Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 11 July 2024.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62023CC0369 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2024:612 |
| Date | 11 July 2024 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate l’11 luglio 2024 (1)
Causa C-369/23
Vivacom Bulgaria EAD
contro
Varhoven administrativen sad,
Natsionalna agentsia za prihodite
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale di ultimo grado – Norme nazionali che stabiliscono la competenza di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado a conoscere di azioni fondate su violazioni del diritto dell’Unione imputabili a tale organo giurisdizionale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice indipendente e imparziale – Verifica oggettiva dell’imparzialità»
I. Introduzione
1. L’imparzialità è una caratteristica distintiva di un giudice. Già nel 399 a.C. Socrate disse: «Quattro qualità sono proprie di un giudice: ascoltare con cortesia, rispondere con saggezza, considerare con sobrietà e decidere con imparzialità» (2).
2. Un giudice chiamato a decidere sulla propria violazione del diritto dell’Unione è imparziale?
3. Tale questione si pone nella presente causa in relazione a un’azione di risarcimento del danno intentata da una società sulla base dell’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte di un giudice nazionale di ultimo grado.
II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
4. La Vivacom Bulgaria EAD (in prosieguo: la «Vivacom») è una società bulgara che fornisce servizi di telecomunicazione.
5. Nel 2007 e nel 2008 tale società ha emesso fatture a due società rumene sulla base di contratti per la vendita di carte prepagate e voucher per servizi di telecomunicazione, esponendo l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») allo 0%.
6. Nell’ambito di una verifica fiscale, la Natsionalna agentsia za prihodite (Agenzia Nazionale delle Entrate, Bulgaria; in prosieguo: la «NAP») ha ritenuto che non si potesse dimostrare che le carte e i voucher fossero stati ricevuti da persone che rappresentavano le suddette società rumene. Pertanto, la NAP ha considerato le transazioni come una prestazione di servizi il cui luogo di prestazione era in situato in Bulgaria, dove la Vivacom svolgeva la sua attività, conformemente alla normativa nazionale che recepisce la direttiva IVA (3).
7. Di conseguenza, il 20 giugno 2012, la NAP ha emesso un avviso di accertamento nei confronti della Vivacom, stabilendo ulteriori debiti IVA per un totale di 760 183,15 leva bulgari (BGN) (circa EUR 388 485).
8. La Vivacom ha pagato l’importo dovuto e ha avviato un procedimento amministrativo di riesame contro tale avviso, che non ha avuto esito positivo.
9. La Vivacom ha quindi presentato un ricorso contro l’avviso presso l’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo, città di Sofia, Bulgaria; in prosieguo: l’«ASSG»), che è stato in parte respinto. Secondo tale giudice, la Vivacom era tenuta a pagare l’IVA perché le transazioni in questione costituivano cessioni di beni ma, poiché le carte e i voucher non avevano lasciato il magazzino della Vivacom, il luogo della cessione si trovava in territorio bulgaro.
10. La Vivacom ha impugnato tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria; in prosieguo: il «VAS»). Con sentenza del 16 dicembre 2014, tale giudice ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, il VAS ha concordato con le conclusioni dell’ASSG, secondo cui le transazioni configuravano una cessione di beni, e ha statuito che le norme nazionali pertinenti erano state applicate correttamente. Essendo il VAS un organo giurisdizionale di ultimo grado, la sua sentenza era definitiva.
11. Successivamente, il 12 dicembre 2019, la Vivacom ha intentato un’azione di risarcimento del danno basata sulla responsabilità dello Stato, come delineata nel diritto dell’Unione, contro la NAP e il VAS dinanzi all’ASSG. La Vivacom ha sostenuto che la NAP e il VAS avevano applicato erroneamente le disposizioni pertinenti della direttiva IVA, come interpretate dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza.
12. Con sentenza del 18 aprile 2022, l’ASSG ha respinto il ricorso della Vivacom. In particolare, tale giudice ha statuito che non era riscontrabile una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione da parte della NAP o del VAS.
13. Al riguardo, l’ASSG ha ritenuto che la NAP avesse correttamente applicato la legge in materia. Detto giudice ha anche ritenuto che, sebbene il VAS avesse erroneamente qualificato le transazioni come cessioni di beni anziché prestazioni di servizi, il corretto trattamento giuridico di tali cessioni non avrebbe portato a un risultato diverso, dal momento che non erano soddisfatte le condizioni per l’esenzione dall’assoggettamento all’IVA, e che il VAS aveva correttamente concluso che non vi era alcuna base per applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia invocata dalla Vivacom.
