Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 30 January 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:49 |
| Date | 30 January 2025 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 30 gennaio 2025 (1)
Cause riunite C‑555/23 e C‑556/23
Makeleio EPE (C‑555/23)
Zougla G.R. AE (C‑556/23)
contro
Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (ESR)
[domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)]
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13 – Fornitura di servizi di media audiovisivi (AVMS) – Portale di notizie online che trasmette anche AVMS – Rispetto della dignità umana – Divieto di trasmissione di programmi di qualità mediocre – Principio di interpretazione conforme – Limiti – Principio di legalità »
I. Introduzione
1. Due portali greci di notizie online sono stati sanzionati dall’autorità nazionale competente in materia di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: i «AVMS») per trasmissioni lesive della dignità umana.
2. Dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), giudice del rinvio nella presente causa, detti portali hanno contestato le sanzioni pecuniarie che sono state imposte nei loro confronti sostenendo che la normativa pertinente, che vieta tali trasmissioni, non fosse diretta ai portali di notizie online che trasmettono anche AVMS.
3. Nell’ambito di detti procedimenti nazionali, sono sorte varie questioni riguardo all’interpretazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2) (in prosieguo: la «direttiva AVMS») e ai limiti del principio di interpretazione conforme.
II. Fatti all’origine dei procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
4. Makeleio e Zougla (in prosieguo: le «ricorrenti nei procedimenti principali») sono portali greci di notizie online che offrono altresì programmi audiovisivi sui loro siti web. Non si tratta di fornitori di AVMS tradizionali; in altri termini, essi non sono paragonabili alle emittenti televisive che trasmettono su frequenze assegnate oppure online, o in entrambi i modi. Tuttavia, detti portali di notizie online offrono talvolta al pubblico programmi che sono soggetti alla direttiva AVMS. Designerò tali fornitori come «portali di notizie online che trasmettono anche AVMS».
5. Il 29 giugno 2021 Makeleio ha trasmesso un programma in cui il conduttore, presentando la notizia della visita dei rappresentanti della comunità LGBT+ presso l’ufficio del Primo Ministro ellenico, ha utilizzato un linguaggio spregiativo, offensivo e ingiurioso nei confronti delle persone omosessuali, ha fatto commenti ironici sul loro orientamento sessuale e ha incitato indirettamente ad aggressioni verbali e fisiche contro di loro. Infine, il medesimo conduttore ha fatto ripetutamente chiari riferimenti all’orientamento sessuale di personaggi politici espressamente nominati (in prosieguo: il «primo programma di cui trattasi»).
6. Il 22 febbraio 2022 Zougla ha trasmesso sul proprio sito web il programma di una stazione radio che trasmette anche via Internet. Nel corso di detta trasmissione il conduttore, prendendo spunto da un procedimento penale pendente a carico di terzi per pedofilia, ha rivolto un attacco personale, senza addurre alcuna prova, a determinati personaggi politici, chiamandoli per nome e cognome e facendo una raffica di commenti diffamatori e offensivi riguardanti la loro presunta tendenza a proteggere pedofili e pederasti e i loro interventi volti a raccomandare persone a posizioni di responsabilità per perseguire il soddisfacimento delle loro preferenze sessuali (in prosieguo: il «secondo programma di cui trattasi»).
7. Entrambi i programmi di cui trattasi sono stati denunciati all’Ethniko Symvoulio Rdiotileorasis (Consiglio radiotelevisivo nazionale, Grecia; in prosieguo: l’«ESR»), l’autorità amministrativa indipendente ellenica che vigila e regola il mercato radiotelevisivo (3).
8. L’ESR si considerava competente riguardo ai due programmi messi a disposizione del pubblico, poiché riteneva che sia Makeleio sia Zougla fossero fornitori di AVMS ai sensi della direttiva AVMS e della legge n. 4779/2021 (4), che ha recepito tale direttiva nella normativa nazionale.
9. L’ESR ha inflitto a Makeleio due sanzioni amministrative per aver trasmesso il primo programma di cui trattasi (5). La prima sanzione, di importo pari a EUR 30 000, è stata imposta per violazione del divieto di cui all’articolo 8 della legge n. 4779/2021, riguardante l’incitamento alla violenza o all’odio contro le persone a causa del loro orientamento sessuale. Detta disposizione della legge n. 4779/2021 ha recepito l’articolo 6 della direttiva AVMS nell’ordinamento giuridico ellenico. Dalle decisioni di rinvio risulta che l’articolo 8 della legge n. 4779/2021 non ha trasposto testualmente l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva AVMS nella sua interezza, omettendo la sua frase introduttiva, che fa riferimento in termini generali al divieto di violazione della dignità umana (6).
