M.M. v Presidenza del Consiglio dei ministri and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CJ0548 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:730 |
Date | 12 September 2024 |
Docket Number | C-548/22 |
Court | Court of Justice (European Union) |
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
12 settembre 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il periodo precedente alla stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell’Unione »
Nella causa C‑548/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267TFUE, dal Giudice di pace di Fondi (Italia), con decisione del 18 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2022, nel procedimento
M.M.
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° febbraio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per M.M., da G. Falso e E. Iorio, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e F. Sclafani, avvocati dello Stato;
– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 febbraio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 288TFUE, degli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), contenuto nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), nonché della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, M.M., viceprocuratore onorario, e, dall’altro, la Presidenza del Consiglio dei ministri (Italia), il Ministero della Giustizia (Italia) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), in merito alla domanda di M.M. diretta ad ottenere il versamento di somme che le sarebbero asseritamente dovute per l’esercizio delle sue funzioni di magistrato onorario.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
3 La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, rubricata «Principio di non discriminazione», al punto 1 dispone quanto segue:
«Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive».
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
4 La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rubricata «Campo d’applicazione», al punto 1 così prevede:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
5 La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rubricata «Principio di non discriminazione», al punto 1 recita nel modo seguente:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
6 La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rubricata «Misure di prevenzione degli abusi», così dispone:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
7 L’articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali».
Diritto italiano
8 L’articolo 29, commi da 1 a 3 e 5, del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (GURI n. 177 del 31 luglio 2017; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 116»), come sostituito dall’articolo 1, comma 629, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (supplemento ordinario alla GURI n. 310 del 31 dicembre 2021) (in prosieguo: l’«articolo 29 del decreto legislativo n. 116») così recita:
«1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun...
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