Opinion of Advocate General Kokott delivered on 11 July 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62023CC0018
ECLIECLI:EU:C:2024:609
Date11 July 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

dell’11 luglio 2024(1)

Causa C-18/23

F S.A.

contro

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

[Domanda di pronuncia pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunale amministrativo del Voivodato di Gliwice, Polonia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Imposte dirette e libertà fondamentali – Articolo 63TFUE – Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei redditi di organismi d’investimento collettivo – OICVM – FIA – Disparità di trattamento di organismi di investimento collettivo residenti e non residenti – Discriminazione conseguente all’esenzione dei soli fondi di investimento collettivo gestiti esternamente – Discriminazione indiretta nell’ambito della libera circolazione dei capitali – Raffronto dei tipi giuridici nel diritto tributario internazionale»






I. Introduzione

1. Ci si chiede se la libera circolazione dei capitali imponga ad uno Stato membro di trattare in maniera identica sotto il profilo fiscale i fondi di investimento non residenti gestiti internamente e i fondi di investimento residenti gestiti esternamente. A detta questione la Corte è chiamata a fornire una risposta nel presente caso. Infatti, la Polonia ha optato, nell’esercizio della propria autonomia fiscale, per un’esenzione dei soli fondi di investimento gestiti esternamente, e non invece dei fondi di investimento gestiti internamente. Al contempo, secondo il diritto polacco, la costituzione di fondi di investimento gestiti internamente è del tutto esclusa. Ciò è conforme al diritto derivato dell’Unione, ai sensi del quale gli Stati membri sono sì legittimati, ma non obbligati, ad autorizzare nel loro diritto nazionale sia fondi di investimento gestiti internamente sia fondi di investimento gestiti esternamente.

2. Di recente, nella causa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, la Corte ha dichiarato che un’esenzione valida solo per i fondi di investimento istituiti per contratto e non invece pe quelli istituiti nella forma statutaria, non è compatibile con la libera circolazione dei capitali. In siffatto caso, il diritto nazionale non autorizzava la costituzione di fondi di investimento in forma statutaria, cosicché, in definitiva, tutti i fondi imponibili provengono dall’estero (2). Secondo la Corte, sussisteva al riguardo una discriminazione indiretta, in quanto un fondo di investimento non residente validamente costituito nella forma statutaria ai sensi del diritto del proprio Stato membro era stato privato di un vantaggio fiscale sulla sola base del fatto che esso non aveva la forma contrattuale prescritta.

3. Si pone adesso la questione di stabilire se i principi di tale decisione siano trasponibili al caso in oggetto, eventualmente comparabile. Ci si chiede, in particolare, se l’esercizio di un diritto di scelta ammissibile sotto il profilo del diritto dell’Unione possa costituire una discriminazione indiretta qualora altri Stati membri esercitino il loro diritto di scelta in modo diverso, cosicché al di fuori della Polonia esistono anche fondi di investimento gestiti internamente. Occorre stabilire se ad essi debba essere concessa la stessa esenzione applicata ai fondi di investimento gestiti esternamente oppure se le diverse forme giuridiche possano essere trattate diversamente anche sotto il profilo fiscale. Nel presente procedimento, la Corte ha dunque la possibilità di concretizzare in maniera specifica in materia di imposte dirette i requisiti per la sussistenza di una discriminazione indiretta.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. Il contesto normativo di diritto dell’Unione è costituito dagli articoli 18, 49 e 63, paragrafo 1, TFUE e, secondo il giudice del rinvio, anche dalla direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (in prosieguo: la «direttiva OICVM») (3).

5. I considerando della direttiva OICVM così recitano per estratto:

«(3) Un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quote. Un simile coordinamento agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità.

(4) In merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l’attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare.

(6) Nei casi in cui una disposizione della presente direttiva impone all’OICVM di adottare misure, tale disposizione dovrebbe applicarsi alla società di gestione se l’OICVM è costituito come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione e se il fondo comune non può agire autonomamente in quanto non ha personalità giuridica.

(83) La presente direttiva non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio».

6. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OICVM, così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

b) “società di gestione”: una società che esercita abitualmente l’attività di gestione di OICVM costituiti in forma di fondi comuni di investimento o di società di investimento (gestione collettiva di portafogli di OICVM)».

7. Infine, l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva OICVM, stabilisce per estratto quanto segue:

«1. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR.

Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni: (…)».

B. Normativa polacca

8. Nel diritto polacco sono rilevanti, in particolare, le disposizioni di cui alla Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (legge del 15 febbraio 1992 relativa all’imposta sulle società) nella versione modificata dalla Ustawa z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku wsparcia Rolnictwa (in prosieguo: la «legge polacca relativa all’imposta sulle società»).

9. L’articolo 6, paragrafo 1, punto 10, della legge polacca relativa all’imposta sulle società, prevede un’esenzione soggettiva per determinati fondi di investimento nazionali. Ai sensi di tale disposizione, sono esentati dall’imposta sulle società, mutatis mutandis, fondi di investimento aperti e fondi di investimento speciali istituiti in forza della legge polacca sui fondi di investimento. Un’eccezione vale unicamente per fondi di investimento speciali aperti che applicano le disposizioni e le restrizioni in materia di investimenti vigenti per i fondi di investimento chiusi. Dalla disposizione non risultano ulteriori condizioni per un’esenzione.

10. L’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, della legge polacca relativa all’imposta sulle società, prevede un’esenzione soggettiva comparabile per OICVM stabiliti in uno Stato membro dell’UE e rispettivamente del SEE. Per poter beneficiare dell’esenzione, gli OICVM devono soddisfare cumulativamente, mutatis mutandis, i seguenti requisiti:

a) i loro redditi sono integralmente soggetti, indipendentemente dalla loro provenienza, all’imposta sulle società nello Stato in cui hanno sede;

b) le loro attività hanno unicamente ad oggetto l’investimento collettivo, in valori mobili, in strumenti del mercato monetario e in altri diritti patrimoniali, di risorse finanziarie raccolte per mezzo di offerta, pubblica o non pubblica, all’acquisto dei loro titoli di investimento;

c) essi esercitano la loro attività sulla base di un’autorizzazione concessa dalle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui hanno sede;

d) le loro attività sono direttamente controllate dalle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui hanno sede;

e) hanno designato un depositario per la custodia dei loro attivi;

f) sono gestiti da enti che dispongano, per l’esercizio della loro attività, dell’autorizzazione da parte delle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui gli enti medesimi hanno sede.

11. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della legge polacca relativa all’imposta sulle società, l’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto 10a, di tale legge, non si applica agli OICVM che, mutatis mutandis, o sono di tipo chiuso e rispettivamente sono soggetti alle disposizioni e alle restrizioni in materia di investimenti vigenti per OICVM di tipo chiuso (punto1), o le cui quote non sono oggetto di offerta pubblica in conformità al loro statuto, non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato oppure tramite un sistema alternativo e possono essere acquistate da persone fisiche solo se le stesse acquistano una tantum quote per un valore minimo di EUR 40 000 (punto 2).

12. Accanto a siffatte esenzioni soggettive, l’articolo 17, paragrafo 1, punto 58, della legge polacca relativa all’imposta sulle società, prevede un’esenzione sostanziale. Ai sensi di tale disposizione, anche i redditi (introiti), menzionati all’articolo 6, paragrafo 4, punto 1, di tale legge, degli OICVM chiusi aventi la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro paese dello Spazio economico europeo sono esenti, mutatis mutandis, dall’imposta sulle...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 17 October 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 October 2024
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