Namur-Est Environnement ASBL contra Région wallonne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:121
Date24 February 2022
Docket NumberC-463/20
Celex Number62020CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di “autorizzazione” – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale»

Nella causa C‑463/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 4 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2020, nel procedimento

Namur-Est Environnement ASBL

contro

Région wallonne,

con l’intervento di:

Cimenteries CBR SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer (relatore), F. Biltgen, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Namur-Est Environnement ASBL, da J. Sambon, avvocato;

– per la Cimenteries CBR SA, da L. de Meeûs e C.-H. Born, avvocati;

– per il governo belga, da C. Pochet, M. Van Regemorter e S. Baeyens, in qualità di agenti, assistiti da P. Moërynck, avvocato;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da C. Hermes, M. Noll-Ehlers e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, 2 e da 5 a 8 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 174, pag. 44).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Namur-Est Environnement ASBL e la Région wallonne (Regione vallona, Belgio) in merito ad una decisione con la quale quest’ultima ha concesso alla Sagrex SA una deroga alle misure di protezione delle specie animali e vegetali previste dalla normativa applicabile, per lo sfruttamento di una cava di aggregati calcarei (in prosieguo: la «decisione di deroga»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 92/43/CEE

3 La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), prevede, ai suoi articoli 12 e 13, che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali di cui all’allegato IV, lettere a) e b), di tale direttiva.

4 L’articolo 16 di detta direttiva enuncia, al suo paragrafo 1, che, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare, per diversi motivi enunciati alle lettere da a) a e) della medesima disposizione, in particolare agli articoli 12 e 13 della medesima direttiva.

Direttiva 2011/92

5 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 contiene, tra l’altro, le seguenti definizioni:

«a) “progetto”:

– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

(...)

c) “autorizzazione”: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;

(...)».

6 L’articolo 2, di tale direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all’articolo 4.

2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri (...)».

7 L’articolo 3 di detta direttiva enuncia che:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso (…) gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l’uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

c) i beni materiali e il patrimonio culturale;

d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)».

8 L’articolo 5 della medesima direttiva prevede, al suo paragrafo 1, che, «[n]el caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV», qualora tali dati siano considerati appropriati in un determinato caso e si possa ragionevolmente esigere che il committente li raccolga. Ai sensi di tale allegato, le informazioni da fornire devono includere, in particolare, «[u]na descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento (...) alla fauna e alla flora, (...) e all’interazione tra questi vari fattori».

9 L’articolo 6 della direttiva 2011/92 recita come segue:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione (…).

2. Il pubblico è informato (...) in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;

(...)

d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;

f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

(...)».

10 L’articolo 7 della direttiva 2011/92 prevede modalità specifiche di valutazione dell’impatto ambientale nel caso in cui un progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente di diversi Stati membri.

11 L’articolo 8 di detta direttiva stabilisce che «[i] risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione».

12 L’allegato I della direttiva 2011/92 elenca i progetti che devono essere sottoposti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della stessa. Il punto 19 di tale allegato menziona le «[c]ave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari».

Diritto belga

13 La direttiva 92/43 è stata recepita nel diritto belga con la legge del 12 luglio 1973 sulla conservazione della natura (Moniteur belge dell’11 settembre 1973, pag. 10306), come modificata dal decreto della Regione vallona del 6 dicembre 2001, relativo alla conservazione dei siti Natura 2000 nonché della fauna e della flora selvatiche (Moniteur belge del 22 gennaio 2002, pag. 2017) (in prosieguo: la «legge del 12 luglio 1973»).

14 Gli articoli 2 bis, 3 e 3 bis di tale legge...

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