Matkustaja A v Finnair Oyj.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CJ0385
ECLIECLI:EU:C:2024:497
Date13 June 2024
Docket NumberC-385/23
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo – Sistema di misurazione della quantità di carburante dell’aeromobile»

Nella causa C‑385/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 22 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2023, nel procedimento

Matkustaja A

contro

Finnair Oyj,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per Matkustaja A, da K. Väänänen, kuluttaja-asiamies, e J. Suurla, johtava asiantuntija,

– per la Finnair Oyj, da T. Väätäinen, asianajaja;

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente,

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da T. Simonen e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Matkustaja A (in prosieguo: «A»), un passeggero, e la Finnair Oyj, un vettore aereo, in merito al rifiuto di quest’ultima di offrire una compensazione a detto passeggero, il cui volo è stato annullato.

Contesto normativo

3 I considerando 1, 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

«(1) L’intervento della Comunità [europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

(14) Come previsto ai sensi della convenzione [per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38)], gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.

4 L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», dispone quanto segue:

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

[...]

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(...)»

5 L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

(...)»

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 A ha prenotato presso la Finnair un volo da Helsinki (Finlandia) a Bangkok (Thailandia) previsto per il 25 marzo 2016. Tale volo doveva essere effettuato da un aeromobile entrato in servizio da poco più di cinque mesi.

7 Durante il riempimento del serbatoio, subito prima del decollo, si è verificato un guasto tecnico a livello dell’indicatore di livello del carburante dell’aeromobile. Ritenendo che tale guasto incidesse in modo essenziale sulla sicurezza del volo, la Finnair ha cancellato il volo previsto e, come indicato dal giudice del rinvio, l’ha effettuato solo il giorno successivo, ossia il 26 marzo 2016, con un aeromobile sostitutivo. Tale volo ha raggiunto la destinazione con un ritardo di circa 20 ore.

8 Tenuto conto del carattere recente del modello dell’aereo inizialmente previsto, il difetto in questione, che si manifestava per la...

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