La neutralità fiscale nel finanziamento delle società nel diritto dell?Unione Europea
Author | Edoardo Traversa - Diego Modonesi |
Position | Professore di Diritto Tributario presso l?Université Catholique de Louvain-la-Neuve e Avvocato presso Liedekerke, Bruxelles - Dottorando di ricerca in Diritto Tributario Europeo presso l?Università di Bologna - Alma Mater Studiorum e presso l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve. |
Pages | 1-30 |
Stud i Tributa ri Europei 1/ 2010
La neu tralit à fiscale ne l finan zia me nto d elle società ne l dirit to
de ll’U nione Europea
Edo ardo Tra ver sa e Diego M odone si1
1. Prem e ssa . I l regim e fiscale di finanziam e nt o de lle societ à tra
m isur e n azion ali ant ielusione e dop pia im posizione inte rna zio nale
Il finanziament o societar io può avvenire principalment e att raverso l’apport o
di capitale di rischio o tram ite debit i contratti con soggetti ter zi, ad esempio
ist it ut i di credit o o societ à cont rollanti o collegate. La disciplina fiscale
prevista dagli or dinam enti nazionali ed applicabile all’imposizione di
dividendi e alla rem unerazione degli int eressi è generalment e differ ente e
com port a la necessità di v erificare se sia pr esen te o in che m isura sia
auspicabile una gar anzia adeguata da par te dell’ordinament o giuridico
europeo di queste du e form e di finanziament o.
L’esistenza di regim i im positivi diversi per int eressi e dividen di a livello dei
singoli St at i Membri può avere un duplice effetto. Da un lato, una
sperequazione nel t rattam ento fiscale degli interessi rispetto a quello dei
dividendi per le società è uno st im olo a ricorrere al credito a soli fini fiscali
(thin capitalization). Questo fenomeno si accom pagna generalmente
all’intr oduzione di misur e ant ielusive da par te dei legislat or i nazionali.
Dall’altr o lato, un possibile differente trattamento in cam po tribut ario può
essere amplificato a liv ello internazionale – o più lim it at am ente europeo –
dalla mancanza di coordinam ento tra ordinam enti inter ni. Ne potrebbero
per ciò deriv are delle situazioni di doppia imposizione (o piu raramente di
doppia non imposizione).
1 Edoardo Traver sa è Professor e di Dirit to Tribut ario pr esso l’Un iversit é Cat holiqu e de
Louv ain -la-Neuve e Av vocato presso Liedekerke, Bru xelles. Diego Modonesi è Dot torando di
ricerca in Dirit to Tr ibutario Europeo presso l’Un iversità di Bol ogna – Alma Mater Studiorum e
presso l'Université Cath oliq ue de Lou vai n-la-Neuve. At tu alm ent e lavor a per l a Com mission e
Euro pea.
© Copy rig ht Seast – Tu tti i d irit ti riser vat i
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Stud i Tributa ri Europei 1/ 2010
© Copy rig ht Seast – Tu tti i d irit ti riser vat i
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Si pone dunque la necessità di verificare se e in che lim it i l’introduzione di
tali misur e antielusiv e -in primo luogo - e i fenom eni di doppia imposizione
- in secondo luogo - siano am m issibili e/o tollerabili dall’ordinamento
giuridico eu ropeo, in base alla giurispruden za della Corte di Giust izia in
materia.
Al tempo stesso, questa an alisi permett erà di v erificare se l’impost azione
dei Giudici di Lussem burgo consenta anche di individuar e una preferenza a
liv ello eur opeo per una delle due f orme di finanziamento societ ario (capitale
propr io o di rischio), che indirettam ente condizioni le scelte dei legislat ori
tributari degli St ati membri.
Tale analisi t errà conto dell’impat to della limitata, m a non inesistente,
attuazione della com pet enza dell’Unione Eur opea in ambit o di imposte
diret te2 sull’attivit à interpret ativa della giur isprudenza europea.
2. Regimi naz iona li di ( in) d educibilità dei divide ndi e degli
inte ressi. Confr ont o
Come noto, si osservano notevoli disparit à di tr at tament o nel regim e
applicabile a queste d ue cat egorie di r eddito. Gli interessi, prima facie
def inibili quali rem uner azione del capit ale di debit o, a livello int erno com e a
liv ello internazionale vengon o normalm ente considerat i quali un onere
deducibile nel calcolo della base im ponibile ai fini delle impost e sul reddito
da corrispon der e allo St ato di residenza della societ à beneficiaria del
prestito. Il fatto che il debit or e sia esente da im posizioni relative
all’am montar e pagato come inter essi e possa inoltre dedu rli dalla base
im ponibile viene con trobilanciato nell’ordinamento intern o dalla circostanza
che è il creditore che subisce gli effetti dell’imposizione. Restrizioni e
lim itazioni alla deducibilità degli interessi possono tutt avia esser e previste
2 La mater ia delle im post e diret te rientra nella com pet enza deg li Stat i m em bri, quest i
ult imi dev ono tut tav ia eserci tare tale comp etenza nel r ispetto del diritto eu ropeo. Si veda ad
esem pio Corte di Giust ., sentenza 11 ag osto 1995, causa C-80 / 94 , Wielo ckx, Racc. pag. I-
2493, pu nto 16; Corte Giust ., sen ten za 6 gi ugn o 2000 , causa C-35/ 98, Ver koo ijen,
Racc. pag . I -407 1, pun to 32; Cort e Giust., sent enza 4 marzo 200 4, causa C- 33 4/ 02 ,
Commissione/Fr ancia, Racc. pag. I-222 9, punto 21; Cort e Giust., sent enza 15 lu glio 2004,
cau sa C-315/02, Lenz, Racc. pag. I -7 063 , punto 19, no nché Corte Giust ., sentenza 7
settem bre 2004 , cau sa C-3 19 / 02, Manninen , Racc. pag. I -7477, punto 19, e più in generale,
J. Malher be, Ph. Malher be, I. Richelle and E. Traver sa, Direct tax ation in the case-law of t he
Euro pean Court of Justi ce, Brux elles, Larc ier, 200 8, p. 3 22.
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