NW v Landespolizeidirektion Steiermark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:298
Docket NumberC-368/20
Date26 April 2022
Celex Number62020CJ0368
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Libera circolazione delle persone – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articolo 25, paragrafo 4 – Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi – Normativa nazionale che prevede diversi periodi successivi di controlli che portano a un superamento di tale durata – Mancata conformità di una siffatta normativa all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen nel caso in cui i periodi successivi siano fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce – Normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione – Mancata conformità di un siffatto obbligo all’articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione»

Nelle cause riunite C‑368/20 e C‑369/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria), con decisioni del 23 luglio 2020, pervenute in cancelleria il 5 agosto 2020, nei procedimenti

NW

contro

Landespolizeidirektion Steiermark (C‑368/20),

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C‑369/20),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan (relatore), S. Rodin, I. Jarukaitis e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per NW, da C. Tometten, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da A. Posch, M. Witzmann, J. Schmoll e M. Augustin, in qualità di agenti;

– per il governo danese, inizialmente da M. Søndahl Wolff, J. Nymann-Lindegren e P. Brøchner Jespersen, successivamente da M. Søndahl Wolff e V. Jørgensen, in qualità di agenti;

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo francese, inizialmente da E. de Moustier, D. Dubois e T. Stéhelin, successivamente da D. Dubois e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

– per il governo svedese, da H. Shev, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Eklinder, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Wils e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 22, 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU 2016, L 251, pag. 1) (in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), nonché dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono NW alla Landespolizeidirektion Steiermark (direzione generale della polizia della Stiria, Austria) (C‑368/20) e alla Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (autorità amministrativa del distretto di Leibnitz, Austria) (C‑369/20), in merito a verifiche di frontiera nell’ambito delle quali l’interessato è stato invitato a esibire, in un caso, un passaporto o una carta d’identità e, nell’altro, un passaporto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2004/38/CE

3 L’articolo 5 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77 e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), intitolato «Diritto d’ingresso», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione [europea] munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

(...)».

Regolamento (CE) n. 562/2006

4 L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1), intitolato «Verifiche all’interno del territorio», così disponeva:

«La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. (...)

(...)».

Regolamento (UE) n. 1051/2013

5 Ai sensi dei considerando 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (GU 2013, L 295, pag. 1):

«(1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l’impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno stabilire le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.

(2) La libera circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne è una grande conquista dell’Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione [europea] o raccomandata da un’istituzione dell’Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un’azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione».

Codice frontiere Schengen

6 Il regolamento n. 562/2006 e le sue successive modifiche sono stati codificati e sostituiti dal codice frontiere Schengen.

7 Ai sensi del considerando 21 di tale codice:

«In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera».

8 I considerando 22 e 23 di detto codice riproducono, in sostanza, i considerando 1 e 2 del regolamento n. 1051/2013.

9 Ai sensi dei considerando 27 e 34 del codice frontiere Schengen:

«(27) Conformemente alla giurisprudenza della Corte (…), una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

(...)

(34) Poiché l’obiettivo del regolamento [n. 562/2006] e successive modifiche, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non poteva essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma poteva essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima è potuta intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. (...)».

10 L’articolo 1 di detto codice, intitolato «Oggetto e principi», dispone quanto...

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