Le nuove esigenze di protezione internazionale alla luce della recente Direttiva Europea in tema di 'qualifiche

AuthorGiuseppina Pizzolante
Pages91-153
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CAPITOLO SECONDO
LE NUOVE ESIGENZE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ALLA LUCE DELLA RECENTE DIRETTIVA EUROPEA
IN TEMA DI “QUALIFICHE”
SOMMARIO: 1. Il “superamento” della Convenzione di Ginevra alla luce delle
nuove esigenze di protezione complementare. - 2. Il riconoscimento del-
l’istituto della protezione sussidiaria ad opera della prima direttiva qualifi-
che. - 3. Il sistema europeo di protezione temporanea. - 4. Le misure di pro-
tezione umanitaria e la lor o ammissione in ambito europeo. - 5. La prote-
zione umanitaria e il diritto di asilo previsto dall’art. 10, comma 3, della
Costituzione italiana . - 6 . La n atura giu ridica de lle misure di pr otezione
umanita ria alla luce della giurisprud enza di le gittimità. La protezio ne
umanita ria quale fo rma di real izzazione del di ritto di asil o previsto
dall’a rt. 10, co mma 3, del la Costituz ione. - 7. L’identi tà di natu ra giuri-
dica del diritto alla protezione umanita ria ri spetto agli a ltri mo delli d i
protez ione inter nazionale e l’accerta mento auton omo in ord ine alla sus-
sisten za del fatto p ersecutorio . - 8. L’esame “unico” delle condizion i e
delle ragio ni u manitarie del richied ente asilo. - 9. La nuova diretti va
qualif iche e l ’adozione d el metodo dello “sp ortello uni co”. - 10. Il con-
tenuto della pro tezione in ternazionale secondo la nuova direttiva. Qual-
che qualif icazione prelimin are. - 11. L’interpre tazione della minacc ia
grave e individu ale deriva nte da vio lenza indis criminata i n situazion i di
confli tto armat o interno o i nternazionale . - 12. Rico struzione e presu p-
posti dello sta tus di rifugiato e dello s tatus of ferto dalla protezione sus-
sidiar ia. - 13. I dirit ti connessi al ricon oscimento d ella protez ione inte r-
nazion ale. - 1 4. Accesso alla pro tezione in ternazionale , tutela dei diritt i
fondame ntali e con trolli alle f rontiere esterne.
1. Il “superamento” della Convenzione di Ginevra alla luce delle
nuove esigenze di protezione complementare
Negli ultimi anni il trend principale in materia di asilo ha avu-
to quale obiettivo quello di “incorporare” ed attuare nel diritto
dell’Unione europea la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo sta-
tus di rifugiato e al contempo riuscire a rispondere alle nuove esi-
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genze di protezione internazionale non prevedibili nel dopoguer-
ra che hanno fatto emergere nuove tipologie di rifugiati1.
Gli Stati appartenenti alla comunità internazionale, difatti,
hanno preso atto della incapacità del sistema normativo previsto
dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal relativo Protocollo
del 1967 di coprire l’intero ambito di applicazione dello status di
rifugiato2. Come è noto, il sistema di Ginevra non è diretto a qua-
lunque richiedente asilo, ma ad una specifica categoria di soggetti;
in particolare, ai sensi dell’art. 1, sezione A, par. 2, della stessa
Convenzione, la nozione di «rifugiato» si applica a chiunque, «te-
mendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religio-
ne, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è citta-
dino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi
della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo la
cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra»3.
1 Per un inquadramento della problematica nel d iritto internazionale si veda
A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Milano,
2009, p. 516 ss.
2 J. MCADAM, The EU Qualification Directive: the Cr eation of a Subsidiary
Protection Regime, i n Inte rnati onal Jour nal o f Refug ee Law, 2005, vol. 17,
p. 461.
