Opinion of Advocate General Hogan delivered on 26 November 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:973
Celex Number62018CC0572
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 November 2020

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 26 novembre 2020(1)

Causa C572/18 P

thyssenKrupp Electrical Steel GmbH,

thyssenKrupp Electrical Steel Ugo

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Unione doganale — Conclusioni del gruppo di esperti in materia doganale — Regolamento (UE) n. 952/2013 — Articolo 211, paragrafo 6 — Autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati — Esame delle condizioni economiche — Carattere vincolante delle conclusioni del gruppo di esperti in materia doganale — Atto non impugnabile»






I. Introduzione

1. Con la presente impugnazione, le ricorrenti chiedono alla Corte l’annullamento dell’ordinanza del 2 luglio 2018, thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione (2) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso delle ricorrenti. Tale ricorso era diretto contro alcune cosiddette «conclusioni» formulate dalla Commissione.

2. La presente controversia è incentrata sulla questione se la conclusione cui è pervenuta la Commissione, secondo la quale «le condizioni economiche sono rispettate» (3) nell’ambito di un regime doganale relativo all’autorizzazione del cosiddetto «perfezionamento attivo», costituisca un atto destinato a produrre effetti giuridici, impugnabile ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE.

3. Il «regime di perfezionamento attivo» è oggetto degli articoli da 256 a 258 del codice doganale e comporta un regime che consente di sospendere i dazi all’importazione, l’IVA e le altre imposizioni o misure di politica commerciale in occasione dell’importazione di merci nell’Unione da paesi terzi. I prodotti risultanti da tale trasformazione sono poi riesportati o immessi in libera pratica nell’Unione, in quest’ultimo caso con dazi pagati sulle materie prime inizialmente importate o sui prodotti trasformati. L’applicazione del suddetto regime è subordinata all’autorizzazione da parte delle autorità doganali.

4. Nell’ambito del presente procedimento è stata presentata una domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo per alcuni tipi di acciaio elettrico a grani orientati (in prosieguo: «GOES») di origine giapponese che sono stati oggetto di misure antidumping istituite dalla Commissione europea (4). Le misure antidumping riguardavano l’importazione di tali materiali a un prezzo inferiore al prezzo minimo all’importazione che era stato fissato. La concessione dell’autorizzazione di perfezionamento attivo nel caso di specie avrebbe avuto come conseguenza che l’importatore non avrebbe dovuto versare dazi antidumping né fornire la prova che il dumping fosse stato eliminato.

5. Pertanto, forse non sorprende affatto che alla concessione di tale autorizzazione si siano opposti strenuamente i concorrenti europei produttori di GOES. Essi sostengono che una siffatta autorizzazione equivarrebbe a eludere le procedure previste dal regolamento di esecuzione che prevede tali misure antidumping. Tuttavia, la questione che si pone nell’ambito della presente impugnazione è se tali concorrenti possano continuare a contestare la validità delle suddette conclusioni della Commissione nel presente procedimento o se essi debbano limitarsi piuttosto a impugnare l’autorizzazione di perfezionamento attivo concessa dall’autorità doganale nazionale dinanzi ai giudici nazionali del proprio paese (5). Ciò dipende dalla questione se le conclusioni della Commissione fossero destinate a produrre effetti giuridici e, in caso affermativo, rimane aperta l’ulteriore questione se l’atto riguardasse direttamente e individualmente le ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

6. I criteri che occorre applicare per stabilire se un atto miri a produrre effetti giuridici non sono affatto nuovi e figurano al punto 28 dell’ordinanza impugnata. Tuttavia, e nonostante il fatto che la Corte, nella sua sentenza Friesland Coberco Dairy Foods (6), abbia interpretato una disposizione (7) che è quasi identica a quella dell’articolo 259, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015 (8), disposizione in discussione nella presente causa, sussistono dubbi sulla questione se le conclusioni sulle condizioni economiche costituiscano un atto giuridico vincolante, non da ultimo a causa di una prassi amministrativa della Commissione e degli Stati membri che stabilisce l’esatto contrario della posizione assunta attualmente dalla Commissione. Si osserverà al riguardo che, nella sentenza Friesland Coberco, la Corte ha dichiarato che la formula secondo cui le autorità doganali nazionali dovevano «prendere in considerazione» le conclusioni del comitato del codice doganale non comportava che le conclusioni di quest’ultimo avessero carattere vincolante per le autorità doganali nazionali (9). Nel caso di specie si pone una questione di interpretazione legislativa molto simile.

7. Di fatto, pertanto, la presente impugnazione fornirà alla Corte l’occasione di riconsiderare nuovamente la sua posizione su ciò che costituisce un atto vincolante ai fini di qualsiasi ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Prima di esaminare tali questioni è tuttavia necessario, anzitutto, illustrare le disposizioni giuridiche pertinenti. Poiché le ricorrenti si basano sulla modifica legislativa intervenuta dopo la sentenza Friesland Coberco, occorre fare riferimento al contesto normativo esistente al momento della soluzione di tale causa, nonché agli ulteriori sviluppi rilevanti per la presente causa.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Normativa vigente all’atto della decisione della causa Friesland Coberco

a) Regolamento n. 2913/92

8. L’articolo 130 del regolamento n. 2913/92 (10) descriveva il regime della trasformazione sotto controllo doganale, che consentiva di immettere in libera pratica i prodotti risultanti da tali operazioni all’aliquota dei dazi all’importazione loro propri. Conformemente all’articolo 132, doveva essere richiesta un’autorizzazione.

9. L’articolo 133 del regolamento n. 2913/92 (11) enunciava le condizioni richieste per la concessione di una siffatta autorizzazione:

«L’autorizzazione è concessa soltanto:

(...)

e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un’attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche). I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato».

10. Gli articoli da 247 a 249 del regolamento n. 2913/92 descrivevano il ruolo del comitato del codice doganale assistendo la Commissione ai sensi del regolamento. L’articolo 249 del regolamento n. 2913/92 così dispone:

«Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro».

b) Regolamento n. 2454/93

11. L’articolo 502 e l’articolo 504 del regolamento n. 2454/93 (12) facevano parte della sezione «Condizioni economiche». Entrambi riguardavano il ruolo delle autorità doganali nazionali in sede di esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale. L’articolo 502, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 sanciva:

«L’autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6».

12. L’articolo 504, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 2454/93 prevedeva quanto segue:

«1. Qualora venga avviato un esame a norma dell’articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell’esame già eseguito.

(...)

4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.

(...)».

2. Diritto applicabile al caso di specie

a) Codice doganale

13. Occorre poi esaminare le disposizioni della rifusione del codice doganale. Ai sensi dell’articolo 210 del codice doganale, le merci possono essere vincolate a regimi speciali, tra i quali quello di perfezionamento attivo.

14. L’articolo 211 del codice doganale elenca, da un lato, al paragrafo 1, i regimi per i quali è richiesta l’autorizzazione e, dall’altro, ai paragrafi da 4 a 6, tratta delle condizioni supplementari che devono essere soddisfatte, in particolare, per la concessione di un’autorizzazione di perfezionamento attivo. Ai sensi di tali disposizioni di legge:

«1. È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per:

a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;

(...)

4. Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

b) gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

5. Salvo prova contraria o qualora le condizioni economiche siano da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione ai sensi del paragrafo 4, lettera b).

6. Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione, viene effettuato un esame delle condizioni economiche a livello dell’Unione».

15. L’articolo 212 del codice doganale, rubricato «Delega di potere», così dispone:

«Alla...

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