Opinion of Advocate General Spielmann delivered on 25 September 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62024CC0474 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:733 |
| Date | 25 September 2025 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DEAN SPIELMANN
presentate il 25 settembre 2025(1)
Causa C-474/24
AR,
YT,
DI,
RN
in presenza di:
Österreichische Datenschutzbehörde,
Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria), Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria)]
« Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 2, 5, 6, 9 e 10 – Ambito di applicazione – Nozione di “dati relativi alla salute” – Nozione di “dati relativi alle condanne penali e ai reati” – Lotta contro il doping nel settore dello sport – Pubblicazione online del nome della persona che ha violato le norme antidoping, della durata della sua esclusione dagli eventi sportivi nonché delle ragioni di tale esclusione – Bilanciamento degli interessi – Proporzionalità – Articoli da 77 a 79 – Mezzi di ricorso – Tutela giurisdizionale effettiva »
Indice
I. Introduzione
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Diritto austriaco
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
Analisi
Sulla prima questione
Sull'interpretazione restrittiva dell'eccezione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del RGPD
L'attività «antidoping» non è sottratta al RGPD …
– … pur essendo di competenza degli Stati membri
– … e nonostante la sua «mancanza» di carattere economico
Conclusione sulla prima questione
Sulla seconda questione
Sull'interpretazione estensiva della nozione di «dati relativi alla salute»
Applicazione nel caso di specie
Conclusioni sulla seconda questione
Sulla quinta questione
Implicazioni della natura «penale» delle condanne e delle infrazioni ai sensi dell'articolo 10 del RGPD
Analisi della natura «penale» o meno, ai sensi dell'articolo 10 del RGPD, delle condanne e delle infrazioni antidoping
II. Qualificazione giuridica dell’infrazione nel diritto interno
Natura dell'infrazione
III. Grado di severità della sanzione
Conclusioni sulla quinta questione
Sulla sesta questione
Sulle questioni terza e quarta
Sulla proporzionalità della pubblicazione in questione
IV. Osservazioni preliminari e richiamo dei principi
V. Sull'idoneità della pubblicazione a conseguire gli obiettivi perseguiti
VI. Sulla necessità della pubblicazione alla luce degli obiettivi perseguiti
VII. Sulla proporzionalità «stricto sensu», vale a dire la ponderazione degli interessi in gioco
Sul momento della ponderazione
Conclusione sulle questioni terza e quarta
Sulla settima questione
Il reclamo all'autorità di controllo prima del trattamento dei dati è ricevibile?
Il reclamo all'autorità di controllo diventa ricevibile «a posteriori»?
Conclusione sulla settima questione
VIII. Conclusione
I. Introduzione
1. La regolamentazione sportiva si trova ai confini di diverse fonti normative. Lo testimonia la regolamentazione antidoping, frutto di una co-produzione normativa privata e pubblica. In particolare, il codice mondiale antidoping (CMA), emanato in applicazione dello Statuto dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA), è uno strumento di natura privata che gli Stati firmatari si sono impegnati a rispettare mediante la convenzione internazionale delle Nazioni unite contro il doping nello sport(2). Tale regolamentazione, tesa ad armonizzare le politiche, le norme e i regolamenti antidoping delle organizzazioni sportive e delle autorità pubbliche in tutto il mondo, forma quindi un sistema giuridico settoriale transnazionale ben specifico(3).
2. La Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di normative sportive alla luce del diritto dell'Unione, in particolare sotto il profilo della libera prestazione di servizi o della concorrenza(4).
3. La presente causa offre alla Corte l'occasione, inedita(5), di considerare taluni aspetti della regolamentazione antidoping alla luce dei requisiti connessi alla protezione dei dati personali. Si tratta infatti di conciliare, da un lato, i requisiti di uno sport etico, che si tradurrebbero nel caso di specie nella pubblicazione nominativa, online, delle sanzioni inflitte agli atleti qualora violino le norme antidoping e, dall'altro, la protezione dei dati personali di detti atleti, derivante dal regolamento (UE) 2016/679(6) (in prosieguo: il «RGPD»).
4. In un momento in cui il CMA è in fase di revisione(7), la portata dell'emananda sentenza potrebbe oltrepassare le frontiere europee.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell'Unione
5. L'articolo 16 TFUE prevede, al suo paragrafo 1, che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Il suo paragrafo 2 dispone che «[i]l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti».
6. L'articolo 165 TFUE prevede, al suo paragrafo 2, che l'azione dell'Unione è intesa, in particolare, a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». A tal fine, il suo paragrafo 4 dispone che il «Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni».
7. Il considerando 35 del RGPD dispone che «[n]ei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria (…) un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro».
8. L'articolo 2 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione materiale», al suo paragrafo 1 dispone che «[i]l presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi». Dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del RGPD, emerge detto regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati «per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione».
9. L'articolo 4 del RGPD, intitolato «Definizioni», al punto 15 prevede che, ai fini del suddetto regolamento, si intende per «”dati relativi alla salute” i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute».
10. L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», così recita:
«1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);
(...)
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (”minimizzazione dei dati”);
(...)».
11. L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Liceità del trattamento», così dispone:
«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(...)
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
(...)
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
(...)
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
a) dal diritto dell’Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo...
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