Opinion of Advocate General Medina delivered on 20 June 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:537
Date20 June 2024

Edizione provvisoria

LAILA MEDINA

presentate il 20 giugno 2024 (1)

Cause riunite da C258/23 a C260/23

IMI – Imagens Médicas Integradas SA (C258/23)

Synlabhealth II SA (C259/23)

SIBS – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA,

SIBS, Cartões – Produção e Processamento de Cartões SA,

SIBS Processos – Serviços Interbancários de Processamento SA,

SIBS International SA,

SIBS Pagamentos SA,

SIBS Gest SA,

SIBS Forward Payment Solutions SA,

SIBS MB SA (C260/23)

contro

Autoridade da Concorrência

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Violazione delle regole di concorrenza – Applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Sequestro di messaggi di posta elettronica – Mandato emesso dal pubblico ministero – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Violazione del diritto al rispetto delle comunicazioni»






I. Introduzione

1. Nelle sue tre domande di pronuncia pregiudiziale, oggetto delle presenti cause riunite, il Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale della concorrenza, regolamentazione e vigilanza, Portogallo) sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di tre procedimenti tra la IMI – Imagens Médicas Integradas SA (in prosieguo: la «IMI»), diverse società del gruppo SIBS (in prosieguo, congiuntamente: il gruppo «SIBS») e la Synlabhealth II SA (in prosieguo: la «Synlabhealth») (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti nei procedimenti principali») e l’Autoridade da Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo, in prosieguo: l’«AdC»), in merito alla legittimità del sequestro di messaggi di posta elettronica di dipendenti delle ricorrenti nei procedimenti principali, effettuato nel corso di perquisizioni nei locali di queste ultime nell’ambito di indagini svolte dall’AdC su presunte violazioni delle norme portoghesi in materia di concorrenza nonché, a seconda del caso, dell’articolo 101 o 102 TFUE.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Carta

3. Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

4. L’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali [in prosieguo: la “CEDU”], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

5. L’articolo 53 della Carta, rubricato «Livello di protezione», stabilisce che «[n]essuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla [CEDU], e dalle costituzioni degli Stati membri».

2. Direttiva (UE) 2019/1

6. Scopo della direttiva (UE) 2019/1 (2) è stabilire talune norme volte a garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano delle garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di indagine e sanzionatori necessari per applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE. Ai sensi del suo considerando 31, «[l]e autorità (…) nazionali garanti della concorrenza dovrebbero poter effettuare tutti i necessari accertamenti ispettivi nei locali delle imprese e delle associazioni di imprese qualora (…) possano dimostrare che vi sono ragionevoli motivi per sospettare un’infrazione dell’articolo 101 o 102 TFUE. La presente direttiva non dovrebbe ostare a che gli Stati membri esigano l’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria nazionale per tali accertamenti ispettivi». Il considerando 32 di tale direttiva enuncia, nella parte finale, che «[i]l potere di controllare libri o documenti dovrebbe includere tutte le forme di corrispondenza, compresi i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che appaiano non letti o siano stati cancellati». Il considerando 73 di detta direttiva afferma che «[l]e prove sono un elemento importante nell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE» e che «le [autorità nazionali garanti della concorrenza] dovrebbero essere in grado di considerare elementi probatori pertinenti i messaggi elettronici, indipendentemente dal fatto che tali messaggi appaiano non letti o siano stati cancellati».

7. L’articolo 6 della direttiva 2019/1, rubricato «Potere di effettuare accertamenti ispettivi nei locali dell’impresa», al suo paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali garanti della concorrenza possano svolgere tutti gli accertamenti ispettivi a sorpresa necessari presso le imprese e le associazioni di imprese ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e che esse dispongano, inter alia, del potere di «controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, su qualsiasi forma di supporto, e avere il diritto di accedere a tutte le informazioni accessibili all’entità oggetto dell’accertamento ispettivo» nonché di «fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti». Il paragrafo 3 dell’articolo in parola precisa che quest’ultimo «lascia impregiudicati i requisiti previsti dal diritto nazionale riguardo all’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria nazionale per tali accertamenti ispettivi».

8. L’articolo 32 di tale direttiva, rubricato «Ammissibilità delle prove dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza», prevede che «[g]li Stati membri provvedono affinché i tipi di prove ammissibili dinanzi a un’autorità nazionale garante della concorrenza comprendano (…) i messaggi elettronici».

B. Diritto portoghese

9. L’articolo 34, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica portoghese (in prosieguo: la «CRP»), rubricato «Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza», sancisce che «[i]l domicilio e la segretezza della corrispondenza e degli altri mezzi di comunicazione privata sono inviolabili». Il paragrafo 4 di tale articolo stabilisce che «[è] vietata qualsiasi ingerenza delle autorità pubbliche nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni o in qualsiasi altro mezzo di comunicazione, salvo i casi previsti dalla legge in materia di procedura penale».

10. La lei n. 19/2012 (novo regime jurídico da concorrência) (legge n. 19/2012 recante approvazione del nuovo regime giuridico della concorrenza), dell’8 maggio 2012 (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), quale applicabile fino al 15 settembre 2022, disponeva, all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), che, nell’esercizio dei propri poteri sanzionatori, l’AdC avesse il diritto di «effettuare, nei locali, nei terreni o nei mezzi di trasporto di imprese o associazioni di imprese, operazioni di ricerca, esame, recupero e sequestro di estratti di scritti e di altri documenti, a prescindere dal loro supporto, ogniqualvolta siffatte misure risultino necessarie per l’acquisizione di prove». Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo in questione, tali misure erano subordinate all’«autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente» (3).

11. L’articolo 20, paragrafo 1, della suddetta legge dispone che il sequestro di documenti, indipendentemente dalla loro natura o dal loro supporto, è autorizzato, ordinato o convalidato con decisione dell’autorità giudiziaria.

12. L’articolo 21 della legge sulla concorrenza, quale applicabile fino al 15 settembre 2022, stabiliva che, «[a]i fini dell’autorizzazione delle misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), (...) e all’articolo 20, sono competenti il pubblico ministero dell’organo giurisdizionale della sede dell’[AdC] o, se espressamente previsto, il giudice istruttore dello stesso organo giurisdizionale» (4).

13. La legge sulla concorrenza è stata modificata, con effetto dal 16 settembre 2022, dalla legge n. 17/2022, del 17 agosto 2022, che recepisce la direttiva 2019/1. Tale legge ha aggiunto un paragrafo 4 all’articolo 18 della legge sulla concorrenza, ai sensi del quale il rifiuto, da parte dell’autorità giudiziaria competente, di concedere all’AdC l’autorizzazione di cui a tale articolo può formare oggetto «a) di un ricorso dinanzi al suo superiore gerarchico. se la decisione promana da un agente del pubblico ministero; b) di un ricorso dinanzi alla Corte d’appello, che si pronuncia in ultima istanza, se la decisione promana dal giudice istruttore».

14. L’articolo 21 della legge sulla concorrenza, come modificata dalla legge n. 17/2022 del 17 agosto 2022, stabilisce che «[l]’autorità giudiziaria competente dell’organo giurisdizionale della sede dell’[AdC] è legittimata ad autorizzare le misure previste all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d), all’articolo 19 e all’articolo 20».

III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15....

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1 cases
  • Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 février 2026.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 February 2026
    ...que jurisprudence citée), et de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes Imagens Médicas Integradas e.a. (C‑258/23 à C‑260/23, EU:C:2024:537, points 31, 41 et suiv. ainsi que jurisprudence citée). Voir aussi, concernant l’article 8 de la CEDH, Cour EDH, Société Colas Est et autre......