Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 March 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:218
Date18 March 2021
Celex Number62019CC0848
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 18 marzo 2021 (1)

Causa C848/19 P

Repubblica federale di Germania

contro

Repubblica di Polonia,

Commissione europea

«Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Articolo 194, paragrafo 1, TFUEDirettiva 2009/73/CE – Domanda dell’autorità tedesca (Bundesnetzagentur) diretta alla modifica delle condizioni di deroga alle norme dell’Unione relativi alla gestione del gasdotto OPAL – Decisione della Commissione relativa alla modifica delle condizioni di deroga alle norme dell’Unione – Principio di solidarietà energetica»






1. La Repubblica federale di Germania impugna la sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 (2), che ha annullato una decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2016, con la quale sono state modificate le condizioni (contenute in una precedente decisione) di esenzione del gasdotto OPAL (3) dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alle tariffe (4).

2. Il Tribunale ha annullato la decisione controversa, ritenendo che essa fosse stata adottata «in violazione del principio di solidarietà energetica, come formulato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE».

3. La Commissione, convenuta dinanzi al Tribunale, non ha impugnato la sentenza, nonostante l’annullamento della sua decisione. Lo ha invece fatto la Repubblica federale di Germania, argomentando, in via principale, che la solidarietà energetica è solo un concetto di carattere politico e non un criterio giuridico da cui possano derivare direttamente diritti e obblighi per l’Unione o per gli Stati membri.

4. La Polonia, la Lettonia e la Lituania sostengono l’interpretazione del Tribunale. A loro avviso, la solidarietà energetica è un principio che può servire da parametro per il controllo giurisdizionale delle norme di diritto derivato e delle decisioni in materia di energia.

5. L’impugnazione comporta quindi che la Corte debba pronunciarsi sull’esistenza del principio di solidarietà energetica ed eventualmente sulla sua natura e portata (5).

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6. L’articolo 194, paragrafo 1, TFUE dispone quanto segue:

«Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a) garantire il funzionamento del mercato dell’energia,

b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,

c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

d) promuovere l’interconnessione delle reti energetiche».

7. Le norme comuni sul mercato del gas e dell’energia elettrica sono contenute nella direttiva 2009/73/CE (6). L’articolo 32 di quest’ultima, identico all’articolo 18 della direttiva 2003/55, riguarda l’accesso dei terzi e prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti [gas naturale liquefatto; in prosieguo: il “GNL”], basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2. I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità».

8. L’articolo 36 della direttiva 2009/73, relativo alle nuove infrastrutture, che ha sostituito l’articolo 22 della direttiva 2003/55, così recita:

«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

a) l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata.

(...)

3. L’autorità di regolamentazione [nazionale] può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

(...)

6. Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

(...)

8. Non appena riceve una domanda di deroga, l’autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l’autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con un’indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

b) l’analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell’efficace funzionamento del mercato interno del gas derivante dalla concessione della deroga;

c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell’infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga;

d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate, e

e) il contributo dell’infrastruttura alla diversificazione dell’approvvigionamento di gas.

9. Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.

(...)

L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

(…)».

9. Successivamente ai fatti della controversia, la direttiva 2009/73 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/692 (7).

B. Diritto tedesco

10. L’articolo 28a, paragrafo 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) del 7 luglio 2005(8), nella versione applicabile ai fatti, consente alla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di rete, Germania; in prosieguo: la «BNetzA»), segnatamente, di esonerare le interconnessioni tra la Repubblica federale di Germania e altri Stati dalle norme sull’accesso di terzi. I requisiti di applicazione di tale articolo corrispondono, in sostanza, a quelli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

II. Fatti alla base della decisione controversa

11. I fatti alla base della controversia, fino alla decisione controversa, sono descritti ai punti da 5 a 15 della sentenza impugnata, che non ritengo necessario trascrivere integralmente. Mi limiterò a riportare quelli che considero più significativi.

12. Il 13 marzo 2009, la BNetzA ha comunicato alla Commissione due decisioni del 25 febbraio 2009, recanti esclusione delle capacità di trasporto transfrontaliere del progetto del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti di accesso dei terzi di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/55 e delle norme tariffarie previste dal suo articolo 25, paragrafi da 2 a 4 (9).

13. Con la decisione C(2009) 4694 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), del 12 giugno 2009, la Commissione ha chiesto alla BNetzA, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/55 (divenuto articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73), di modificare le proprie decisioni del 25 febbraio 2009, aggiungendovi talune condizioni.

14. Il 7 luglio 2009 la BNetzA ha...

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