Opinion of Advocate General Martín y Pérez de Nanclares delivered on 21 January 2026.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | General Court (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:T:2026:39 |
| Date | 21 January 2026 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
José MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES
presentate il 21 gennaio 2026 (1)
Causa T‑150/25
Zollamt Österreich
con l’intervento di
G GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]
« Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013 – Decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti – Articolo 34, paragrafi da 3 a 6, del regolamento n. 952/2013 – Cessazione di validità, annullamento e revoca delle decisioni in materia di informazioni tariffarie vincolanti – Articolo 44, paragrafo 4, del regolamento n. 952/2013 – Ricorso avverso una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti – Correzione – Effetto retroattivo di una decisione giurisdizionale »
I. Introduzione
1. La questione degli effetti nel tempo delle norme è un tema classico della dottrina giuridica. Infatti, fin dal diritto romano, si applica il principio generale secondo cui «le norme non hanno effetto retroattivo» (2), in particolare quando sono in gioco norme che sanzionano o limitano i diritti. Si tratta di uno dei fondamenti su cui si basa l’esigenza di certezza del diritto. Per contro, la risposta alla questione degli effetti nel tempo delle decisioni giurisdizionali è meno categorica, in particolare nel caso di decisioni relative all’annullamento di atti giuridici.
2. È proprio questa la questione centrale, e inedita, sollevata dalla presente causa. Tale questione offre infatti al Tribunale l’opportunità di pronunciarsi sugli effetti nel tempo di una decisione adottata da un’autorità giudiziaria nazionale, conformemente all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (3) (in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), in relazione a una decisione in materia di informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: la «decisione ITV»).
3. Una decisione ITV è un documento con il quale le autorità doganali degli Stati membri dell’Unione europea informano gli operatori economici, su loro richiesta, in ordine alla voce doganale (prevista dalla nomenclatura doganale) nella quale dovrebbe essere classificata una merce allorché questi ne prevedano l’importazione o l’esportazione. Tale informazione, che presuppone l’interpretazione della nomenclatura combinata delle merci, consente agli operatori economici di prevedere i dazi doganali (cui possano essere assoggettati) nonché di calcolare l’importo delle restituzioni all’esportazione (di cui essi possano beneficiare nell’ambito della politica agricola comune) (4).
4. L’introduzione di tale prassi aveva lo scopo di garantire una certa certezza del diritto agli operatori economici nell’esercizio della loro attività, ma anche di facilitare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale dell’Unione (5).
5. La controversia di cui al procedimento principale è tra un operatore economico e lo Zollamt Österreich (ufficio doganale austriaco; in prosieguo: l’«ufficio doganale») relativamente a una decisione ITV. Le due parti nel procedimento principale, infatti, sono in disaccordo sulla classificazione tariffaria di una merce commercializzata dall’operatore economico.
6. Il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria), accogliendo la richiesta dell’operatore economico, ha modificato la decisione ITV.
7. Adito con un ricorso per cassazione («Revision»), il giudice del rinvio chiede se la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) abbia effetto ex tunc.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
8. Il considerando 26 del codice doganale dell’Unione enuncia che «[a]l fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni».
9. L’articolo 33 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni relative alle [ITV]», prevede, al suo paragrafo 1, che «[l]e autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a [ITV]».
10. L’articolo 34 di detto codice, intitolato «Gestione di decisioni relative a [ITV]», dispone quanto segue:
«1. Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:
a) dell’adozione di una modifica delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b);
b) dell’adozione delle misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4,
con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure.
(...)
3. La cessazione della validità delle decisioni ITV (…) non ha effetto retroattivo.
4. In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27, le decisioni ITV (…) vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
5. Le decisioni ITV (…) sono revocate a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 28. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.
6. Le decisioni ITV (...) non possono essere modificate.
(...)»
11. L’articolo 43 dello stesso codice prevede che «[g]li articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie».
12. Ai sensi dell’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Diritto di ricorso»:
«1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.
(...)
2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo (...);
b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente (...)
(...)
4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali».
13. Ai sensi dell’articolo 45 di detto codice, intitolato «Sospensione dell’applicazione»:
«1. La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.
2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.
(...)»
B. Diritto austriaco
14. L’articolo 279 del Bundesabgabenordnung (codice federale delle imposte, in prosieguo: il «BAO») è così formulato:
«1. Salvo che nei casi previsti all’articolo 278, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) è sempre tenuto a statuire nel merito mediante sentenza. Esso è autorizzato a sostituire la propria opinione a quella dell’amministrazione tributaria sia nel dispositivo sia per quanto riguarda la motivazione, e a modificare di conseguenza in qualsiasi senso la decisione impugnata, ad annullarla o a respingere il ricorso avverso la decisione in quanto infondato.
2. L’annullamento della decisione impugnata riporta il procedimento nella fase in cui si trovava prima dell’adozione di tale decisione.
(...)»
III. Fatti all’origine della controversia e domanda di pronuncia pregiudiziale
15. Il 27 ottobre 2022, l’ufficio doganale ha emesso, su richiesta della società G GmbH, una decisione ITV per un prodotto denominato «laccio emostatico monouso», che ha classificato nel codice delle merci 4008 2190 00, con un periodo di validità designato dal 27 ottobre 2022 al 26 ottobre 2025.
16. Il 22 novembre 2022, G ha presentato un ricorso avverso tale decisione adducendo che la classificazione tariffaria non era corretta sotto il profilo del suo contenuto. L’ufficio doganale ha respinto tale ricorso.
17. Con decisione del 12 marzo 2024, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha accolto il ricorso presentato da G e ha modificato la decisione ITV impugnata, indicando che la merce oggetto del procedimento doveva essere classificata nel codice delle merci 4014 9000 00.
18. L’ufficio doganale ha presentato ricorso per cassazione («Revision») contro la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). Esso sostiene che, con la sua decisione, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze), basandosi sull’articolo 279 del BAO, abbia inteso modificare con effetto retroattivo la decisione ITV, cosa che non sarebbe consentita dal codice doganale dell’Unione, in particolare dal suo articolo 34, paragrafi 3 e 6. Inoltre, non ricorrerebbero, nel caso di specie, le condizioni per un annullamento retroattivo di una ITV, quali previste dall’articolo 27, paragrafo 1, di detto codice.
19. Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 279, paragrafo 1, del BAO, il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) è autorizzato a sostituire la propria opinione a quella dell’amministrazione tributaria sia nel dispositivo sia per quanto riguarda la motivazione, e a modificare di conseguenza la decisione impugnata, ad annullarla o a respingere il ricorso avverso la decisione in quanto infondato. Inoltre, ai sensi dell’articolo 279 del BAO, la decisione del Bundesfinanzgericht (Corte federale delle finanze) di...
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