OB v Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 June 2025
62023CJ0460

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 giugno 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2002/90/CE – Illecito di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24 – Diritti dei minori – Articolo 52, paragrafo 1 – Lesione del contenuto essenziale dei diritti fondamentali – Articolo 18 – Diritto di asilo – Persona che fa entrare illegalmente nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che la accompagnano e di cui è effettivamente affidataria»

Nella causa C‑460/23 [Kinsa] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Bologna (Italia), con ordinanza del 17 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2023, nel procedimento penale a carico di

OB,

con l’intervento di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, A. Kumin e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, N. Piçarra (relatore), Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2024,

considerate le osservazioni presentate:

per OB, da F. Cancellaro, avvocata;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci e W. Ferrante, avvocati dello Stato;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da R. Meyer, K. Pleśniak e A. Ştefănuc, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Katsimerou, P.A. Messina e J. Vondung in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 novembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con gli articoli 2, 3, 6, 7, 17 e 18 di quest’ultima, e, dall’altro, sulla validità, alla luce di tali disposizioni, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 17), e della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU 2002, L 328, pag. 1).

2

La domanda in parola è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di OB, cittadina di un paese terzo, per favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio italiano di due minori cittadine di tale paese terzo che la accompagnavano e di cui è effettivamente affidataria.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione di Ginevra

3

L’articolo 31 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954 e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»), intitolato «Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall’articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza».

Protocollo di Palermo sul traffico di migranti

4

Il protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è stato firmato dalla Comunità europea il 12 dicembre 2000, conformemente alla decisione 2001/87/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2000 (GU 2001, L 30, pag. 44; in prosieguo: il «protocollo di Palermo sul traffico di migranti»). Tale protocollo è stato approvato con la decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (GU 2006, L 262, pag. 24), nella misura in cui alle disposizioni del suddetto protocollo si applicavano gli articoli 179 e 181A CE, e dalla decisione 2006/617/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 (GU 2006, L 262, pag. 34), nella misura in cui dette a disposizioni si applicava la terza parte, titolo IV, del trattato CE. L’articolo 2 del protocollo di Palermo sul traffico di migranti così dispone:

«Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di tale traffico».

Convenzione sui diritti del fanciullo

5

L’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, pag. 3), così dispone:

«Al genitore, ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo spetta la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi economici, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo».

Diritto dell’Unione

Carta

6

Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare»:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

7

L’articolo 18 della Carta è formulato come segue: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla [convenzione di Ginevra] e a norma del trattato [UE] e del trattato [FUE] (...)».»

8

L’articolo 24 della Carta, intitolato «Diritti del minore», così dispone:

«1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

9

L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Direttiva 2002/90

10

I considerando da 1 a 5 della direttiva 2002/90 così recitano:

«(1)

Uno degli obiettivi che l’Unione europea si prefigge è l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che implica, in particolare, la lotta all’immigrazione clandestina.

(2)

Occorre pertanto adottare misure volte a combattere l’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto se correlata all’attraversamento illegale della frontiera in senso stretto quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.

(3)

In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell’illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della presente direttiva e, dall’altro, le regole minime per le sanzioni previste, (...) oggetto della decisione quadro [2002/946].

(4)

La presente direttiva è volta a definire il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e a rendere pertanto più efficace l’applicazione della decisione quadro [2002/946] al fine di reprimere tale reato.

(5)

La presente direttiva integra altri strumenti adottati per combattere l’immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini».

11

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Comportamenti illeciti», dispone quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate:

a)

nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex
4 cases
  • NP v Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 February 2026
    ...C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23; del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, punto 18, e del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 30 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione, che sono sostanz......
  • AA and Others v Migrationsverket.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 November 2025
    ...sin aplicar el artículo 5 del capítulo 21 de la Ley de Extranjería (véase, por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, apartado 74 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 18 de la D......
  • Jakub Cupriak-Trojan and Mateusz Trojan v Wojewoda Mazowiecki.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 November 2025
    ...(v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punti 78 e 79, nonché del 3 giugno 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 77 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articol......
  • OB contre Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 June 2025
    ...Affaire C‑460/23 [Kinsa] ( i OB contre Procura della Repubblica (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Bologna) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2025 « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôles aux frontières, asile ......