Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 5 September 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:701
Date05 September 2024

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 5 settembre 2024 (1)

Causa C416/23

Österreichische Datenschutzbehörde

con l’intervento di

F R,

Bundesministerin für Justiz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]

« Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 4 – Compiti dell’autorità di controllo – Richiesta – Nozione – Richieste eccessive – Nozione – Articolo 77, paragrafo 1 – Diritto di proporre reclamo – Contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiuto dell’autorità di controllo di soddisfare la richiesta – Criteri idonei a guidare la scelta dell’autorità di controllo »






I. Introduzione

1. L’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (2) (in prosieguo: il «RGPD»), offre alle autorità di controllo, qualora siano presentate loro richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, la possibilità di addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o di rifiutarsi di soddisfare tali richieste.

2. La logica sottesa a questo strumento procedurale si fonda sull’idea che, se è vero che gli interessati devono poter reclamare con facilità dinanzi alle autorità di controllo il rispetto dei diritti che traggono dal RGPD, tali autorità devono, dal canto loro, poter riservare un trattamento specifico alle richieste eccessive al fine di garantire il proprio corretto funzionamento e di preservare la propria capacità di adempiere pienamente i propri compiti.

3. Occorre, inoltre, definire in cosa consista l’eccesso in tale materia. Proprio questo è il problema principale sollevato dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

4. La domanda in questione è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorità garante della protezione dei dati, Austria) (in prosieguo: la «DSB») a F R, con riferimento al rifiuto di detta autorità, fondato sull’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD, di dar seguito a un reclamo proposto da F R in forza dell’articolo 77, paragrafo 1, di detto regolamento.

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

5. Il 17 febbraio 2020 F R ha proposto un reclamo dinanzi alla DSB in forza dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD per violazione del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento, sulla base del fatto che il titolare del trattamento non avrebbe risposto alla sua richiesta di accesso entro il termine di un mese.

6. Con decisione del 22 aprile 2020, la DSB si è rifiutata, sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, di detto regolamento, di dare seguito a tale reclamo, qualificandolo come «eccessivo». A tal proposito, essa ha osservato, segnatamente, che F R le aveva inviato, in un lasso di tempo di circa 20 mesi, 77 reclami volti a contestare il mancato riscontro entro il termine di un mese, da parte di diversi titolari del trattamento, alle sue richieste di accesso o di cancellazione (3). Inoltre, F R si è messo periodicamente in contatto con detta autorità per telefono al fine di illustrare fatti aggiuntivi e di consultarla in vista della presentazione di eventuali ulteriori reclami.

7. F R ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria). Con sentenza del 22 dicembre 2022, detto giudice ha accolto tale ricorso annullando la decisione di cui trattasi. Esso ha dichiarato, in sostanza, che il carattere eccessivo ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD presuppone non solo un carattere ripetitivo delle richieste, ma anche un carattere manifestamente vessatorio o abusivo delle stesse. Orbene, secondo detto giudice, dalla motivazione accolta dalla DSB per negare il trattamento del reclamo di F R non emergerebbe l’esistenza di un’iniziativa abusiva da parte di quest’ultimo. Inoltre, detta autorità non potrebbe scegliere a proprio piacimento tra l’addebito di un contributo spese ragionevole per una richiesta «eccessiva» e il rifiuto di soddisfare tale richiesta. L’autorità dovrebbe motivare tale scelta, il che non sarebbe accaduto nel caso di specie.

8. Adito dalla DSB mediante un ricorso per cassazione («Revision») avverso detta sentenza, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio nella presente causa, si chiede, in primo luogo, se la nozione di «reclamo» di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD possa essere assimilata a quella di «richiesta(e)», ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, di detto regolamento.

