi; M. L, Il Bundesverfassungsgericht e le prospettive dell’integrazione euro-
pea, ivi; contra S. C, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, in Giornale di diritto am-
ministrativo, 2009, pp. 1003-1007; G. G, M. P M, Quale Europa dopo la
sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona?, in Il Diritto dell’Unione
Europea, 2009, pp. 503-529, A. M, 80 giorni dopo, 2009, www.astrid.eu; G. L. T,
L’integrazione europea è arrivata al capolinea? A proposito del recente “Lissabon Urteil”, ivi.
3 Cfr. C. A, L’innovazione istituzionale in Europa. Il Regolamento interno del Parla-
mento Europeo, in Nomos, 2002, pp. 133-152.
4 È però con le modiche del Trattato di Amsterdam alla procedura di co-decisione che la pa-
rità con Consiglio diventa effettiva. Cfr., ad esempio, R. G, I nuovi poteri del Parlamen-
to europeo nel quadro delle riforme istituzionali apportate dal Trattato di Amsterdam, in La Co-
munità Internazionale, 1998, pp. 271-294.
5 Cfr. L. D, Le istituzioni politiche dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona:
verso un nuovo equilibrio?, in Studi sull’integrazione europea, 2009, pp. 43-54.
6 Cfr., ad esempio, F. A, Il parlamento europeo e gli interessi comunitari, Milano, 1986;
L. B, Il parlamento della Comunità europea: legittimità e riforma, Bologna, 1989, nonché la
ricerca sul personale politico condotta da D. P, L. V, Elezioni europee e
classe politica sovranazionale. 1979-2004, Bologna, 2004. Cfr. inne i sintetici lavori di M. I-
 F, Rappresentanza politica e Parlamento europeo, Roma, 2004 e di L. B, P.
I, Il parlamento europeo, II ed., Bologna, 2011.
7 Cfr., ad esempio, sulle elezioni, B. C (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo
del 2004, Milano, 2005; e, sui gruppi, S. B, I gruppi parlamentari nell’esperienza del
Parlamento europeo, in S. M (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, par-
titi: il contesto europeo, I, Torino, 2001, p. 3 s.; e E. G, I limiti alla costituzione di
gruppi politici all’interno del Parlamento europeo (Osservazioni a margine di una sentenza del
Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee), in A. D’A, P. G (a cura di), Tutela dei
diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello tra Europa e Stati nazionali, Milano, 2004, p. 91
s. Vi sono poi contributi che si occupano di temi di più ampio respiro, ma che affrontano anche de-
terminati proli relativi alla posizione del Parlamento europeo, come S. N, Giudicare la de-
mocrazia? Processo politico e ideale democratico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia eu-

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