Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 3 July 2025.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62024CC0291
ECLIECLI:EU:C:2025:532
Date03 July 2025
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 3 luglio 2025 (1)

Causa C291/24

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,

KL,

TR

contro

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)]

(Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articoli 58, 59 e 60 – Imposizione di sanzioni a una persona giuridica – Normativa nazionale che stabilisce un collegamento tra la responsabilità di una persona giuridica e quella di una persona fisica identificata – Termini di prescrizione – Principio di effettività)






I. Introduzione

1. La presente causa trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) in merito all’interpretazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 (2) in materia di antiriciclaggio.

2. La questione fondamentale è se l’imposizione di sanzioni a una persona giuridica per violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio possa essere subordinata all’accertamento della responsabilità di una persona fisica identificata.

II. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

3. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (in prosieguo: la «Steiermärkische Bank») è una banca austriaca.

4. Con decisione del 29 febbraio 2024, l’Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari, Austria; in prosieguo la «FMA») ha imposto una sanzione alla Steiermärkische Bank in quanto persona giuridica per violazione degli obblighi di diligenza previsti dal Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (legge austriaca in materia di riciclaggio sui mercati finanziari; in prosieguo: il «FM-GwG»), dal 15 settembre 2017 all’11 ottobre 2019.

5. La Steiermärkische Bank, nonché due persone fisiche, KL e TR, hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), giudice del rinvio nella presente causa.

6. Il giudice del rinvio spiega che la possibilità di sanzionare persone giuridiche era estranea al diritto austriaco. Il FM-GwG, recependo la direttiva 2015/849, ha introdotto la possibilità di sanzionare le persone giuridiche. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 1 e 2 del FM-GwG, in combinato disposto con la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria),(3) una persona giuridica può essere sanzionata solo se la violazione commessa dalla persona fisica, da indicare nominativamente, sia stata previamente dichiarata e, in un secondo momento, attribuita a tale persona giuridica.

7. A tal riguardo, secondo il giudice del rinvio, è necessario, anzitutto, che la persona fisica la cui condotta deve essere attribuita alla persona giuridica sia stata in precedenza coinvolta nel procedimento nella parte di imputato, vale a dire, con tutti i pertinenti diritti, e non come mero testimone e, in secondo luogo, che tale condotta penalmente rilevante, antigiuridica e colpevole della persona fisica designata venga dichiarata nel dispositivo della decisione che impone la sanzione della persona giuridica, e, in terzo luogo, che una tale condotta sia anche attribuita alla persona giuridica nel dispositivo di tale decisione. (4)

8. Il giudice del rinvio si chiede se i requisiti previsti all’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del FM-GwG, che collegano la responsabilità di una persona giuridica a quella di una persona fisica identificata, siano contrari alla direttiva 2015/849. Tale giudice sottolinea che tale disposizione ha recepito l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849 nel diritto austriaco quasi letteralmente, ma con un’aggiunta significativa mediante riferimento all’articolo 34, paragrafi da 1 a 3 del FM-GwG. Letto in combinato disposto con la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa), ne deriva l’obbligo di accertare la colpa della persona fisica identificata. Secondo il giudice del rinvio, tale requisito non esiste all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849.

9. Inoltre, tale giudice si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione europea dei termini di prescrizione previsti all’articolo 36 del FM-GwG, secondo i quali il procedimento di imposizione di sanzioni amministrative deve essere avviato entro tre anni dalla commissione della condotta punibile e concluso entro cinque anni.

10. Il giudice del rinvio indica che le conseguenze di tali requisiti implicano che gli errores in procedendo nei confronti della persona fisica che ha agito per conto della persona giuridica — come, ad esempio, il fatto che la persona di cui trattasi sia stata interrogata soltanto come testimone e non come parte — comportano l’interruzione del procedimento della persona giuridica o il suo annullamento in grado di appello. Lo stesso vale ex lege qualora il procedimento non sia stato avviato dalla FMA entro il termine di prescrizione di tre anni e nel caso in cui il procedimento d’appello, spesso molto complesso, non si concluda dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di prescrizione di cinque anni dal reato commesso.

11. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni austriache di cui trattasi non costituiscono esclusivamente una normativa processuale, ma stabiliscono, in realtà, ulteriori requisiti relativi alla responsabilità delle persone giuridiche, che limitano il diritto sostanziale dell’Unione europea, compromettono l’uniformità all’interno dell’Unione europea e violano il principio di effettività. Il giudice del rinvio si chiede se la sentenza Deutsche Wohnen, (5) nella quale la Corte di Giustizia ha dichiarato che una nozione simile di responsabilità delle persone giuridiche nel diritto tedesco era esclusa dalle disposizioni del RGPD, (6) possa essere applicata alla presente causa.

12. In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«se il diritto derivato dell’Unione - in particolare, l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3, e l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 - nonché i principi giuridici generali dell’Unione europea (in particolare l’effetto utile)

ostino alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 3 (sulla responsabilità penale delle persone giuridiche) e dell’articolo 36 (estensione del periodo di prescrizione) del FM-GwG,

le quali, unitamente all’interpretazione di tali disposizioni fornita dal Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria), richiedono, ai fini dell’assoggettamento di una persona giuridica a sanzione penale, che un rappresentante o altra persona fisica che abbia agito per conto della persona giuridica debba, in primo luogo, necessariamente assumere la qualità formale di parte come imputato (nel rigoroso rispetto di tutti i diritti delle parti) e quindi che venga dichiarato nella pronuncia (dispositivo) della condanna della persona giuridica, che la persona fisica (o il rappresentante), da indicare nominativamente nel dispositivo, ha agito in maniera penalmente rilevante, in maniera antigiuridica e colpevolmente, affinché, in una fase successiva, possa essere attribuita tale condotta alla persona giuridica, ragion per cui la prescrizione dell’azione penale si verifica entro un termine di tre anni dalla cessazione della condotta penalmente rilevante, e la prescrizione per la responsabilità penale, invece, entro un termine di cinque anni».

13. La Steiermärkische Bank, KL e TR, nonché la FMA e la Commissione europea hanno presentato alla Corte di Giustizia osservazioni scritte.

14. Il 9 aprile 2025 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tali parti interessate e il governo tedesco hanno presentato osservazioni orali.

III. Analisi

15. La questione posta dal giudice del rinvio solleva due problemi distinti: il primo riguarda il collegamento che la normativa austriaca stabilisce tra la responsabilità di una persona giuridica e una persona fisica identificata. Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafi da 1 a 3 e con l’articolo 59, paragrafo 1, della stessa, osti a una siffatta normativa austriaca; il secondo riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione dei termini di prescrizione per sanzionare una persona giuridica per violazione della normativa nazionale che recepisce la direttiva 2015/849. La mia analisi affronterà in successione ciascuno di tali problemi.

A. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi della direttiva 2015/849

16. La direttiva 2015/849 è la quarta direttiva antiriciclaggio adottata dal legislatore dell’Unione nel corso degli anni. (7) Come le tre precedenti, l’obiettivo di tale direttiva è la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. (8) Per raggiungere tale obiettivo, essa ha, in particolare, previsto un certo numero di obblighi che gli Stati membri devono imporre a determinate persone, denominate soggetti obbligati, tra le quali figurano gli enti creditizi e gli istituti finanziari. (9) Tali obblighi comprendono l’adeguata verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette, la conservazione dei documenti e l’introduzione di controlli interni. (10)

17. Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono tali obblighi nel...

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