Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. v Veolia Water Technologies sp. z o.o. and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtGervasoni
ECLIECLI:EU:C:2025:396
Docket NumberC-82/24
Date05 June 2025
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

5 giugno 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Principio della parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto pubblico di lavori – Applicabilità per analogia ad un appalto pubblico di lavori, in forza di un’interpretazione giurisprudenziale, delle norme sulla garanzia in materia di contratti di compravendita »

Nella causa C‑82/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 21 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 1° febbraio 2024, nel procedimento

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

contro

Veolia Water Technologies sp. z o.o.,

Krüger A/S,

OTV France,

Haarslev Industries GmbH,

Warbud S.A.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, I. Ziemele e S. Gervasoni (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., da P. Celiński e Ł. Matyjas, adwokaci;

– per la Veolia Water Technologies sp. z o.o., la Krüger A/S, la OTV Francia, la Haarslev Industries GmbH e la Warbud S.A., da A. Bolecki, radca prawny, e S. Drozd, adwokat;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Malferrari, M. Owsiany-Hornung e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (in prosieguo: l’«ente aggiudicatore») e, dall’altro, la Veolia Water Technologies sp. z o.o. (in prosieguo: la «Veolia»), la Krüger A/S, la OTV France, la Haarslev Industries GmbH e la Warbud S.A. (in prosieguo, congiuntamente: il «consorzio di imprese») in merito al pagamento di penali contrattuali e al versamento di un risarcimento per l’inesatta esecuzione di un appalto pubblico di lavori per l’ammodernamento e l’ampliamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Czajka (Polonia).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2004/17/CE

3 Ai termini dell’articolo 4 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1), intitolato «Acqua»:

«1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o

b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1, e che:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, o

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. L’alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se:

a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di una attività non prevista dagli articoli da 3 a 7; e

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30% della produzione totale d’acqua potabile dell’ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso».

4 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», enuncia quanto segue:

«Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

5 L’articolo 38 della stessa direttiva, intitolato «Condizioni di esecuzione dell’appalto», è così formulato:

«Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nell’avviso con cui si indice la gara o nel capitolato d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali».

Direttiva 2004/18

6 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2004/18, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti»:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

7 L’articolo 12 di tale direttiva, intitolato «Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali», dispone quanto segue:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva [2004/17] che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all’articolo [6] della direttiva [2004/17] e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all’articolo [71] di tale direttiva per differirne l’applicazione».

8 L’articolo 26 della direttiva 2004/18, intitolato «Condizioni di esecuzione dell’appalto», è così redatto:

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali».

Diritto polacco

Codice Civile

9 L’articolo 3531 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone:

«Le parti che stipulano un contratto possono liberamente determinare il rapporto giuridico a condizione che il suo contenuto o il suo scopo non siano contrari alle caratteristiche essenziali (natura) di tale rapporto, alla legge o alle regole di convivenza sociale».

10 L’articolo 581 del codice civile, inserito in un titolo di questo dedicato a contratti di compravendita, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se, nell’adempimento dei suoi obblighi, il garante ha consegnato al beneficiario della garanzia, in sostituzione del bene difettoso, un bene privo di difetti o ha effettuato una riparazione sostanziale del bene coperto dalla garanzia, il periodo di garanzia decorre nuovamente dal momento della consegna del bene privo di difetti o della restituzione del bene riparato. Se il garante ha sostituito una parte del bene, la disposizione di cui sopra si applica, mutatis mutandis, alla...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 December 2025.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 December 2025
    ...supletorias del derecho nacional a esos mismos contratos, véase la sentencia de 5 de junio de 2025, Veolia Water Technologies y otros (C‑82/24, EU:C:2025:396). En su apartado 40 se lee: «Por lo que respecta, en particular, a la duración de la garantía y a las condiciones esenciales de su ej......