Ministerio Fiscal v Juan.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:684 |
Date | 21 September 2023 |
Docket Number | C-164/22 |
Celex Number | 62022CJ0164 |
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 settembre 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non-esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro – Attività fraudolente svolte, dalla persona ricercata, in due Stati membri, attraverso due persone giuridiche diverse e a danno di vittime diverse»
Nella causa C‑164/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), con decisione del 2 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2022, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
Juan
con l’intervento di:
Ministerio Fiscal,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Juan, da M. Díaz Perales, abogada, e R. Rodríguez Nogueira, procurador;
– per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e M. Wasmeier, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45, dell’articolo 49, paragrafo 3, e dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 e entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32), e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Spagna, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo Central Criminal de Lisboa, Juiz 16 (Tribunale circondariale di Lisbona, sedicesima sezione del Tribunale penale centrale di Lisbona, Portogallo), ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta al sig. Juan per un reato di truffa aggravata.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La CAAS
3 L’articolo 54 della CAAS, contenuto nel capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III della medesima, così dispone:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una [p]arte [c]ontraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra [p]arte [c]ontraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
Decisione quadro 2002/584
4 L’articolo 3 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:
(...)
2) se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
(...)».
5 L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», è così formulato:
«L’autorità giudiziaria d’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(...)
6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
(...)».
Diritto spagnolo
6 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penale y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (legge organica n. 7/2014, sullo scambio di informazioni relative ai casellari giudiziari e sulla considerazione delle decisioni giudiziarie penali nell’Unione Europea), del 12 novembre 2014 (BOE n. 275, del 13 novembre 2014, pag. 93204):
«(...) [L]e decisioni di condanna definitive adottate da altri Stati membri non esplicheranno effetti sulle seguenti e non possono comportarne la revoca o il riesame:
a) le decisioni definitive adottate anteriormente dai giudici spagnoli e le decisioni relative alla loro esecuzione;
b) le decisioni di condanna pronunciate nel corso di ulteriori procedimenti in Spagna connessi a reati commessi prima che il giudice dell’altro Stato membro abbia pronunciato una decisione di condanna;
c) le ordinanze pronunciate o che devono essere pronunciate in forza dell’articolo 988, terzo comma, della Ley di Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale) che fissa i limiti all’esecuzione delle pene, fra le quali quella di cui al punto b)».
7 L’articolo 988, terzo comma, del codice di procedura penale dispone, in sostanza, che, quando il colpevole di più reati è stato condannato in procedimenti diversi per fatti che avrebbero potuto costituire oggetto di un procedimento unico, si applicheranno i limiti stabiliti all’articolo 76 del Código Penal (codice penale). Secondo quest’ultimo articolo, la durata massima di esecuzione effettiva della condanna non può essere superiore al triplo della pena più grave, e non può, in via di principio, essere superiore a 20 anni.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 La persona ricercata, un cittadino spagnolo, si trova in carcere in Spagna dove sconta una pena detentiva di undici anni e dieci mesi. Detta pena gli è stata inflitta per truffa aggravata e riciclaggio di denaro, con pronuncia dell’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), del 13 luglio 2018, che è stata oggetto di cassazione parziale con sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), del 4 marzo 2020 (in prosieguo: la «pronuncia spagnola»).
9 Il 20 gennaio 2020, la persona ricercata è parimenti stata condannata, con pronuncia del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo Central Criminal de Lisboa, Juiz 16 (Tribunale circondariale di Lisbona, sedicesima sezione del Tribunale penale...
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