3 La dottrina: G. CARELLA, Lotta a l terrorismo e protezione dei r ifugiati, in
U. LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il di ritto inter nazionale
comunitario e interno, Napoli, 2005, p. 179, ha, infatti, chiarito che si tratta di
una «norma dal contenuto vago ed indeterminato che, a fronte delle gravi con-
seguenze che impone, non offre agli interessati alcuna garanzia di c ertezza, sia
relativamente alla individuazione delle ragioni per le quali si può essere esclusi,
sia co n r iguardo al livello di prova richiesto». Cfr. altresì, B. NASCIMBENE, Il
futuro della politica europea di asilo, in ISPI, Working Paper, giugno 2008,
reperibile on line al sito www.ispionline.it/it/documents/wp_25_2008.pdf. Ad
ogni modo, lo status di rifugiato non viene concesso indistintamente a tutti colo-
ro che ricadono nella definizione di cui all ’art. 1 A della Convenzione. Infatti, la
Convenzione di Ginevra detta le condizioni che permettono ad uno Stato di e-
scludere una persona dal beneficio dell’asilo. A questo proposito, l’art. 1 F, lett.
b), indica che sono esclusi dal riconoscimento dello status di rifugiato coloro
che «abbiano commesso un grave cr imine di diritto comune al di fuori del Paese
di accoglimento e prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati» . Dalla lettura
di questa disposizione si rileva che uno Stato può derogare alla applicazione
della Convenzione e quindi, rifiutare di concedere lo status d i rifugiato, solo
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Invero, la Convenzione di Ginevra, rimanendo estranea agli
sviluppi che tale nozione ha subito parallelamente all’evolversi
delle problematiche in tema di asilo4, richiede la prova della perse-
cuzione individuale basata sui motivi tassativamente elencati. Inol-
tre, è stato generalmente riconosciuto che, pur applicando adegua-
tamente la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di
Ginevra del 1951 e nel Protocollo del 1967, residuano alcune cate-
gorie di persone che non rientrano nel ristretto ambito di operativi-
tà di questi strumenti. In presenza di esodi forzati provocati da
conflitti, violenza indiscriminata o disordine pubblico la Conven-
zione del 1951 e relativo Protocollo trovano difatti applicazione
solo se da tali situazioni possono scaturire persecuzioni o fondato
timore per interi gruppi di persone, a rischio per la loro apparte-
nenza etnica o religiosa o per la loro affiliazione politica.
Secondo la Convenzione di Ginevra, difatti, gli elementi di
causa-effetto atti a considerare un individuo rifugiato sono la sus-
sistenza di una discriminazione e una conseguente persecuzione5.
La condizione territoriale si realizza quando il soggetto si trovi
fuori dal proprio paese. Il riconoscimento dello status di rifugiato è
comunque fondato su una valutazione soggettiva la presenza del
timore di una persecuzione e una oggettiva la ragionevolezza
di tale timore 6. Controversa è la nozione di persecuzione che tut-
qualora una persona abbia commesso un “grave cr imine di diritto comune”. Per
una lettura coordinata degli artico li 1F sopra citato e 33, par. 2 della Convenzio-
ne di Ginevra si veda G. CARELLA, Lotta al ter rorismo, cit., p. 177 ss.
4 Solo per fornire qualche esempio, possiamo riferirci a quei gruppi di indi-
vidui in fuga dai Paesi dell’Africa o dell’Est e uropeo o dell’Asia, per stato di
bisogno, a causa di un regime politico autoritario, per cause di tipo economico,
per l’instabilità politica dei governi, per catastrofi naturali o per una situaz ione
di guerra civile. In do ttrina, D. BOUTEILLET-PAQUET, Subsidiary Protection:
Progr ess or set-ba ck of Asylum Law in Europe? A Critica l Analysis of the Leg-
islation of the Member States of the Europea n Union, in D. BOUTEILLET-
PAQUET (ed.), Subsidiar y Pr otection of Refugees in the European Union: Com-
plementing the Geneva Convention?, Bruxelles, 2002, p. 216.
5 In dottrina J.C. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-
Vancouver, 1991; J.C. HATHAWAY, The Rights of Refugees under International
Law, Cambridge, 2005; H BATTJES, European Asylum and International Law,
Leiden, 2006; G.S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee in International
Law3, Oxford, 2007.
6 Cfr. Cassazione, 1 7 dicembre 1999 n. 907, in forza della quale: «la quali-
fica di rifugiato politico ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 l uglio 1951

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