Obiettivi, principi e caratteri dell'Unione europea e dei trattati sui quali è fondata

AuthorVillani, Ugo
Pages27-57
CAPITOLO II
OBIETTIVI, PRINCIPI E CARATTERI
DELL’UNIONE EUROPEA E DEI TRATTATI
SUI QUALI È FONDATA
1. Gli obiettivi dell’Unione europea
Gli obiettivi dell’Unione europea sono indicati nell’art. 3 del relativo Trat-
tato. Tale norma offre un quadro ampio e articolato, nel quale confluiscono gli
obiettivi che, in passato, caratterizzavano i tre “pilastri” (consistenti nella Comu-
nità europea, PESC, cooperazione di polizia e giudiziaria penale). Per altro verso,
essa mostra – come si è già rilevato – un deciso ampliamento del progetto euro-
peo, compren sivo di una gamma di valori ed interessi, da tutelare e realizzare a
beneficio dei cittadini europei, ma anche sulla scena internazionale. Non a caso
il citato art. 3 TUE esordisce dichiarando, al par. 1:
«L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei
suoi popoli».
Va sottolineato che il riferimento ai “valori” non si riduce ad un vago ri-
chiamo a generici principi. Come vedremo (oltre, par. 2), l’art. 2 TUE enuncia
tali valori, il cui rispetto è condizione imprescindibile per l’ingresso di nuovi
Stati membri e, per altro verso, è garantito con un procedimento sanzionatorio
nei confronti di Stati che siano già membri dell’Unione.
Il par. 2 dello stesso art. 3 prevede inoltre:
«L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone
insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere
esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest’ultima».
Questo obiettivo richiama il settore che, secondo la terminologia del Trattato
di Maastricht del 1992, era denominato “giustizia e affari interni” (GAI), costi-
tuente, all’epoca di tale Trattato, il terzo pilastro dell’Unione europea. Detta ma-
teria rientra ormai a pieno titolo nel diritto dell’Unione europea, modellato sui
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caratteri originari del diritto comunitario, a seguito della soppressione della strut-
tura “a pilastri” dell’Unione. L’espressione “spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia”, usata dalla disposizione in esame, risulta particolarmente felice. Essa, in-
fatti, mette in luce il necessario contemperamento tra le esigenze di libertà di
circolazione e quelle di sicurezza, sia ai confini esterni dell’Unione, che all’in-
terno, mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia.
Risulta, invece, collegato all’originario “pilastro” comunitario, cioè agli
scopi e alle realizzazioni conseguite dalla Comunità europea, il par. 3, il quale, al
1° comma, stabilisce:
«L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo svi luppo sosteni-
bile dell’Europa, basato su una crescita economica equi librata e sulla stabilità
dei prezzi, su un’economia sociale di mer cato fortemente competitiva, che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e
di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scien-
tifico e tecnologico».
Di particolare importanza è il riferimento al mercato interno. Questo, infatti,
è così definito dall’art. 26, par. 2, TFUE:
«Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capi-
tali secondo le disposizioni dei Trattati».
Si tratta, cioè, del “nucleo duro” dell’originaria costruzione eu ropea, di quel
mercato comune con il quale, in passato, si tendeva ad identificare la stessa Comu-
nità. Colpisce, invece, l’eliminazione del riferimento a “un regime inteso a garan-
tire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”, che rappresentava un
principio basilare nel Trattato sulla Comunità europea (art. 3, par. 1, lett. g).
Ma, in coerenza con il superamento dell’originario disegno europeo, che, a
partire peraltro dalla realizzazione del mercato interno, comporta l’obiettivo di
un’integrazione sociale, culturale, fatta di valori comuni, lo stesso par. 3 dell’art. 3
TUE dichiara che l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la soli-
darietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori; promuove la coesione
economica, sociale e ter ri to riale (così provvedendo a prevenire gli inconvenienti
che deriverebbero da un giuoco incontrollato delle libertà del mercato) e la solida-
rietà fra gli Stati membri; rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e lingui-
stica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
Ai sensi dell’art. 3, par. 4, TUE:
«L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro».
A tale enunciazione – ma anche all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile,
basato, tra l’altro, sulla stabilità dei prezzi, di cui al precedente par. 3 – si collega

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