L’attuazione delle norme internazionali sulla proprietà intellettuale nell’ordinamento comunitario

AuthorAntonietta Di Blase
PositionOrdinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di "Roma TRE"
Pages269-293

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@1. Premessa

1. L’attuazione delle norme internazionali sui diritti di proprietà intellettuale rappresenta una finalità prioritaria per la Comunità europea. Per questo motivo sta assumendo un’importanza crescente il ruolo della CE nell’assicurare l’adeguamento agli obblighi internazionali che derivano soprattutto dall’Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale (TRIPs) stipulato nel contesto dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Si verifica in tal modo una sovrapposizione rispetto agli Stati membri, mentre rimangono irrisolti taluni aspetti relativi ai limiti delle competenze comunitarie in materia.

Il problema è stato affrontato con specifico riferimento al TRIPs in occasione del parere della Corte di giustizia del 15 novembre 1994 n. 1/94 sulla partecipazione della CE alla WTO1: come ha precisato la Corte di giustizia, la materiaPage 270 oggetto del TRIPs rientra in parte nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità, in parte nell’ambito della competenza concorrente CE-Stati membri. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto che l’adesione al TRIPs dovesse avvenire nella forma di un accordo misto. Identico metodo è stato seguito in occasione della adesione della CE ad altre convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale amministrate dalla WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) non ricomprese tra quelle recepite nel TRIPs, come il Trattato sul copyright (WCT) e quello relativo ai diritti degli esecutori e i fonogrammi (WPPT) del 20 dicembre 19962, e il Protocollo allegato all’Accordo di Madrid riguardante la registrazione dei marchi del 27 giugno 19893.

La Corte di giustizia ha anche sottolineato che i problemi di attuazione dell’Accordo WTO e allegati, derivanti dalla partecipazione congiunta della Comunità e degli Stati membri, devono essere affrontati in modo da assicurare il necessario coordinamento e unità di azione. La medesima impostazione era stata espressa dalla Corte di giustizia nel suo primo parere dedicato alla capacità della CE di concludere accordi rientranti nel settore della politica commerciale comune, nel quale la Corte ha comunque dato particolare rilievo alla necessità dell’armonizzazione4.

A distanza di oltre dieci anni dall’adesione della Comunità europea al TRIPs, le precisazioni della Corte di giustizia non sembrano più sufficienti. Appare inadeguato anche l’argomento principale addotto a giustificazione della partecipazione della CE al TRIPs, consistente nello stretto collegamento tra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e il commercio. Si può notare, per inciso, che il medesimo argomento è stato utilizzato per sostenere la necessità di ricomprendere le norme internazionali sulla proprietà intellettuale nel sistema WTO ai fini dell’adozione del TRIPs. È indubbio che violazioni della proprietà intellettuale comportano conseguenze economiche rilevanti sotto il profilo commerciale e anche sul mercato interno comunitario. Come ha rilevato la Corte di giustizia nel citato parere 1/94, le stesse contro-misure cui si può ricorrere in ultima istanza contro eventuali violazioni del TRIPs da parte di Stati terzi, ove riguardino il settore del commercio di beni, ricadono nell’ambito della competenza esclusiva della CE5.

Tuttavia, i diritti di proprietà intellettuale hanno assunto ormai una importanza che trascende i risvolti strettamente collegati allo scambio di merci e rap-Page 271presentano un sistema di princìpi a sé stanti intimamente connessi alla promozione dello sviluppo industriale e tecnologico, al funzionamento dell’industria dell’intrattenimento e della cultura. In questa ottica, il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie dovrebbe servire a realizzare un sistema codificato regionale di regole coerenti ed efficaci, coesistente e talvolta più rigoroso rispetto alla normativa TRIPs, oltre che ad assicurarne il rispetto in ambito europeo.

Il presente contributo intende illustrare talune problematiche che emergono a seguito della adozione di norme comunitarie a tutela della proprietà intellettuale. Esse riguardano, in primo luogo, la loro conformità con gli impegni derivanti dalla partecipazione alla WTO. L’assunzione da parte dell’UE di un ruolo di protagonista sulla scena internazionale comporta anche la responsabilità verso Stati terzi per eventuali incompatibilità tra la disciplina adottata dalle istituzioni comunitarie e la normativa TRIPs. Sul fronte dei rapporti intra-comunitari, si esaminerà come l’assunzione da parte della Corte di giustizia di un ruolo di controllore dell’adempimento da parte degli Stati degli obblighi internazionali in materia di privative finisca per alterare il sistema di ripartizione di competenze ricavabile dal Trattato istitutivo della Comunità.

