Opinion of Advocate General Norkus delivered on 18 December 2025.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:998 |
| Date | 18 December 2025 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
RIMVYDAS NORKUS
presentate il 18 dicembre 2025 (1)
Causa C‑798/24 [Jautiva (i)]
A e altri
Parti intervenienti:
Latvijas Republikas Saeima
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2017/1132 – Diritto delle società – Articolo 14, lettera d), punto ii) – Interpretazione dell’espressione “partecipa[zione] all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società” – Obbligo previsto dal diritto nazionale di mettere a disposizione determinate informazioni relative a ciascun azionista di una società per azioni – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento di dati personali – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Principio di proporzionalità »
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) (2) verte sull’obbligo, previsto dal diritto lettone, di mettere a disposizione del pubblico determinate informazioni relative agli azionisti (3) delle società per azioni (4) di diritto lettone. Le informazioni in questione possono essere consultate sul sito internet del registro delle imprese da «utenti non identificati» (5). Il pubblico non è quindi tenuto a dimostrare un interesse legittimo ad ottenere tali informazioni.
2. Il giudice del rinvio chiede se l’obbligo di mettere a disposizione le informazioni di cui trattasi sia imposto dal diritto dell’Unione. Esso chiede quindi alla Corte se la nozione di persone che «partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società» di cui all’articolo 14, lettera d), punto ii), della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (6), si riferisca a qualsiasi azionista di una società per azioni e se uno Stato membro sia obbligato a rendere pubblicamente disponibili determinate informazioni su ciascun azionista di una siffatta società conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva. Nel caso in cui tali informazioni debbano essere rese pubblicamente disponibili ai sensi della direttiva 2017/1132, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 14, lettera d), punto ii), di tale direttiva sia valido, alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del diritto alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta.
3. La Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale) chiede inoltre se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (7) (in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretato nel senso che autorizza la messa a disposizione del pubblico di tali informazioni senza imporre alcun obbligo di dimostrare un interesse legittimo al loro ottenimento, al fine di conseguire determinati obiettivi, segnatamente: i) garantire un contesto imprenditoriale trasparente e tutelare gli interessi dei terzi; ii) prevenire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare (8); e iii) fornire le informazioni necessarie per l’applicazione di sanzioni nazionali, internazionali e dell’Unione. A tal riguardo, il giudice del rinvio chiede se tali obiettivi possano ragionevolmente essere conseguiti in modo altrettanto efficace conformemente alla procedura per la richiesta di accesso a informazioni riservate prevista dal diritto lettone (9).
4. Inoltre, il giudice del rinvio chiede se il ragionamento di cui alla sentenza Luxembourg Business Registers (10)– in cui la Corte ha dichiarato l’invalidità dell’obbligo imposto dal diritto dell’Unione in capo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico – possa essere applicato alla pubblicazione di informazioni relative a tutti gli azionisti di una società per azioni, nonostante vi sia una differenza tra il volume delle informazioni e le finalità della loro pubblicazione nelle due situazioni.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione europea
5. L’articolo 7, l’articolo 8 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, i considerando 3, 7 e 8 e gli articoli 14 e 16 della direttiva 2017/1132, nonché gli articoli 5 e 6 del RGPD sono particolarmente rilevanti nel caso di specie.
B. Diritto lettone
6. L’articolo 8 del Komerclikums (codice di commercio) (11) è intitolato «Contenuto delle iscrizioni nel registro delle imprese». Il suo articolo 8, paragrafo 3, punti 3 e 4, prevede quanto segue:
«3. Le informazioni concernenti una società di capitali che devono essere iscritte nel registro delle imprese sono elencate qui di seguito:
(…)
3) nome, cognome, numero di identificazione personale (in assenza del numero di identificazione personale, data di nascita, numero e data di rilascio di un documento d’identità, Paese e autorità che lo ha rilasciato) e funzione esercitata dai membri del consiglio di amministrazione e (se esistente) del comitato di vigilanza della società di capitali;
4) il potere dei membri del consiglio di amministrazione di assumere impegni, disgiuntamente o congiuntamente, a nome della società».
