Ministero della Giustizia v NZ.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:660 |
| Docket Number | C-253/24 |
| Date | 04 September 2025 |
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 settembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedura di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di magistrato onorario – Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla procedura di valutazione – Perdita di un diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto dell’Unione»
Nella causa C‑253/24 [Pelavi] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di L’Aquila (Italia), con decisione del 4 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2024, nel procedimento
Ministero della Giustizia
contro
NZ,
in presenza di:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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– |
per NZ, da P. Perna, avvocata; |
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– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e G. Santini, avvocati dello Stato; |
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– |
per la Commissione europea, da S. Delaude e D. Recchia, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché degli articoli 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Ministero della Giustizia (Italia), il datore di lavoro, a NZ, una magistrata onoraria, in merito alle conseguenze derivanti dalla partecipazione di NZ a una procedura di valutazione al fine di essere definitivamente confermata nelle sue funzioni. |
Contesto giuridico
Diritto dell’Unione
Accordo quadro
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3 |
La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», prevede, al punto 1, quanto segue: «Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». |
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4 |
La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», enuncia, al punto 1, quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». |
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5 |
Ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi»: «1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
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6 |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali». |
Diritto italiano
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7 |
L’articolo 29 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (GURI n. 177, del 31 luglio 2017), come modificato dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GURI n. 310, del 31 dicembre 2021) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 116/2017»), dispone, ai commi da 1 a 3, 5 e 9, quanto segue: «1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. 2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. 3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022‑2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
(...) 5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. (...) 9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3». |
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8 |
Questa disposizione è entrata in vigore il 1o gennaio 2022. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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9 |
NZ esercita, dal 14 febbraio 2001, le funzioni di magistrato onorario presso il Tribunale di Vasto (Italia). Inizialmente nominata per un periodo di tre anni, il suo incarico è stato prorogato e rinnovato ogni quattro anni, fino al 13 dicembre 2022. A quest’ultima data, essa è stata definitivamente confermata nelle sue funzioni fino all’età di 70 anni, in applicazione dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, che introduce la possibilità, per i magistrati onorari in servizio alla data del 1o gennaio 2022, di chiedere di partecipare a una procedura di valutazione ai fini di una conferma definitiva nelle loro funzioni. |
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10 |
Tra il 14 febbraio 2001 e il 13 dicembre 2022, NZ ha percepito delle indennità calcolate, segnatamente, in funzione del numero di udienze tenute. |
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11 |
NZ non ha esercitato le funzioni durante i periodi di sospensione dell’attività giudiziaria fissati dalla normativa nazionale, compresi tra il 1o e il 31 agosto di ogni anno. Durante tali periodi essa non ha dunque percepito alcuna indennità. |
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12 |
Essendo altresì iscritta... |
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...de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de septiembre de 2025, Pelavi, C‑253/24, EU:C:2025:660, apartado 30 y jurisprudencia 27 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente señala que M. M. solicita, en esencia,......