L’analisi verrà condotta con riferimento alla normativa TRIPs, senza affrontare i problemi che potrebbero porsi in relazione alla partecipazione della CE agli accordi WCT e WPPT, in vigore dal 2 marzo 2002, che hanno introdotto limitate novità da un punto di vista sostanziale rispetto alle norme TRIPs. Per questo motivo, non sembra si pongano problemi di specifico rilievo quanto al loro impatto sulle relazioni intra-comunitarie.

@2. Le c.d. border measures

2. Con l’espressione border measures nel campo della proprietà intellettuale vengono indicate le misure adottate per regolamentare l’impatto dei diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni commerciali internazionali. In questo ambito è possibile far rientrare gli strumenti di salvaguardia che la CE è competente ad adottare per assicurare l’effettività del TRIPs nel mercato interno e nel commercio con gli Stati terzi. Particolare rilievo riveste il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 19946 (il c.d. TBR, Trade Barrier Regulation), sulle procedure comunitarie di garanzia dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici della WTO. Tale regolamento, che ne emenda uno anteriore allo scopo di adeguare l’azione comunitaria ai nuovi obblighi derivanti dalla partecipazione alla WTO, istituisce la facoltà della Commissione di fare indagini e adottare misure commerciali di salvaguardia per prevenire e rimuovere gli effetti negativi per il mercato interno derivanti dal comportamento di Stati terzi. Siffatte iniziative sono consentite sulla base del reclamo presentato da una impresa comunitaria o da uno Stato membro anche per violazioni di diritti di proprietà intellettuale da parte di Stati terzi che abbiano ripercussioni sul commercio. La Commissione può adottare misure consistenti nella sospensione o nel ritiro di concessioni, nell’aumento dei dazi doganali o nell’introduzione di restri-Page 272zioni quantitative, quando siano state esaurite le procedure internazioni di soluzione delle controversie alle quali è obbligatorio fare ricorso in base al sistema WTO. L’azione della CE è sicuramente più efficace rispetto a quella che potrebbe essere intrapresa dai singoli Stati. In questo senso può dirsi che i poteri della Commissione rafforzano il sistema di garanzie previsto dal TRIPs7.

Altri atti della CE sono finalizzati ad armonizzare le procedure esperibili allo scopo di tutelare il mercato interno a fronte dell’introduzione di merci contraffatte da Stati terzi, anche mediante la riesportazione di dette merci. Al riguardo si può richiamare il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio8, del 22 luglio 2003, che assicura l’uniformità delle misure applicabili da parte delle autorità doganali sulle merci non conformi alle norme sui diritti di privativa; alla Commissione è stato affidato il compito di raccogliere tutte le informazioni rilevanti riguardo all’applicazione di questa normativa. Il regolamento 1383/03 ha sostituito il precedente regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 19869, già modificato con il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 199410. Si può notare che mentre il regolamento 3842/86 era basato, oltre che sull’art. 113 (ora art. 133 TCE) anche sull’art. 235 (ora art. 308 TCE), non ravvisandosi nella prima disposizione una sicura base giuridica per i casi di contraffazione delle merci, a partire dal regolamento 3295/94 la Comunità si è considerata competente in base alle sue prerogative nel campo della politica commerciale comune. Tale consapevolezza circa le competenze della CE in materia di adozione di regole comuni nel campo della proprietà intellettuale ogni volta che riguardino l’ambito della politica commerciale si pone in linea di continuità rispetto alla posizione assunta al momento della adesione alla WTO: l’adozione di regole comuni consente infatti di rafforzare l’efficacia delle misure commerciali adottate, fatte salve le competenze spettanti ai singoli Stati membri11.

@3. La normativa comunitaria di armonizzazione

3. Una serie di norme emanate dalla CE per l’armonizzazione della legislazione degli Stati membri sui requisiti, le scadenze, l’estensione dei diritti diPage 273 proprietà intellettuale, hanno trovato fondamento sia nell’ex art. 100 del TCE sul ravvicinamento delle legislazioni (ora art. 95), sia nell’obbligo per gli Stati membri di adempiere alla normativa internazionale adottata nell’ambito delle Unioni amministrate dalla WIPO, preesistenti alla formazione dell’Accordo TRIPs. È tuttavia sempre presente l’indicazione del rilievo che riveste l’adozione di un sistema coerente di regole ai fini del mercato interno. L’importanza dell’armonizzazione è evidente anche in relazione al mercato extra-comunitario, dal momento che una regolamentazione diversa potrebbe compromettere l’equivalenza delle opportunità per individui o imprese di Stati terzi e comportare un diverso grado di competitività all’interno degli Stati membri, con conseguenze negative sul mercato interno.

L’armonizzazione delle norme sulle privative ha riguardato sia i settori nei quali esiste la competenza esclusiva della CE...

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