M. K. v Ministerstvo zemědělství.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:263 |
| Docket Number | C-657/23 |
| Date | 10 April 2025 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
10 aprile 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Articolo 54 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Articolo 3 – Recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione – Termine di prescrizione – Termine ordinatorio »
Nella causa C‑657/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 7 novembre 2023, nel procedimento
M.K.
contro
Ministerstvo zemědělství,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da M. Gavalec (relatore), presidente di sezione, Z. Csehi e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per M.K., da F. Šimák, advokát,
– per il Ministerstvo zemědělství, da R. Pokorný, in qualità di agente,
– per il governo ceco, da J. Benešová, J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,
– per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, da L. Radu Bouyon e K. Walkerová, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549 e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra M.K. e il Ministerstvo zemědělství (Ministero dell’Agricoltura, Repubblica ceca) in merito ad una decisione che dispone il recupero degli importi indebitamente versati di una sovvenzione nei confronti di M.K.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
3 Il terzo considerando del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), così recita:
«(...) occorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità [europee]».
4 Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
5 L’articolo 3 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.
Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.
3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».
6 Il considerando 37 del regolamento n. 1306/2013 enunciava quanto segue:
«(37) In caso di recupero di importi versati dal [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)], le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell’Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l’organismo pagatore o l’ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un’irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l’intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione [europea] di tutelare gli interessi del bilancio dell’Unione [europea], decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l’intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell’ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l’onere finanziario tra l’Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)], sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri».
7 Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Spese del FEASR»:
«Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell’Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell’Unione sul sostegno allo sviluppo rurale».
8 Il titolo IV del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Gestione finanziaria dei Fondi», comprendeva un capo IV, intitolato «Liquidazione contabile», la cui sezione III riguardava le «Irregolarità».
9 Nell’ambito di detta sezione III, l’articolo 54 di tale regolamento, rubricato «Disposizioni comuni», così recitava:
«1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall’approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell’organismo pagatore o dell’ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un’irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell’organismo pagatore.
2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero...
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