9. A tal proposito, detto giudice osserva che, in caso di risposta in senso negativo a tale questione, un’autorità di controllo non potrebbe, sulla base della disposizione in questione, rifiutarsi di dare seguito a reclami o addebitare un contributo spese ragionevole per la loro trattazione a prescindere dal loro eventuale carattere infondato o eccessivo. Orbene, a parere di detto giudice, gli argomenti più solidi deporrebbero a favore dell’inclusione dei reclami menzionati all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, di detto regolamento.

10. In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito al significato che occorra attribuire alla nozione di «richieste eccessive», ai sensi di quest’ultima disposizione. In particolare detto giudice precisa che, benché il carattere ripetitivo delle richieste sia citato quale esempio di richieste eccessive, occorrerebbe tener conto del fatto che la possibilità per un’autorità di controllo di rifiutarsi di dare seguito a un reclamo determina una lesione importante della protezione di cui gli interessati possono avvalersi in applicazione del RGPD. Ciò contrasterebbe così con l’obiettivo di detto regolamento di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. Quale eccezione all’obbligo delle autorità di controllo di trattare i reclami che vengono loro sottoposti, la possibilità di rifiutarsi di agire a seguito della presentazione di un reclamo dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

11. Detto giudice dubita pertanto che il semplice fatto che un interessato si avvalga delle possibilità offerte dal RGPD presentando un numero molto elevato di reclami rispetto ad altri, segnatamente quando questi reclami riguardano titolari del trattamento differenti, possa essere sufficiente per qualificare le richieste come «eccessive» in assenza di altre circostanze che dimostrino l’esistenza di un intento abusivo.

12. Parimenti, a parere del giudice del rinvio, il solo fatto che il trattamento di taluni reclami comporti, per l’autorità di controllo, un carico in termini di lavoro e di tempo superiore alla media non giustifica l’addebito di un contributo spese o il rifiuto di soddisfarli in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD.

13. In terzo luogo, detto giudice si chiede se un’autorità di controllo possa liberamente scegliere, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, tra l’addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o il rifiuto di soddisfare tali richieste.

14. Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la nozione di “richieste” o di “richiesta” di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del [RGPD] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i “reclami” di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD.

2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se l’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD debba essere interpretato nel senso che, ai fini della sussistenza di “richieste eccessive”, è già sufficiente che un interessato abbia presentato ad un’autorità di controllo un determinato numero di richieste (reclami ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del RGPD) in un determinato periodo di tempo, anche quando le situazioni di fatto siano differenti e/o le richieste (i reclami) riguardino titolari del trattamento differenti, oppure se, oltre al carattere ripetitivo delle richieste (reclami), sia necessario anche un intento abusivo dell’interessato.

3) Se l’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD debba essere interpretato nel senso che l’autorità di controllo può scegliere liberamente, in presenza di una richiesta (reclamo) “manifestamente infondata” o “eccessiva”, se addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi a priori di esaminarla; in caso di risposta in senso negativo: quali circostanze e quali criteri debbano essere presi in considerazione dall’autorità di controllo, in particolare se l’autorità di controllo sia obbligata prioritariamente ad addebitare un contributo spese ragionevole, quale strumento più blando, e solo nel caso in cui la riscossione del contributo appaia destinata a fallire sia legittimata, al fine di arginare richieste (reclami) manifestamente infondate o eccessive, a rifiutare l’esame».

15. Hanno presentato osservazioni scritte F R, la DSB, il Bundesministerin für Justiz (Ministro federale della Giustizia, Austria), i governi austriaco e ceco e la Commissione europea.

III. Analisi

A. Sulla prima questione pregiudiziale

16. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se la nozione di «richiesta(e)» di cui all’articolo 57, paragrafo 4, del RGPD comprenda i «reclami» di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 18 September 2025.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 September 2025
    ...See, to that effect, Opinion of Advocate General Richard de la Tour in Österreichische Datenschutzbehörde (Excessive requests) (C‑416/23, EU:C:2024:701, point 10 Judgment of 27 February 2025, Dun & Bradstreet Austria and Others (C‑203/22, EU:C:2025:117, paragraph 54 and the case-law cited).......