Opinion of Advocate General Bobek delivered on 26 November 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:971
Date26 November 2020
Celex Number62019CC0307
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 26 novembre 2020 (1)

Causa C307/19

Obala i lučice d.o.o.

contro

NLB Leasing d.o.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio della Repubblica di Croazia)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Nozione di “materia civile e commerciale” — Notificazione o comunicazione di atti “giudiziari” o “extragiudiziali” — “Organi mittenti” non designati — Notaio che emette un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico” — Competenza “speciale” o “esclusiva” per il parcheggio su una via pubblica»






I. Introduzione

1. La ricorrente è un ente privato a cui è affidata la gestione dei parcheggi pubblici a Zara (Croazia). Essa ha effettuato un controllo su un’autovettura di proprietà della convenuta che si trovava parcheggiata su una via pubblica in uno stallo di sosta segnalato. Su detta autovettura non era esposto alcun biglietto di parcheggio. La ricorrente ha emesso un biglietto giornaliero che la convenuta non ha mai pagato. La ricorrente ha pertanto avviato un procedimento di esecuzione forzata per mezzo di un mandato di esecuzione emesso da un notaio in Croazia e notificato alla convenuta in Slovenia.

2. La presente causa costituisce l’ennesimo episodio di una saga procedurale divenuta ora piuttosto complessa in materia di biglietti di parcheggio non pagati e di notai (2). Il fulcro del problema sembra essere una certa doppia privatizzazione compiuta dal legislatore croato, a livello cioè sia della gestione che dell’esecuzione. Da un lato, una questione comunemente percepita in altri Stati membri come amministrativa è affidata a enti privati. Dall’altro, la conseguente esecuzione di un siffatto credito è destinata ad essere di competenza non delle autorità giurisdizionali, bensì, almeno in prima istanza, dei notai.

3. Ciò non provoca soltanto difficoltà in relazione all’intera struttura. Crea anche frizioni tassonomiche nell’ambito degli strumenti di diritto privato dell’Unione. È in tale contesto che il Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio della Repubblica di Croazia), dopo che due giudici nazionali si sono dichiarati incompetenti a conoscere della controversia, è investito di un conflitto di competenza in relazione all’opposizione a tale mandato di esecuzione emesso da notaio.

4. Detto giudice del rinvio chiede, in particolare, indicazioni per quanto riguarda (i) il criterio che consente di stabilire quando una controversia rientri nella «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 (3) (in prosieguo: il «regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione») e del regolamento (UE) n. 1215/2012 (4) (in prosieguo: il «regolamento di Bruxelles rifuso»); (ii) la possibilità per i notai in Croazia di trasmettere mandati di esecuzione a persone residenti in altri Stati membri nell’ambito del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione; e (iii) lo specifico criterio di competenza che potrebbe far rientrare tale controversia nell’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento di Bruxelles rifuso.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento di Bruxelles rifuso

5. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di Bruxelles rifuso così recita:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

6. L’articolo 4 di tale regolamento prevede la norma dello «Stato di domicilio», in base a cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Tuttavia, l’articolo 5 del medesimo regolamento stabilisce che una siffatta persona può, a titolo di deroga, essere parimenti convenuta davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro, ma «solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7. L’articolo 7 del regolamento di Bruxelles rifuso, compreso in una sezione intitolata «Competenze speciali», è così formulato:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

8. L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di Bruxelles refuso prevede che abbiano una competenza esclusiva «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

2. Regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione

9. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione definisce l’ambito di applicazione del regolamento e così recita:

«1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)».

10. L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Organi mittenti e riceventi», è così formulato:

«1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati “organi mittenti”, competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

(…)

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche di tali informazioni».

11. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione stabilisce che «[g]li atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2».

12. La notificazione o la comunicazione di «atti giudiziari» tramite i servizi postali degli Stati membri può essere effettuata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione. La notificazione o la comunicazione di «atti extragiudiziari» è disciplinata dall’articolo 16 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione, in base al quale detti atti «possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento».

B. Diritto croato

1. Decisione in materia di organizzazione del municipio di Zara

13. L’Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru («Glasnik Grada Zadra» n. 4/2011) (decisione in materia di organizzazione e riscossione dei diritti di parcheggio nella città di Zara; in prosieguo: la «decisione in materia di organizzazione») stabilisce le zone di sosta, l’arco di tempo durante il quale lo stazionamento su strada è a pagamento e la tariffa oraria di parcheggio. L’articolo 2 di tale decisione definisce i parcheggi pubblici come «aree pubbliche per la sosta e il parcheggio dei veicoli». L’articolo 4 stabilisce che i parcheggi pubblici sono segnalati come tali, in conformità alla legge sulla sicurezza stradale.

14. In forza dell’articolo 5 della decisione in materia di organizzazione, la segnaletica dei parcheggi pubblici viene realizzata dal gestore del parcheggio, sotto la supervisione dell’ufficio competente dell’autorità municipale. L’articolo 6 della medesima decisione determina «i termini e le condizioni generali del contratto per l’utilizzo dei parcheggi», indicando giorni e orari in corrispondenza dei quali deve essere pagata la tariffa di parcheggio. L’articolo 7 della decisione in materia di organizzazione stabilisce infine che, sostando o parcheggiando il veicolo su un’area di parcheggio pubblica, il conducente o proprietario del veicolo accetta i termini e le condizioni generali di parcheggio e conclude così un contratto con il gestore del parcheggio.

2. Decisione relativa alla nomina di Zara

15. La gestione e la manutenzione di parcheggi, autosilo pubblici e terminali stradali nella città di Zara sono disciplinate dall’Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Zadra (decisione sulle attività municipali della città di Zara) («Glasnik Grada Zadra» n. 16/2009). L’articolo 3, paragrafo 15, lettera a), della medesima decisione affida alla ricorrente la manutenzione e la gestione di parcheggi, autosilo pubblici e terminali stradali.

III. Fatti, procedimento...

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