Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 22 January 2026.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2026:35
Date22 January 2026

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 22 gennaio 2026 (1)

Causa C583/24 [Tagu] (i)

Procedimento penale

contro

DZ,

con l’intervento di

Openbaar Ministerie

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 – Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 49, paragrafo 3 – Proporzionalità delle pene – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione »






I. Introduzione

1. La presa in considerazione, da parte delle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione, del principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (3), ha già fatto scorrere fiumi di inchiostro, fenomeno certamente amplificato dal silenzio della decisione quadro 2002/584 su tale punto (4).

2. Infatti, tale decisione quadro non contiene alcun requisito espresso quanto al rispetto, da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri, del principio di proporzionalità nel suo ambito di applicazione (5). Per ovviare a tale silenzio, detto requisito è stato formulato nei diversi manuali relativi all’emissione e all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (6) nonché dal Parlamento europeo (7).

3. Nel suo manuale del 2023, la Commissione afferma infatti che un mandato d’arresto europeo «dovrebbe sempre essere proporzionato allo scopo perseguito» (8). In tale prospettiva, le autorità giudiziarie emittenti «dovrebbero considerare (...) la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all’emissione di un [mandato d’arresto europeo]», in quanto tali misure potrebbero essere «efficaci ma meno coercitive». Più in generale, la Commissione sottolinea che «effettuare una verifica della proporzionalità prima dell’emissione di un [mandato d’arresto europeo] può rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri», il che contribuisce «al funzionamento efficace del [mandato d’arresto europeo] in tutta l’Unione [europea]» (9).

4. Sebbene non sia menzionato esplicitamente nella decisione quadro 2002/584, il requisito di proporzionalità è quindi insito nel procedimento di consegna istituito da tale decisione quadro. D’altronde, non potrebbe essere diversamente poiché, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, TUE, «[i]n virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati». Pertanto, alla luce delle conseguenze del mandato d’arresto europeo sui diritti delle persone ricercate e al fine di garantire l’efficacia e la celerità dei procedimenti di consegna, è particolarmente importante che le autorità giudiziarie emittenti valutino in ciascun caso con attenzione e con una certa cautela se un siffatto mandato sia necessario.

5. Anche la Corte, sotto l’impulso di diversi suoi avvocati generali (10), ha evidenziato la necessità di un controllo di proporzionalità da parte dell’autorità giudiziaria emittente. Infatti, secondo la Corte, poiché l’emissione di un mandato d’arresto europeo può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo e, quindi, rischia di lederne la libertà personale, spetta all’autorità giudiziaria che prevede di emettere un mandato d’arresto europeo esaminare la proporzionalità dell’emissione di cui trattasi, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (11). A tale riguardo, la Corte sembra distinguere a seconda che un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini di un’azione penale oppure ai fini dell’esecuzione di una pena, poiché essa ha precisato che, in quest’ultima ipotesi, la proporzionalità di tale mandato risulta dalla condanna pronunciata, la quale, come emerge dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi (12).

6. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che tale autorità sia tenuta ad esaminare la proporzionalità del mandato d’arresto europeo che essa deve eseguire (13).

7. D’altronde, la Commissione sottolinea nel suo manuale del 2023 che la verifica della proporzionalità di un mandato d’arresto europeo spetta soltanto all’autorità giudiziaria emittente. Essa rileva, a tale riguardo, che la decisione quadro 2002/584 «non prevede la possibilità che lo Stato membro di esecuzione valuti la proporzionalità di un [mandato d’arresto europeo]». Secondo tale istituzione, ciò è «conforme al principio del reciproco riconoscimento». Qualora, tuttavia, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione nutra seri dubbi sulla proporzionalità di un mandato d’arresto europeo, è opportuno che tale autorità e l’autorità giudiziaria emittente «si contattino direttamente» al fine di trovare «una soluzione più adeguata» (14). Secondo la Commissione, situazioni del genere dovrebbero verificarsi soltanto «in circostanze eccezionali» (15).

8. Fatte queste precisazioni, occorre anzitutto sottolineare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale invita la Corte ad esaminare sotto un particolare profilo la problematica relativa alla proporzionalità nell’ambito del meccanismo di consegna, anche se, come spiegherò più avanti, la ripartizione delle verifiche che devono essere effettuate, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie di emissione e di esecuzione è parimenti al centro del dibattito giuridico.

9. Tale domanda porterà quindi la Corte a pronunciarsi sulla questione se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa e, in caso affermativo, a quali condizioni, rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà qualora essa ritenga che la consegna della persona ricercata comporterebbe un rischio di violazione del principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (16). In questa prospettiva, ad essere rilevante non è tanto la verifica del rispetto del principio di proporzionalità nella fase di emissione del mandato d’arresto europeo, quanto piuttosto la verifica del rispetto di detto principio nella fase di esecuzione di tale mandato, poiché si tratta della pena pronunciata nello Stato membro di emissione e il mandato d’arresto europeo è soltanto lo strumento procedurale utilizzato per pervenire all’esecuzione di tale pena (17).

10. Più precisamente, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (18).

11. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di DZ in merito a un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva definitiva della durata di sette anni per un reato consistente nell’introduzione in Romania di stupefacenti «a rischio e ad alto rischio».

12. In tale contesto, occorrerà stabilire se, ed eventualmente in quale misura e a quali condizioni, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna di DZ qualora ritenga che una siffatta pena sia sproporzionata e che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo violerebbe quindi il principio di proporzionalità delle pene, sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. In particolare, tale autorità è tenuta ad effettuare un esame in due fasi al fine di poter rifiutare detta consegna sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584? E, in caso affermativo, quale contenuto concreto deve presentare ciascuna delle due fasi di tale esame?

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Il 9 gennaio 2024 la Judecătoria Constanța (Tribunale di primo grado di Constanța, Romania) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di DZ. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di tale mandato in qualità di autorità giudiziaria di esecuzione. Detto giudice ritiene che non possa essere invocato alcuno dei motivi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584.

14. Il mandato d’arresto europeo è volto all’esecuzione di una pena detentiva della durata di sette anni, divenuta definitiva in forza di una decisione della Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Constanța, Romania), del 20 dicembre 2023, a seguito di un procedimento nel quale DZ è comparso personalmente (19). Il giudice del rinvio afferma che da detto mandato risulta che tale condanna è stata inflitta per l’importazione illecita in Romania, commessa da DZ insieme alla sua consorte, di tre grammi di cannabis e di quattro pillole contenenti metilenediossimetanfetamina (MDMA). Tale giudice precisa che detta condotta è punita in Romania in forza...

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