Opinion of Advocate General Hogan delivered on 20 January 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:37
Date20 January 2021
Celex Number62019CC0872
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 20 gennaio 2021 (1)

Causa C872/19 P

Repubblica bolivariana del Venezuela

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) 2017/2063 – Articoli 2, 3, 6 e 7 – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Incidenza diretta – Motivo di ordine pubblico – Nozione di “persona giuridica” – Stato terzo – Irricevibilità»






I. Introduzione

1. Il deteriorarsi delle condizioni politiche ed economiche nella Repubblica bolivariana del Venezuela ha dato vita a una situazione in cui i comuni principi democratici, dello Stato di diritto e relativi ai diritti umani risultano fortemente compromessi. In tale contesto, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso, sin dal 2017, di adottare una serie di misure restrittive (sanzioni). Tali misure restrittive impongono divieti di esportazione per quanto concerne la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di talune attrezzature militari e altre attrezzature (come veicoli antisommossa o veicoli utilizzati per il trasferimento di prigionieri) in Venezuela. Dai considerando delle decisioni e dei regolamenti attuativi di tali misure restrittive risulta che il Consiglio temeva che dette attrezzature potessero essere utilizzate a fini di repressione interna e di soppressione generale delle proteste democratiche legittime all’interno di tale Stato. Siffatte misure si estendevano anche alla prestazione di servizi tecnici, di intermediazione o finanziari connessi alla fornitura di tali attrezzature. Esse prevedono altresì la possibilità di assoggettare a divieti di viaggio talune persone fisiche nominativamente individuate e di imporre misure di congelamento di beni nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nominativamente designati. Tuttavia, siffatte misure individuali specifiche non sono oggetto del presente procedimento.

2. Il presente procedimento concerne, piuttosto, il tentativo della Repubblica bolivariana del Venezuela di contestare la fondatezza di alcune di tali misure restrittive. Ciò solleva immediatamente la questione, molto più ampia, se uno Stato che non è membro dell’Unione sia legittimato ad adire il giudice dell’Unione con un ricorso di tale natura. Benché tali questioni possano essere considerate attinenti ad aspetti importanti e potenzialmente delicati di diritto internazionale pubblico, sul piano più specifico del diritto dell’Unione le questioni che richiedono una soluzione nell’ambito della presente impugnazione possono ridursi alle seguenti: i) se la Repubblica bolivariana del Venezuela sia una «persona giuridica» ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, ii) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se le misure imposte riguardino direttamente (2) la Repubblica bolivariana del Venezuela, in modo tale da conferirle la legittimazione ad agire necessaria per contestare la validità delle misure restrittive ai sensi dell’articolo 263 TFUE (3).

3. La presente causa riguarda, quindi, un’impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Repubblica bolivariana del Venezuela (in prosieguo: la «ricorrente») avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio (T‑65/18, EU:T:2019:649; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In tale sentenza, il Tribunale ha statuito che la ricorrente non aveva dimostrato di essere direttamente interessata dalle misure in questione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Di conseguenza, la stessa non godeva della legittimazione necessaria per proporre il suo ricorso di annullamento che, per tale motivo, è stato dichiarato irricevibile.

4. La ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il criterio dell’incidenza diretta di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce della sentenza del 13 settembre 2018, Almaz-Antey Air and Space Defence/Consiglio (T‑515/15, non pubblicata, EU:T:2018:545; in prosieguo: la «sentenza Almaz-Antey»). L’impugnazione di cui trattasi offre quindi alla Corte un’occasione unica per pronunciarsi sull’applicazione dei criteri di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE a un ricorso di annullamento proposto da uno Stato terzo avverso misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea in considerazione della situazione in tale Stato. Per quanto riguarda l’impugnazione di cui trattasi, occorre quindi esaminare, come ho già osservato, se, nell’ambito del presente procedimento, la ricorrente sia o meno una «persona giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, in caso affermativo, se essa sia anche direttamente interessata dalle misure restrittive in questione.

II. Contesto normativo e fatti all’origine della controversia

5. Il 13 novembre 2017, il Consiglio ha adottato il regolamento 2017/2063 sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nonché la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (4).

6. L’articolo 2 del regolamento 2017/2063 precisa che è vietato fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (5).

7. L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento 2017/2063 stabiliscono altresì che è vietato vendere, fornire o esportare attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna quali armamenti, munizioni, veicoli antisommossa, veicoli utilizzati per il trasferimento di prigionieri nonché sostanze esplosive, e fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria o altri servizi connessi a tali attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o per un uso in detto paese.

8. L’articolo 4 del regolamento 2017/2063 prevede che, in deroga agli articoli 2 e 3 di tale regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare talune operazioni, alle condizioni che essi ritengono appropriate.

9. A meno che le autorità competenti degli Stati membri non abbiano preventivamente rilasciato un’autorizzazione, gli articoli 6 e 7 e l’allegato II del regolamento 2017/2063 vietano di vendere, fornire o esportare apparecchiature, tecnologie o software di ispezione di pacchetti, intercettazione delle reti, controllo, interferenze e riconoscimento vocale, nonché di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assistenza finanziaria e altri servizi connessi a tali apparecchiature, tecnologie e software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o per un uso in detto paese.

10. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2017/2063 stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano l’autorizzazione ai fini della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione, direttamente o indirettamente, delle apparecchiature, tecnologie o software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o per un uso in detto paese se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

11. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/2063 dispone che, a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato non abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, è vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

12. Gli articoli da 8 a 11 e gli allegati IV e V del regolamento 2017/2063 prevedono altresì il congelamento delle risorse finanziarie appartenenti a determinate persone fisiche e giuridiche, entità o organismi e il divieto di mettere a disposizione dette risorse a tali soggetti, fatte salve talune eccezioni. L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento 2017/2063 dispone che «[l]’elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi» (6).

13. Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 2017/2063, i suddetti divieti si applicano:

«a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione».

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2018, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso il regolamento 2017/2063, nella parte in cui le sue disposizioni la riguardavano. Il Tribunale ha ritenuto che, nella parte in cui era diretto contro il regolamento 2017/2063, il...

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