Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 6 June 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CC0314 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:475 |
| Date | 06 June 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 6 giugno 2024 (1)
Causa C‑314/23
Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (STAVLA),
Ministerio Fiscal
contro
Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,
Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO),
Unión General de Trabajadores (UGT),
Unión Sindical Obrera (USO),
Comité de empresa de Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA,
Dirección General de Trabajo,
Instituto de las Mujeres,
intervenienti:
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA),
Sindicato Unión Profesional de Pilotos de Aerolíneas (UPPA)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)
«Rinvio pregiudiziale – Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Contratti collettivi che stabiliscono i diversi importi di indennità giornaliere da assegnare ai piloti e ai membri dell’equipaggio di cabina a titolo di contributo per i loro pasti durante le trasferte»
I. Introduzione
1. Il fatto che i membri dell’equipaggio di cabina di una compagnia aerea ricevano, a copertura delle spese per i pasti sostenute durante le trasferte di lavoro, un’indennità giornaliera di importo inferiore rispetto a quello dell’indennità ricevuta dai piloti può essere oggettivamente giustificato, ai sensi della direttiva 2006/54/CE (2), quando tale differenza deriva dall’applicazione di due contratti collettivi? Tale questione è al centro della presente causa.
2. La domanda di pronuncia pregiudiziale, introdotta dall’Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54.
3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, un sindacato che rappresenta i membri dell’equipaggio di cabina e, dall’altro, una compagnia aerea, relativamente a un ricorso di annullamento parziale del contratto collettivo applicabile ai membri dell’equipaggio di cabina di tale compagnia.
4. La presente causa offre alla Corte un’ulteriore occasione di tornare su aspetti del divieto di discriminazione basata sul sesso in materia di occupazione e di impiego e, in particolare, sulla questione della giustificazione oggettiva di una misura che introduce una disparità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro quando tale disparità deriva dall’applicazione di due contratti collettivi distinti negoziati tra il datore di lavoro e sindacati diversi.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
5. L’articolo 2 della direttiva 2006/54, intitolato «Definizioni», così dispone, al suo paragrafo 1:
«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
b) discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
(...)»
6. L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Divieto di discriminazione», così prevede, al suo paragrafo 1:
«È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)
(c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all’articolo 141 del trattato;
(...)»
B. Diritto spagnolo
7. Il Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (regio decreto legislativo n. 2/2015, recante approvazione della rifusione della legge sullo statuto dei lavoratori), del 23 ottobre 2015 (3) (in prosieguo: la «legge sullo statuto dei lavoratori»), così dispone, al suo articolo 3, intitolato «Fonti del rapporto di lavoro»:
«1. I diritti e gli obblighi in materia di rapporto di lavoro sono disciplinati:
a) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato;
b) dai contratti collettivi;
(...)»
8. L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di tale legge prevede quanto segue:
«Nel rapporto di lavoro, i lavoratori hanno il diritto:
(...)
c) in materia di assunzione o, una volta assunti, di non essere soggetti a discriminazioni dirette o indirette basate sul sesso (...)».
9. L’articolo 17, paragrafo 1, di detta legge è così formulato:
«Sono nulli e privi di effetto le disposizioni normative, le clausole dei contratti collettivi, gli accordi individuali e le decisioni unilaterali del datore di lavoro che danno luogo nell’impiego, nonché in materia di retribuzione, di orario di lavoro e di altre condizioni di lavoro, a (…) discriminazioni (…) per motivi di sesso (…)».
10. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della stessa legge:
«Non vengono considerate come retribuzione le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità o di rimborso per le spese sostenute in occasione della sua attività professionale, le prestazioni e le indennità della previdenza sociale nonché le indennità corrispondenti a trasferimenti, sospensioni o licenziamenti».
11. Ai sensi dell’articolo 87 della legge sullo statuto dei lavoratori:
«1. Sono legittimati a negoziare i contratti collettivi aziendali o di livello inferiore, in rappresentanza dei lavoratori, il comitato aziendale, eventualmente i delegati del personale, o le sezioni sindacali se insieme rappresentano la maggioranza dei membri del comitato.
