Ministerio Fiscal and Abogado del Estado v JMTB.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CJ0481 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:259 |
| Date | 10 April 2025 |
| Docket Number | C-481/23 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 aprile 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punti 4 e 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Condizione secondo cui i fatti rientrano nella competenza dello Stato membro di esecuzione in virtù del proprio diritto penale – Condanna non definitiva – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale »
Nella causa C‑481/23 [Sangas] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), con decisione del 24 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2023, nel procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
JMTB,
con l’intervento di:
Ministerio Fiscal,
Abogado del Estado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan (relatore), J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Ministerio Fiscal, da R. de Miguel Morante, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, A. Gavela Llopis e P. Pérez Zapico, in qualità di agenti;
– per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė‑Švenčionienė, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punti 4 e 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1, e rettifica in GU 2003, L 043, pag. 47), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di JMTB.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
(...)».
4 L’articolo 3 della decisione quadro elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto europeo.
5 L’articolo 4 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», dispone quanto segue:
«L’autorità giudiziaria d’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(...)
4) se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
(...)
6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(...)».
6 L’articolo 4 bis della medesima decisione quadro prevede altre circostanze in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, mentre il suo articolo 5 verte sulle garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari.
Diritto rumeno
7 L’articolo 99, paragrafo 2, lettere c) e g), e paragrafo 3, della Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală (legge n. 302/2004 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 594 del 1º luglio 2004), come ripubblicata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 411 del 27 maggio 2019), così dispone:
«2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione rumena può rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo nei seguenti casi:
(...)
c) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata sia cittadina rumena o risieda in Romania, vi soggiorni regolarmente e continuativamente da almeno 5 anni e si dichiari contraria all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro emittente;
(...)
g) se, ai sensi del diritto rumeno, è caduta in prescrizione la responsabilità penale del reato che ha portato all’emissione del mandato d’arresto europeo o all’esecuzione della pena inflitta, se i fatti rientrano nella competenza delle autorità rumene;
(...)
3. Se trova applicazione solo il caso di cui al paragrafo 2, lettera c), l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rumena chiede all’autorità giudiziaria emittente, prima di pronunciare la decisione di cui all’articolo 109, copia autentica della condanna nonché ogni altra informazione necessaria, comunicando all’autorità giudiziaria emittente il motivo per il quale sono richiesti tali documenti. Il riconoscimento della condanna penale straniera è effettuato, in via incidentale, dal giudice dinanzi al quale pende il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rumena riconosce la condanna penale straniera, il mandato di esecuzione della pena è rilasciato alla...
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