10. La seconda sanzione, anch’essa di importo pari a EUR 30 000, è stata imposta per aver violato il divieto di trasmettere programmi di qualità mediocre. Un siffatto divieto è previsto da due atti normativi che precedono la legge n. 4779/2021, ossia la legge n. 2328/1995 e il decreto presidenziale n. 77/2003 (7). I due atti in questione impongono espressamente l’obbligo di rispettare la dignità e la personalità umane e vietano la trasmissione di programmi aventi un contenuto mediocre. In udienza, l’ESR ha spiegato che il contenuto di detti programmi era ritenuto mediocre proprio perché ledeva la dignità umana.
11. L’ESR ha parimenti imposto due sanzioni amministrative a Zougla per la trasmissione del secondo programma di cui trattasi. La prima sanzione, pari a EUR 80 000, è stata imposta per la trasmissione di contenuti mediocri e la seconda, pari a EUR 40 000, per violazione dell’obbligo di rispettare la dignità umana. Entrambe le sanzioni si fondavano sulle stesse due leggi sulla base delle quali è stata irrogata la seconda sanzione nei confronti di Makeleio, vale a dire la legge n. 2328/1995 e il decreto presidenziale n. 77/2003.
12. La legge n. 2328/1995 e il decreto presidenziale n. 77/2003, che costituivano la base giuridica di una parte delle sanzioni imposte, non si applicano espressamente ai portali di notizie online che trasmettono anche AVMS. Tuttavia, l’ESR riteneva che le leggi nazionali che prescrivono l’obbligo di rispettare la dignità e la personalità umane, anche se adottate prima della direttiva AVSM, debbano applicarsi a «qualsiasi materiale audiovisivo messo a disposizione del pubblico tramite siti web liberamente accessibili e che possa avere, su coloro che lo guardano, effetti analoghi a quelli causati dalla trasmissione di materiale simile da parte di fornitori di contenuti tradizionali». Pertanto, secondo l’ESR gli obblighi derivanti da tali leggi nazionali devono parimenti applicarsi ai portali di notizie online che trasmettono anche AVMS, sebbene questi ultimi non siano espressamente contemplati nella formulazione delle disposizioni nazionali pertinenti.
13. Con due ricorsi distinti, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto domande di annullamento delle decisioni dell’ESR dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato). Le ricorrenti sostengono di non poter essere sanzionate per la violazione dell’obbligo di rispettare la dignità umana e per la trasmissione di un programma di qualità mediocre, giacché la normativa nazionale che prevede un siffatto obbligo non si applicherebbe ai portali di notizie online che trasmettono anche AVMS.
14. Dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che le ricorrenti contestino la qualificazione dei programmi di cui trattasi come lesivi della dignità umana o di qualità mediocre. La contestazione verte piuttosto sull’applicabilità nei loro confronti del diritto ellenico che impone loro l’obbligo di non violare la dignità umana.
15. Il collegio del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) si divide riguardo alla questione se l’ordinamento giuridico nazionale imponga il divieto di violare la dignità umana e di trasmettere programmi di qualità mediocre ai portali di notizie online che trasmettono anche AVMS. Da un lato, la maggioranza ritiene che le leggi nazionali in materia non si riferiscano, in modo chiaro e inequivocabile, a tali portali di notizie online che trasmettono anche AVMS. Di conseguenza, secondo l’opinione maggioritaria, l’autorità nazionale di regolamentazione non poteva, applicando per analogia le disposizioni del diritto nazionale, imporre alle ricorrenti le sanzioni di cui trattasi.
16. Dall’altro lato, una minoranza del collegio del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ritiene che l’ordinamento ellenico, ivi compreso l’articolo 15, paragrafo 2, della Syntagma tis Elladas (Costituzione ellenica) (8), disciplini la trasmissione di qualsiasi programma, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, tra cui quindi i portali di notizie online che trasmettono anche AVMS. Pertanto, secondo l’opinione minoritaria il diritto ellenico impone già, allo stato attuale, un divieto di violazione della dignità umana ad emittenti quali Makeleio e Zougla. A loro avviso, l’autorità nazionale di regolamentazione ha dunque legittimamente imposto le sanzioni in questione.
17. Nonostante tale disaccordo, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ritiene all’unanimità che uno degli obiettivi della direttiva AVMS sia quello di garantire il rispetto della dignità umana e di impedire la trasmissione di programmi di qualità mediocre, oggetto delle due cause in esame. Tuttavia, il medesimo giudice chiede alla Corte di confermare la correttezza di una siffatta interpretazione della direttiva AVMS.
18. Inoltre, anche se il divieto di violare la dignità umana è l’obiettivo della direttiva AVMS e rientra nel suo ambito di applicazione, il giudice del rinvio, o quanto meno la maggioranza dello stesso, ritiene che le sanzioni di cui trattasi non potessero essere imposte a portali di...
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