14. La Vivacom ha impugnato detta sentenza dinanzi al VAS, il giudice del rinvio nella presente causa. La Vivacom sostiene, tra l’altro, che il ruolo simultaneo del VAS come giudice di ultima istanza e parte in causa non soddisfa i requisiti di un giudizio equo da parte di un giudice indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione, anche se la sezione è diversa da quella che ha adottato la decisione finale nella controversia di natura tributaria.
15. Il giudice del rinvio ritiene che la questione della sua competenza debba essere deferita alla Corte di giustizia prima di esaminare il merito della causa.
16. Il giudice del rinvio spiega che, in base alle disposizioni del diritto bulgaro (4), le azioni di risarcimento del danno basate su violazioni del diritto dell’Unione attribuibili al VAS rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali amministrativi. Come regola generale, per la trattazione dei procedimenti amministrativi giurisdizionali sono previsti due gradi di giudizio. Il VAS è l’organo giurisdizionale di ultimo grado, che pertanto esamina tali azioni di risarcimento del danno in ultima istanza.
17. Tale giudice si chiede quindi se norme nazionali che consentono allo stesso giudice di essere al contempo giudice e convenuto nella stessa causa soddisfino i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE ai fini di una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), per un organo giurisdizionale indipendente e imparziale.
18. Il giudice del rinvio sottolinea che la Vivacom non fornisce alcuna prova specifica di circostanze che sollevano dubbi sull’imparzialità soggettiva dei giudici della sezione del VAS, ma ritiene che il VAS sia parziale data la sua qualità di convenuto, e che il semplice fatto che l’azione contro il VAS sia discussa in ultima istanza dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, ancorché dinanzi a una sezione completamente diversa, sia sufficiente a far sorgere seri dubbi sull’indipendenza e l’imparzialità di ciascuna sezione di tale organo giurisdizionale. Lo stesso giudice osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») relativa articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU») non fornisce una risposta definitiva alla questione se un determinato giudice possa conoscere dell’azione in cui sia convenuto (5).
19. In tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale quale l’articolo 2c, paragrafo 1, n. 1, dello ZODOV, nel combinato disposto con l’articolo 203, paragrafo 3, e con l’articolo 128, paragrafo 1, n. 6, dell’APK, in base alla quale dell’azione di risarcimento del danno proposta nei confronti del VAS per violazione del diritto dell’Unione da parte del medesimo, conosce lo stesso VAS quale giudice di ultimo grado».
20. La Vivacom Bulgaria, il VAS, il governo bulgaro e la Commissione europea hanno presentato alla Corte osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza.
III. Analisi
A. Sulla questione sollevata dalla presente causa
21. Nella sentenza di principio Köbler (6), la Corte ha stabilito che il principio della responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione è applicabile anche quando la violazione deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (in prosieguo: la «responsabilità di cui alla sentenza Köbler») (7).
22. In tale sentenza, in risposta agli argomenti di alcuni Stati membri secondo cui l’applicazione del principio della responsabilità dello Stato alle decisioni di organi giurisdizionali di ultimo grado era preclusa dalle difficoltà di designare l’organo giurisdizionale competente (8), la Corte ha spiegato che «[l]’attuazione del detto principio non può essere compromessa dall’assenza di un foro competente» (9).
23. In linea con il principio dell’autonomia procedurale, la Corte ha lasciato agli Stati membri il compito di stabilire le modalità procedurali secondo le quali i singoli possono proporre dinanzi ai giudici azioni di responsabilità di cui alla sentenza Köbler, ricordando che tali modalità devono soddisfare il requisito della tutela giurisdizionale effettiva (10).
24. La presente causa tratta la questione della compatibilità di tali modalità...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Start Your 7-day Trial
-
Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 1 August 2025.
...la ley para sí). 4 Véanse también, las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Vivacom Bulgaria (C‑369/23, EU:C:2024:612), punto 5 El término «previamente» solo figura en el artículo 47 de la Carta. 6 Por ejemplo, en el artículo 30, apartado 2, de la Constitución ......
-
Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 9 October 2025.
...(C‑224/01, EU:C:2003:207), punto 46, y las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto Vivacom Bulgaria (C‑369/23, EU:C:2024:612), punto 75. 23 Véase, entre otras, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros (C‑83/19, C‑12......