OB v Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Date | 03 June 2025 |
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
3 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2002/90/CE – Illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24 – Diritti dei minori – Articolo 52, paragrafo 1 – Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Articolo 18 – Diritto di asilo – Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria»
Nella causa C‑460/23 [Kinsa] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bologna (Italia), con ordinanza del 17 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2023, nel procedimento penale a carico di
OB,
con l’intervento di:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, A. Kumin e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, N. Piçarra (relatore), Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per OB, da F. Cancellaro, avvocata; |
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– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci e W. Ferrante, avvocati dello Stato; |
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– |
per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti; |
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– |
per il Consiglio dell’Unione europea, da R. Meyer, K. Pleśniak e A. Ştefănuc, in qualità di agenti; |
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– |
per la Commissione europea, da A. Katsimerou, P.A. Messina e J. Vondung in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con gli articoli 2, 3, 6, 7, 17 e 18 di quest’ultima, e, dall’altro, sulla validità, alla luce di tali disposizioni, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17), e della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1). |
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2 |
La domanda in parola è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di OB, cittadina di un paese terzo, per favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio italiano di due minori cittadine di tale paese terzo che la accompagnavano e di cui è effettivamente affidataria. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Ginevra
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3 |
L’articolo 31 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»), intitolato «Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall’articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza». |
Protocollo di Palermo sul traffico di migranti
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4 |
Il protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è stato firmato dalla Comunità europea il 12 dicembre 2000, conformemente alla decisione 2001/87/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2000 (GU 2001, L 30, pag. 44; in prosieguo: il «protocollo di Palermo sul traffico di migranti»). Tale protocollo è stato approvato con la decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (GU 2006, L 262, pag. 24), nella misura in cui alle disposizioni del suddetto protocollo si applicavano gli articoli 179 e 181A CE, e dalla decisione 2006/617/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (GU 2006, L 262, pag. 34), nella misura in cui dette a disposizioni si applicava la terza parte, titolo IV, del trattato CE. L’articolo 2 del protocollo di Palermo sul traffico di migranti così dispone: «Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di tale traffico». |
Convenzione sui diritti del fanciullo
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5 |
L’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, pag. 3), così dispone: «Al genitore, ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo spetta la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi economici, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo». |
Diritto dell’Unione
Carta
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6 |
Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare»: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». |
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7 |
L’articolo 18 della Carta è formulato come segue: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla [convenzione di Ginevra] e a norma del trattato [UE] e del trattato [FUE] (...)».» |
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8 |
L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», così dispone: «1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». |
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9 |
L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». |
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10 |
I considerando da 1 a 5 della direttiva 2002/90 così recitano:
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11 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Comportamenti illeciti», dispone quanto segue: «1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:
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