Opinion of Advocate General Collins delivered on 12 September 2024.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62023CC0337 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:753 |
Date | 12 September 2024 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentate il 12 settembre 2024 (1)
Causa C-337/23
APS beta Bulgaria EOOD,
Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)]
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Direttiva 2008/48/CE – Garanzia a titolo oneroso prestata da un fideiussore professionale scelto dal creditore – Contratti di credito collegati – Rimborso del credito da parte del fideiussore – Surroga nei diritti del creditore »
I. Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) mira a ottenere orientamenti della Corte su una serie di questioni relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune clausole contenute nei contratti di credito al consumo, nel caso in cui i cessionari di garanzie sui prestiti cerchino di recuperare dai consumatori mutuatari le somme prestate sulla base di tali contratti.
II. Quadro normativo
A. Diritto dell’Unione
2. L’articolo 3 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2) così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
c) “contratto di credito”: un contratto in base al quale il creditore concede o s’impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria analoga (...)
(...)
n) “contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:
i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;
ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».
3. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48:
«Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi».
4. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/48:
«In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all’indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione».
5. L’articolo 22 della direttiva 2008/48 così dispone:
«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
(...)
2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.
(...)».
B. Diritto bulgaro
6. In forza dell’articolo 147, paragrafo 1, dello Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (3) (legge sulle obbligazioni e sui contratti, come modificata; in prosieguo: lo «ZZD»):
«Il fideiussore resta responsabile anche dopo che l’obbligazione principale è divenuta esigibile, se il creditore ha promosso un’azione contro il debitore entro un termine di sei mesi. Tale disposizione si applica anche quando il fideiussore ha espressamente limitato la sua garanzia fino alla durata dell’obbligazione principale.
La proroga del termine concessa dal creditore al debitore non ha effetto nei confronti del fideiussore se questi non vi ha acconsentito».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
7. Sulla base di singoli contratti di credito al consumo, la Easy Asset Management AD e la Credisimo AD, persone giuridiche di diritto bulgaro, hanno prestato a consumatori mutuatari somme comprese tra 300 lev bulgari (BGN) (circa EUR 150) e BGN 1 700 (circa EUR 870) (4), a tassi di interesse compresi tra il 40% e il 50% circa, da rimborsare entro periodi compresi tra tre e diciotto mesi. In forza di ciascuno di detti contratti di credito, il consumatore mutuatario era tenuto a fornire una fideiussione a titolo di garanzia (5). La garanzia poteva essere fornita da due persone fisiche che rispettassero determinati criteri creditizi (6), una banca o una società designata dal creditore (7). In ciascuna delle cause sottoposte al giudice del rinvio, il consumatore mutuatario ha offerto una fideiussione tramite una società designata dal creditore, la Financial Bulgaria EOOD, una società controllata della Easy Asset Management AD, oppure la I Trust EOOD. A seguito del mancato rimborso di un prestito da parte del consumatore mutuatario, il fideiussore ha pagato il creditore in base alla garanzia. I garanti hanno poi ceduto i loro rispettivi interessi all’APS Beta Bulgaria EOOD (la prima ricorrente; in prosieguo: l’«APS Beta Bulgaria») o all’Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD (la seconda ricorrente; in prosieguo: l’«Agentsia»).
8. I procedimenti dinanzi al giudice di rinvio consistono in sette ricorsi inaudita altera parte dell’APS Beta Bulgaria e dell’Agentsia (8) diretti a ottenere decreti ingiuntivi nei confronti di consumatori mutuatari per escutere gli importi che i fideiussori avevano versato ai creditori in forza dei contratti di credito (9). Tali importi includevano remunerazioni per il costo della garanzia, pari a più del 75% dell’importo complessivo da rimborsare in forza dei contratti di credito.
9. Il giudice a quo rileva che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) interpreta l’articolo 147, paragrafo 1, dello ZZD nel senso che, allorché un creditore non abbia avviato un’azione nei confronti di un debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, le garanzie di rimborso di tale credito si estinguono ex lege a seguito di un esame d’ufficio (10). Taluni giudici nazionali ritengono che solo un fideiussore possa invocare l’articolo 147, paragrafo 1, dello ZZD nei confronti di un creditore. Benché le obbligazioni del fideiussore nei confronti del creditore si siano estinte per il fatto che quest’ultimo non ha avviato in tempo utile un’azione nei confronti del debitore, un fideiussore può recuperare presso un debitore inadempiente le somme che ha versato sulla base della garanzia (11). Nelle cause prima, seconda e terza sottoposte al giudice del rinvio, la Financial Bulgaria EOOD e la I Trust EOOD hanno pagato il creditore più di sei mesi dopo la data di scadenza dell’ultima rata e hanno ceduto i loro diritti discendenti dalle fideiussioni all’APS Beta Bulgaria. Nelle cause quarta, settima e ottava, la Financial Bulgaria EOOD ha saldato il debito più di sei mesi dopo la scadenza dell’ultima rata e ha ceduto i propri diritti in forza del contratto di garanzia all’Agentsia. Nella quinta causa, la Financial Bulgaria EOOD ha saldato il debito entro il termine di sei mesi e ha ceduto i propri diritti in forza del contratto di garanzia all’Agentsia.
10. In tale contesto, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE [(12)] del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (...) debbano essere interpretati nel senso che, laddove un contratto di credito imponga al consumatore la stipulazione di un contratto di fideiussione con un fideiussore nominato dal creditore, il contenuto del contratto di fideiussione non costituisca l’“oggetto principale” del contratto con tale terzo, bensì costituisca parte integrante del contenuto del contratto di credito. Se rilevi la circostanza che il creditore e il garante siano soggetti collegati.
2) Se il punto 1, lettera i), dell’allegato alla [direttiva 93/13] debba essere interpretato nel senso che nel caso in cui il consumatore sia tenuto a fornire un fideiussore nell’ambito di un contratto di credito già stipulato – ove una delle opzioni consista nel nominare un soggetto indicato dal creditore –, il contenuto dell’obbligo del consumatore nell’ambito del contratto di fideiussione concluso successivamente, il giorno della stipulazione del contratto di credito, debba essere considerato incerto, non essendo stato possibile per il consumatore stesso scegliere o proporre il...
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