Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 27 June 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:563
Date27 June 2024

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 27 giugno 2024 (1)

Cause riunite C123/23 and C202/23 [Khan Yunis e Baadba] (i)

N.A.K.,

E.A.K.,

Y.A.K. (C123/23)

M.E.O. (C202/23)

contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania)]

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo –Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) e articolo 40 – Domanda reiterata di protezione internazionale – Circostanze in presenza delle quali una domanda reiterata può essere dichiarata inammissibile – Possibilità di dichiarare inammissibile una domanda reiterata presentata dopo che una procedura di asilo relativa a una domanda precedente dell’interessato è stata conclusa da un altro Stato membro)






I. Introduzione

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi vertono sull’interpretazione del motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE (2). La disposizione in parola consente agli Stati membri di dichiarare inammissibili, a determinate condizioni, le «domande reiterate». Ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della stessa direttiva, le «domande reiterate» sono le domande di protezione internazionale presentate «dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente» presentata dalla stessa persona.

2. Entrambe le disposizioni tacciono sulla questione se detto motivo di inammissibilità possa essere applicato solo in un contesto in cui le due domande sono esaminate dallo stesso Stato membro o anche in una situazione che coinvolge più Stati membri, qualora la precedente procedura di asilo sia stata espletata da uno Stato membro (Stato membro A) diverso da quello dinanzi al quale è presentata la «domanda reiterata» (Stato membro B).

3. Nell’ambito dell’ordinamento tedesco, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio federale») può, se sono soddisfatti determinati criteri, dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata dinanzi ad esso «dopo l’esito negativo di una procedura di asilo», riguardante lo stesso richiedente, in un altro Stato membro. Il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania) chiede se una siffatta disposizione sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della stessa.

4. La Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sul tema in questione (3). Tuttavia, nelle precedenti occasioni essa ha limitato le sue constatazioni alle particolari situazioni in cui la decisione definitiva su una domanda precedente dell’interessato era stata adottata da uno Stato terzo o da uno Stato membro che, pur applicando il regolamento (UE) n. 604/2013 (4), non era vincolato dalla direttiva 2013/32 né dalla direttiva 2011/95/UE (5) (ossia la Norvegia e la Danimarca). Con le presenti cause la Corte è invitata a esaminare l’applicazione del motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nell’ipotesi in cui la stessa persona presenti una dopo l’altra più domande di protezione internazionale in diversi Stati membri che partecipano a pieno titolo al sistema europeo comune di asilo.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione europea

5. L’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 definisce l’espressione «domanda reiterata» come «un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1», della medesima direttiva.

6. L’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili», così dispone:

«1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino III], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

(…)

d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; o

(…)».

7. Ai sensi dell’articolo 40 di detta direttiva, intitolato «Domande reiterate»:

«1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2. Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95].

3. Se l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni.

(…)

5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

(…)

7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento [Dublino III] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva».

B. Diritto tedesco

8. Le principali norme di carattere sostanziale e procedurale in materia di procedure di asilo sono contenute nell’Asylgesetz (legge in materia di asilo) del 26 giugno 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 1126), come pubblicato il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»).

9. L’articolo 29 dell’AsylG, intitolato «Domande inammissibili», prevede quanto segue:

«(1) Una domanda di asilo è inammissibile quando:

(…)

5. nel caso di una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 71 o di una seconda domanda ai sensi dell’articolo 71a, non deve essere instaurato un ulteriore procedimento di asilo».

10. L’articolo 71a dell’AsylG, intitolato «Seconda domanda», così recita:

«(1) Se, dopo l’esito negativo di un procedimento d’asilo in uno Stato terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applica la legislazione [dell’Unione] in materia di competenza giurisdizionale relativa all’espletamento delle procedure d’asilo o con cui la Repubblica federale di Germania abbia concluso un trattato internazionale in materia, lo straniero presenta una domanda d’asilo (seconda domanda) nel territorio della Repubblica federale di Germania, si procede ad un ulteriore procedimento d’asilo solo qualora la Repubblica federale di Germania sia competente per l’espletamento del procedimento d’asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz [Legge sulla procedura del contenzioso amministrativo, nella versione pubblicata il 23 gennaio 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 102) (in prosieguo: il «VwVfG»]; la verifica spetta all’Ufficio federale».

11. Il VwVfG contiene disposizioni generali concernenti i procedimenti amministrativi delle autorità pubbliche. L’articolo 51, paragrafi 1 e 2, di tale legge prevede quanto segue:

«(1) Su istanza dell’interessato, l’autorità amministrativa è tenuta a decidere in merito all’annullamento o alla modifica di un atto amministrativo non impugnabile nel caso in cui:

1. la situazione di fatto o di diritto alla base dell’atto amministrativo sia successivamente mutata a favore dell’interessato;

2. siano emersi nuovi elementi di prova che avrebbero condotto ad una decisione più favorevole all’interessato;

3. sussistano le cause di riapertura del procedimento previste dall’articolo 580 della Zivilprozessordnung [codice di procedura civile]».

(2) La domanda è ammissibile solo qualora l’interessato non fosse in grado, senza colpa grave, di far valere il motivo della riapertura nel procedimento precedente, in particolare tramite rimedi giuridici».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

A. Causa C123/23

12. I ricorrenti nel procedimento...

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