7. L’articolo 12 del codice di commercio, intitolato «Pubblicazione nel registro delle imprese» prevede quanto segue:
«1. Le iscrizioni nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi una volta pubblicate. (…)
(…)».
8. L’articolo 235 del codice di commercio, intitolato «Informazioni da iscrivere nel registro delle imprese», così dispone:
1. Ogni iscrizione nel libro dei soci deve contenere la denominazione della società, il suo numero di iscrizione, l’indirizzo della sua sede legale e, se del caso, le informazioni che indicano se la società è oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza, nonché il titolo del documento «Iscrizione nel libro dei soci», e deve contenere le seguenti informazioni:
1) il numero di riferimento e la data dell’iscrizione;
2) il numero di riferimento della registrazione, utilizzando una numerazione progressiva a contare dalla prima iscrizione nel libro dei soci;
3) i numeri di riferimento relativi alle azioni;
4) i dati relativi agli azionisti;
a) per le persone fisiche, nome, cognome, numero di identificazione personale (in assenza del numero di identificazione personale, data di nascita, numero e data di rilascio di un documento d’identità, Paese e autorità che lo ha rilasciato) e indirizzo presso il quale la persona può essere contattata,
b) per le persone giuridiche e le partnership, la denominazione, il numero di iscrizione e l’indirizzo della sede legale;
5) l’indirizzo di posta elettronica dell’azionista, se quest’ultimo ha chiesto che sia utilizzato dalla società ai fini delle comunicazioni;
6) la categoria, il numero e il valore nominale delle azioni di ciascun azionista, nonché il numero di voti ad esse collegati;
7) lo status relativo al pagamento delle azioni;
8) il rappresentante comune degli azionisti nominato secondo la procedura di cui all’articolo 157 del presente codice, con l’indicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, punti 4 e 5 del presente articolo;
9) informazioni sulle azioni acquisite dalla società stessa, con l’indicazione delle motivazioni dell’acquisto.
(…)».
9. L’articolo 4.10, quinto comma, l’articolo 4.11, primo comma, punto 2, l’articolo 4.15, primo comma, punto 2, lettera b), l’articolo 4.15, primo comma, punto 3, lettera a) e l’articolo 4.15, secondo, terzo e quarto comma del likums «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» (legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lettonia) (12) (in prosieguo: la «legge sul registro delle imprese»), prevedono quanto segue:
«Articolo 4.10 Diritto di accesso alle informazioni contenute nel registro delle imprese
Il registro delle imprese fornisce gratuitamente le informazioni e i documenti contenuti nella parte pubblica del fascicolo di registrazione (articolo 4.15, primo comma) mediante trasmissione dei dati online (compreso il download in blocco).
(…)
Articolo 4.11 Informazioni da pubblicare sul sito internet del registro delle imprese
Il registro delle imprese garantisce che un utente non identificato abbia accesso pubblico sul proprio sito internet alle seguenti informazioni più recenti (aggiornate) concernenti le persone giuridiche e i fatti giuridici iscritti nei registri tenuti dal registro delle imprese:
(…)
2) altre informazioni contenute nel registro.
(…)
Articolo 4.15 Parti pubbliche e non pubbliche del fascicolo di registrazione
La parte pubblica del fascicolo di registrazione comprende:
(…)
2) altre informazioni iscritte nel registro:
(…)
b) le informazioni risultanti dall’iscrizione nel libro dei soci di una società di capitali riguardanti gli azionisti (soci) di tale società (…);
3) i seguenti documenti facenti parte del fascicolo di registrazione:
a) nel registro delle imprese – (…) l’iscrizione nel libro dei soci (…).
I documenti e le informazioni che fanno parte del fascicolo di registrazione e che non sono contemplati nel primo comma del presente articolo sono inclusi nella parte non pubblica del fascicolo di registrazione.
Qualora a un’iscrizione nel registro o a un’informazione registrata sia riconosciuta la natura di informazione riservata o la sua messa a disposizione del...
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