Naser Bateni contra Consejo de la Unión Europea.
Jurisdiction | European Union |
Date | 07 July 2021 |
Court | General Court (European Union) |
Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
7 luglio 2021 (*)
«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Competenza del Tribunale – Prescrizione – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
Nella causa T‑455/17,
Naser Bateni, residente ad Amburgo (Germania), rappresentato da M. Schlingmann, avvocato,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.‑P. Hix e M. Bishop, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Commissione europea, rappresentata da C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nome negli elenchi contenuti, in primo luogo, nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), per effetto della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11); in secondo luogo, nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1); e, in terzo luogo, nell’allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger e O. Porchia (relatrice), giudici,
cancelliere: B. Lefebvre, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il sig. Naser Bateni, ricorrente, è un cittadino iraniano residente dal marzo 2008 in Germania, dove ha fondato, nel 2009, la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (in prosieguo: la «HTTS»), società di diritto tedesco che opera come agente marittimo e gestore tecnico di navi.
2 La causa in esame si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché essa ponga fine alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Si tratta, nello specifico, delle misure adottate nei confronti della Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosieguo: l’«IRISL»), con la quale, secondo il Consiglio dell’Unione europea, il ricorrente e la HTTS intratterrebbero legami.
3 Nell’ambito del diritto internazionale, il 23 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1737 (2006), nella quale ha espresso grave preoccupazione in relazione al programma di proliferazione nucleare sviluppato dall’Iran, e ha cercato di esercitare pressioni su tale Stato per «ostacolare» tale programma e «sospendere» alcune delle sue componenti, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
4 Il 24 marzo 2007, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1747 (2007). Al punto 5 di tale risoluzione, esso riferisce di aver deciso che «l’Iran non deve fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, a partire dal suo territorio e per il tramite dei suoi cittadini o mediante navi o aeromobili battenti bandiera iraniana, né armi né materiale connesso e che tutti gli Stati dovranno vietare l’acquisto di tali articoli presso l’Iran da parte dei loro cittadini, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera di tali Stati, a prescindere dal fatto che tali articoli abbiano o no origine nel territorio iraniano».
5 Il 3 marzo 2008, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1803 (2008). Al punto 11 di tale risoluzione, esso ha esortato tutti gli Stati a «ispezionare (...) i carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e [IRISL], purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati dalla presente risoluzione e dalle risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007)».
6 Con la risoluzione 1929 (2010), del 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza ha introdotto una serie di misure supplementari nei confronti dell’IRISL. In particolare, i punti da 14 a 22 di tale risoluzione hanno esteso le misure di congelamento dei beni di cui alla risoluzione 1737 (2006) «alle entità [dell’IRISL] di cui all’allegato III e a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, nonché alle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o che, secondo quanto accertato dal Consiglio [di sicurezza] o dal [Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite del Consiglio di sicurezza], hanno assistito nell’elusione di sanzioni o nella violazione delle disposizioni delle [sue] risoluzioni».
7 In seno all’Unione europea, sono stati adottati la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 61, pag. 49), e il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1).
8 Il 17 giugno 2010, al fine di conformarsi alla risoluzione 1929 (2010), il Consiglio europeo ha adottato la «dichiarazione sull’Iran» [Allegato II delle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (documento EUCO 3/10)], invitando al contempo il Consiglio ad adottare misure di attuazione delle misure contenute in tale risoluzione, insieme alle misure di accompagnamento, nell’obiettivo di contribuire alla risoluzione negoziale di tutte le rimanenti preoccupazioni riguardo allo sviluppo da parte dell’Iran del suo programma di proliferazione nucleare. Tali misure dovevano incentrarsi su vari settori chiave dell’economia dell’Iran, in particolare «[il] settore dei trasporti iraniano, in particolare la [IRISL] e le sue filiali».
9 Con la decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), il Consiglio ha dato attuazione alla «dichiarazione sull’Iran» adottata dal Consiglio europeo. L’allegato II di tale decisione elenca le persone e le entità diverse da quelli designati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza istituito dalla risoluzione 1737 (2006), i cui fondi sono congelati.
10 Con la decisione 2010/413, il Consiglio ha inserito il nominativo della HTTS nell’elenco delle entità di cui all’allegato II della stessa decisione, con la motivazione che essa «[a]gi[va] per conto [della Hafize Darya Shipping Lines] in Europa». Sono stati parimenti inseriti i nominativi dell’IRISL e di un certo numero di altre compagnie di navigazione marittima iraniane, ossia l’IRISL Europe GmbH, la Hafize Darya Shipping Lines (in prosieguo: la «HDSL») e la Safiran Pyam Darya Shipping Lines (in prosieguo: la «SAPID»).
11 Di conseguenza, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 195, pag. 25), i nominativi dell’IRISL, dell’IRISL Europe, della HDSL, della SAPID e della HTTS sono stati inseriti nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento n. 423/2007.
12 L’8 ottobre 2010, l’IRISL e altre 17 società, tra cui l’IRISL Europe, la HDSL e la SAPID, hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a ottenere l’annullamento dell’inserimento dei loro nominativi negli elenchi di cui all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato V del regolamento n. 423/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 668/2010. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑489/10.
13 La decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), ha mantenuto il nominativo della HTTS nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, con la motivazione che essa era una società «[c]ontrolata [o] [che] agisce per conto dell’IRISL».
14 Il 1° dicembre 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71). Ai sensi della decisione 2011/783, il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone di cui alla tabella III dell’allegato II della decisione 2010/413.
15 Conformemente alla decisione 2011/783, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), ha modificato l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), aggiungendo, in particolare, il nome del ricorrente nell’elenco contenuto nel medesimo allegato.
16 Dalla decisione 2011/783 e dal regolamento...
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