Le negoziazioni sono condotte dalle sezioni sindacali se queste si sono accordate in tal senso, a condizione che rappresentino la maggioranza dei membri del comitato aziendale o tra i delegati del personale.
(...)
Nei contratti destinati ad un gruppo di lavoratori aventi un profilo professionale specifico, sono legittimate alla negoziazione le sezioni sindacali designate a maggioranza dai rispettivi rappresentati mediante voto personale, libero, diretto e segreto».
12. Il IV Convenio colectivo de Air Nostrum (personal de tierra y TCP’S (4)) [quarto contratto collettivo di Air Nostrum (personale di terra e personale navigante cabina); registrato e pubblicato con la Resolución de la Dirección General de Trabajo (risoluzione della Direzione generale del lavoro), del 18 dicembre 2018 (5), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «contratto PNC»), sottoscritto dalla dirigenza aziendale e dai sindacati Unión general de trabajadores [Unione generale dei lavoratori (UGT)], Comisiones obreras [Commissioni operaie (CCOO)] e Unión Sindical Obrera [Unione sindacale operaia (USO)], disciplina, ai suoi articoli da 59 a 93, le condizioni di lavoro del personale navigante cabina (in prosieguo: il «PNC»].
13. L’articolo 93, intitolato «Indennità giornaliere», del contratto PNC definisce la nozione di «indennità giornaliere» come «l’importo che indennizza il [PNC] per le spese derivanti dalle sue trasferte, che costituiscono parte integrante dell’oggetto della sua prestazione di servizi». In base a tale articolo, «[s]i conviene espressamente che tale sistema di indennità giornaliere esonera l’impresa dal sostenere le spese di soggiorno durante le trasferte».
14. Il Convenio Colectivo de Air Nostrum (pilotos) [contratto collettivo di Air Nostrum (piloti)], registrato e pubblicato con la Resolución de la Dirección General de Trabajo (risoluzione della Direzione generale del lavoro), del 10 marzo 2020 (6), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «contratto PNT»), sottoscritto dalla dirigenza aziendale e dalle sezioni sindacali dei sindacati Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas [sindacato spagnolo dei piloti di linea (in prosieguo: il «SEPLA»)] e Sindicato Unión Profesional de Pilotos de Aerolíneas (UPPA), disciplina i rapporti di lavoro dei piloti (personale navigante tecnico; in prosieguo: il «PNT»).
15. L’articolo 16.19 del contratto PNT, intitolato «Indennità giornaliere», dispone che «l’indennità giornaliera è l’importo che il pilota riceve a copertura delle spese sostenute durante le trasferte per le esigenze aziendali o durante i suoi soggiorni al di fuori della sua base. Essa non include né l’alloggio né il trasporto». Tale articolo prevede che è espressamente convenuto che tale sistema di indennità giornaliere esonera la compagnia dal pagamento di qualsiasi tipo di pasto.
III. Fatti della controversia di cui al procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
16. I rapporti di lavoro tra Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (in prosieguo: «Air Nostrum») e il suo PNC sono disciplinati dal contratto PNC, e i rapporti di lavoro tra Air Nostrum e il suo PNT sono disciplinati dal contratto PNT. L’articolo 93 del contratto PNC e l’articolo 16.19 del contratto PNT disciplinano le indennità giornaliere che coprono, segnatamente, le spese sostenute, rispettivamente, dal PNC e dal PNT durante le trasferte effettuate nell’ambito della loro prestazione di servizi (in prosieguo: le «indennità giornaliere»).
17. L’8 novembre 2022, il Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas (Sindacato degli assistenti di volo delle compagnie aeree; in prosieguo: lo «STAVLA»), un sindacato di rappresentanza del PNC, ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto alla tutela dei diritti fondamentali attraverso il mezzo procedurale di impugnazione del contratto collettivo («procedimiento de impugnación de convenio colectivo»), e diretto, in particolare, all’annullamento dell’articolo 93 e dell’allegato I del contratto PNC...
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