La neutralità fiscale nel finanziamento delle società nel diritto dell?Unione Europea

AuthorEdoardo Traversa - Diego Modonesi
PositionProfessore di Diritto Tributario presso l?Université Catholique de Louvain-la-Neuve e Avvocato presso Liedekerke, Bruxelles - Dottorando di ricerca in Diritto Tributario Europeo presso l?Università di Bologna - Alma Mater Studiorum e presso l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
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Stud i Tributa ri Europei 1/ 2010
La neu tralit à fiscale ne l finan zia me nto d elle società ne l dirit to
de ll’U nione Europea
Edo ardo Tra ver sa e Diego M odone si1
1. Prem e ssa . I l regim e fiscale di finanziam e nt o de lle societ à tra
m isur e n azion ali ant ielusione e dop pia im posizione inte rna zio nale
Il finanziament o societar io può avvenire principalment e att raverso l’apport o
di capitale di rischio o tram ite debit i contratti con soggetti ter zi, ad esempio
ist it ut i di credit o o societ à cont rollanti o collegate. La disciplina fiscale
prevista dagli or dinam enti nazionali ed applicabile all’imposizione di
dividendi e alla rem unerazione degli int eressi è generalment e differ ente e
com port a la necessità di v erificare se sia pr esen te o in che m isura sia
auspicabile una gar anzia adeguata da par te dell’ordinament o giuridico
europeo di queste du e form e di finanziament o.
L’esistenza di regim i im positivi diversi per int eressi e dividen di a livello dei
singoli St at i Membri pavere un duplice effetto. Da un lato, una
sperequazione nel t rattam ento fiscale degli interessi rispetto a quello dei
dividendi per le società è uno st im olo a ricorrere al credito a soli fini fiscali
(thin capitalization). Questo fenomeno si accom pagna generalmente
all’intr oduzione di misur e ant ielusive da par te dei legislat or i nazionali.
Dall’altr o lato, un possibile differente trattamento in cam po tribut ario può
essere amplificato a liv ello internazionale – o plim it at am ente europeo
dalla mancanza di coordinam ento tra ordinam enti inter ni. Ne potrebbero
per ciò deriv are delle situazioni di doppia imposizione (o piu raramente di
doppia non imposizione).
1 Edoardo Traver sa è Professor e di Dirit to Tribut ario pr esso l’Un iversit é Cat holiqu e de
Louv ain -la-Neuve e Av vocato presso Liedekerke, Bru xelles. Diego Modonesi è Dot torando di
ricerca in Dirit to Tr ibutario Europeo presso l’Un iversità di Bol ogna – Alma Mater Studiorum e
presso l'Université Cath oliq ue de Lou vai n-la-Neuve. At tu alm ent e lavor a per l a Com mission e
Euro pea.
© Copy rig ht Seast – Tu tti i d irit ti riser vat i
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Stud i Tributa ri Europei 1/ 2010
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Si pone dunque la necessi di verificare se e in che lim it i l’introduzione di
tali misur e antielusiv e -in primo luogo - e i fenom eni di doppia imposizione
- in secondo luogo - siano am m issibili e/o tollerabili dall’ordinamento
giuridico eu ropeo, in base alla giurispruden za della Corte di Giust izia in
materia.
Al tempo stesso, questa an alisi permett erà di v erificare se l’impost azione
dei Giudici di Lussem burgo consenta anche di individuar e una preferenza a
liv ello eur opeo per una delle due f orme di finanziamento societ ario (capitale
propr io o di rischio), che indirettam ente condizioni le scelte dei legislat ori
tributari degli St ati membri.
Tale analisi t er conto dell’impat to della limitata, m a non inesistente,
attuazione della com pet enza dell’Unione Eur opea in ambit o di imposte
diret te2 sull’attivit à interpret ativa della giur isprudenza europea.
2. Regimi naz iona li di ( in) d educibili dei divide ndi e degli
inte ressi. Confr ont o
Come noto, si osservano notevoli disparit à di tr at tament o nel regim e
applicabile a queste d ue cat egorie di r eddito. Gli interessi, prima facie
def inibili quali rem uner azione del capit ale di debit o, a livello int erno com e a
liv ello internazionale vengon o normalm ente considerat i quali un onere
deducibile nel calcolo della base im ponibile ai fini delle impost e sul reddito
da corrispon der e allo St ato di residenza della societ à beneficiaria del
prestito. Il fatto che il debit or e sia esente da im posizioni relative
all’am montar e pagato come inter essi e possa inoltre dedu rli dalla base
im ponibile viene con trobilanciato nell’ordinamento intern o dalla circostanza
che è il creditore che subisce gli effetti dell’imposizione. Restrizioni e
lim itazioni alla deducibilità degli interessi possono tutt avia esser e previste
2 La mater ia delle im post e diret te rientra nella com pet enza deg li Stat i m em bri, quest i
ult imi dev ono tut tav ia eserci tare tale comp etenza nel r ispetto del diritto eu ropeo. Si veda ad
esem pio Corte di Giust ., sentenza 11 ag osto 1995, causa C-80 / 94 , Wielo ckx, Racc. pag. I-
2493, pu nto 16; Corte Giust ., sen ten za 6 gi ugn o 2000 , causa C-35/ 98, Ver koo ijen,
Racc. pag . I -407 1, pun to 32; Cort e Giust., sent enza 4 marzo 200 4, causa C- 33 4/ 02 ,
Commissione/Fr ancia, Racc. pag. I-222 9, punto 21; Cort e Giust., sent enza 15 lu glio 2004,
cau sa C-315/02, Lenz, Racc. pag. I -7 063 , punto 19, no nché Corte Giust ., sentenza 7
settem bre 2004 , cau sa C-3 19 / 02, Manninen , Racc. pag. I -7477, punto 19, e più in generale,
J. Malher be, Ph. Malher be, I. Richelle and E. Traver sa, Direct tax ation in the case-law of t he
Euro pean Court of Justi ce, Brux elles, Larc ier, 200 8, p. 3 22.

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