Neoperl AG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:780
Date07 December 2022
Docket NumberT-487/21
Celex Number62021TJ0487
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

7 dicembre 2022 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Marchio di posizione tattile – Impedimenti alla registrazione assoluti – Ambito di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea – Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T‑487/21,

Neoperl AG, con sede in Reinach (Svizzera), rappresentata da U. Kaufmann, avvocata,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da T. Klee e D. Hanf, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse e D. Petrlík, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 12 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Il 1º settembre 2016 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], per il seguente segno:

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3 Nella domanda di registrazione, il marchio richiesto è stato indicato come «altro marchio», ossia come un «marchio tattile di posizione», e descritto nel seguente modo:

«Il marchio è un marchio tattile di posizione. La protezione è richiesta per una struttura, disposta a un’estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell’acqua, orientata verso l’esterno e che sporge da una base non elastica; tale struttura è fatta di lamelle circolari, concentriche ed elastiche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell’estremità; le lamelle elastiche sono deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base. Per il resto della sagoma dell’elemento da inserire – delineato con linee tratteggiate nella rappresentazione – non è richiesta alcuna protezione».

4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Elementi sanitari da inserire, in particolare regolatori di getto e formatori di getto».

5 La domanda di registrazione ha suscitato obiezioni per via dei motivi formali di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (divenuto articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), atteso che, «in generale, i marchi tattili (…) non sono accettati dall’[EUIPO]». È stato così suggerito alla ricorrente di riqualificare il marchio richiesto come marchio di posizione.

6 Con lettera del 22 dicembre 2016, la ricorrente ha rifiutato di riqualificare il marchio richiesto e ha insistito, al riguardo, sulla qualificazione di marchio tattile di posizione, nonché sulla descrizione presentata.

7 L’11 ottobre 2019, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto, in sostanza, con l’articolo 4 e l’articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, per motivi formali, in quanto, in sostanza, la domanda, nella misura in cui riguardava la registrazione di un marchio tattile, non era sufficientemente precisa ai sensi di tali disposizioni.

8 Il 16 ottobre 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice. Il 22 gennaio 2020 essa ha depositato la memoria contenente i motivi di tale ricorso.

9 Con comunicazione del relatore del 3 agosto 2020, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha precisato alla ricorrente che, a prescindere dalla questione se la domanda di marchio soddisfacesse o meno i requisiti di cui all’articolo 31 del regolamento 2017/1001, essa riteneva che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento fosse pertinente e che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi di quest’ultima disposizione.

10 Il 3 marzo 2021 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione del 3 agosto 2020.

11 Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha ritenuto che il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’EUIPO alle spese.

13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

14 Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi – ossia il 1° settembre 2016 – che è determinante per l’individuazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell’esame dell’esistenza di impedimenti alla registrazione assoluti, la presente causa è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, se del caso, come modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21) [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1073, punto 2, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T‑324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

15 In particolare, l’articolo 4 del regolamento 2015/2424 ha previsto che tale regolamento entrasse in vigore il 23 marzo 2016, ma che alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009, come modificato – nel novero delle quali rientrano l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3 – si applicassero solo a decorrere dal 1º ottobre 2017.

16 Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, sono applicabili l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 nella loro versione applicabile prima della modifica da parte del regolamento 2015/2424, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424. Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultima disposizione, l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, non conduce a un risultato diverso per l’esame del presente ricorso. La modifica apportata al regolamento n. 207/2009 dal regolamento 2015/2424 non riguarda, infatti, le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, le uniche pertinenti ai fini dell’esame del presente ricorso. Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalla ricorrente nel ricorso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel senso che essi riguardano l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come modificato, di identico tenore.

17 Poiché le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata.

Sul rilievo dufficio di un motivo vertente sulla violazione dellambito di applicazione della legge

18 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001. Essa fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto delle particolarità del marchio richiesto come marchio tattile di posizione e le addebita di non aver dimostrato, in violazione in...

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