Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 11 March 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:200
Date11 March 2021
Celex Number62020CC0066
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate l’11 marzo 2021 (1)

Causa C66/20

XK,

con l’intervento di:

Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trento (Italia)]

«Questione pregiudiziale – Legittimazione ex articolo 267 TFUE – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Autorità di emissione – Autorità amministrativa designata come pubblico ministero nei procedimenti penali relativi a reati fiscali – Obbligo di convalida giudiziaria»






1. Ci si chiede se un’autorità amministrativa tedesca (2), legittimata dal diritto nazionale ad esercitare i diritti e le responsabilità del pubblico ministero in relazione a determinati reati, possa emettere un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«OEI») indipendentemente dalla convalida richiesta dall’articolo 2, lettera c), punto ii) della direttiva 2014/41/UE (3).

2. Questo è, in breve, il dubbio sollevato alla Corte da una procura italiana (4) dopo aver ricevuto un OEI emesso da una autorità tedesca, sul cui riconoscimento e sulla cui esecuzione è chiamata a decidere. In via preliminare, prima di chiarire tale dubbio, occorre risolvere la questione se la Procura di Trento sia legittimata a ricorrere al meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE.

3. La Corte deve esaminare, quindi, nuovamente, il carattere «giudiziario» del pubblico ministero (5), ora da un punto di vista inconsueto. Essa deve decidere: a) se tale istituzione abbia il potere di sollevare questioni pregiudiziali nell’ambito dell’OEI (6); b) se un organo amministrativo al quale il diritto nazionale conferisce poteri propri del pubblico ministero, al fine di perseguire taluni illeciti, possa essere equiparato ad esso, sempre nell’ambito degli OEI.

I. Contesto normativo

A. Il diritto dell’Unione. Direttiva 2014/41

4. I considerando 12 e 15 dispongono quanto segue:

«(12) Quando emette un OEI, l’autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta). La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell’articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(...)

(15) È opportuno attuare la presente direttiva tenendo conto della direttiva 2010/64/UE [(7)], della direttiva 2012/13/UE [(8)] e della direttiva 2013/48/UE [(9)] (...) che riguardano i diritti procedurali nei procedimenti penali».

5. L’articolo 1 («[OEI] e obbligo di darvi esecuzione») dispone quanto segue:

«1. L’[OEI] è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

2. Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva.

(…)».

6. L’articolo 2, lettera c), definisce l’«autorità di emissione» nei seguenti termini:

«i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI».

7. L’articolo 6 («Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI») dispone quanto segue:

«1. L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI».

8. L’articolo 9 («Riconoscimento ed esecuzione») dispone quanto segue:

«1. L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.

2. L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3. Se riceve un OEI non emesso da un’autorità di emissione come specificato all’articolo 2, lettera c), l’autorità di esecuzione lo restituisce allo Stato di emissione.

(…)».

9. L’articolo 11 enumera i «[m]otivi di non riconoscimento o di non esecuzione».

B. Diritto nazionale

1. Il diritto tedesco. Abgabenordnung (codice tributario)

10. L’articolo 386 dispone quanto segue:

«1. Se si sospetta un reato tributario, l’autorità fiscale indaga sui fatti. Ai fini della presente sezione, per autorità fiscale si intende l’“Hauptzollamt” [ufficio doganale principale], il “Finanzamt” [ufficio fiscale], il “Bundeszentralamt für Steuern” [ufficio federale centrale per le imposte] e la “Familienkasse” [cassa per la famiglia].

2. L’autorità fiscale conduce le indagini autonomamente nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 399, paragrafo 1, e agli articoli 400 e 401 se i fatti

1) configurano unicamente un reato tributario o

2) violano allo stesso tempo altre leggi penali e la violazione riguarda le imposte sul culto o altre imposte legali connesse a basi imponibili, basi imponibili per terreni e fabbricati o importi delle imposte.

3. Il paragrafo 2 non si applica quando nei confronti dell’accusato è stato emesso ordine di arresto od ordine di reclusione.

4. L’autorità fiscale può in qualsiasi momento trasferire il procedimento penale al pubblico ministero. Il pubblico ministero può avocare a sé il procedimento penale in qualsiasi momento. In entrambi i casi il pubblico ministero può, d’intesa con l’autorità fiscale, trasferire nuovamente il procedimento penale all’autorità fiscale».

11. L’articolo 399, paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Quando conduce le indagini autonomamente, ai sensi dell’articolo 386, paragrafo 2, l’autorità fiscale esercita i poteri e i doveri spettanti al pubblico ministero nelle indagini».

12. Il 14 marzo 2017 la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l’Unione europea ha notificato la seguente dichiarazione con riferimento agli OEI emessi dalle autorità amministrative tedesche:

«A norma dell’articolo 2, lettera c), della direttiva [2014/41] le richieste provenienti dalle autorità amministrative tedesche devono normalmente essere convalidate dal pubblico ministero presso la Corte regionale nel cui distretto si trova l’autorità amministrativa. Tuttavia, i Länder sono liberi di assegnare la competenza per la convalida ad una Corte o di regolare altrimenti la giurisdizione locale della convalida da parte del pubblico ministero. Le richieste provenienti dalle autorità fiscali tedesche che sono abilitate a condurre un’indagine criminale in modo autonomo in base all’articolo 386, paragrafo 2, del codice tributario non hanno bisogno di convalida da parte di una autorità giudiziaria o di una Corte. In tal caso le autorità fiscali esercitano i diritti e le responsabilità del pubblico ministero in base all’articolo 399, paragrafo 1, del codice tributario (...) ed esse stesse agiscono come autorità giudiziaria ai fini dell’articolo 2, lettera c), della direttiva [2014/41]».

2. Il diritto italiano. Decreto legislativo n. 108/17 (10)

13. L’articolo 4, comma 1, di tale decreto dispone che «[i]l procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento dell’ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall’autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta...

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