Opinion of Advocate General Kokott delivered on 25 March 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:250
Date25 March 2021
Celex Number62020CC0022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 25 marzo 2021 (1)

Causa C-22/20

Commissione europea

contro

Regno di Svezia

(Impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

«Inadempimento – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Trattamento secondario delle acque reflue– Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili – Leale cooperazione – Trasmissione di informazioni»






I. Introduzione

1. Con la direttiva sulle acque reflue urbane (2), l'Unione impone agli Stati membri di realizzare e gestire impianti di trattamento delle acque reflue con una determinata efficienza di purificazione, per agglomerati di determinate dimensioni. Nel presente procedimento la Commissione contesta alla Svezia di non avere adempiuto tale obbligo in alcuni agglomerati.

2. A tal riguardo occorre in primo luogo chiarire se, a fronte di circostanze ambientali analoghe, una deroga nella direttiva prevista per i siti di alta montagna debba applicarsi anche a siti ubicati nel Grande Nord. In secondo luogo, è controverso inter partes quali dati di misurazione debbano essere utilizzati per determinare l'efficienza di un impianto di trattamento delle acque reflue. In terzo luogo, la Commissione contesta alla Svezia di non aver fornito taluni dati di misurazione necessari per valutare un mezzo di difesa, segnatamente, la riduzione naturale dell'azoto.

II. Contesto normativo

3. L'articolo 4 della direttiva sulle acque reflue urbane prevede un cosiddetto trattamento secondario delle acque reflue:

«(1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

— al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e [abitanti equivalenti];

— entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 15 000;

— entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000.

(1 bis) …

(2) Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1 500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

(3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (…)».

4. Il successivo articolo 5 impone requisiti specifici per gli scarichi in aree particolarmente sensibili:

«(1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

(2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..

2 bis) (…)

(3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (…)».

5. L'articolo 10 della direttiva medesima riguarda le condizioni climatiche locali:

«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».

6. Ai sensi del successivo articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D.

7. L'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva medesima, intitolato «Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti», dispone quanto segue:

«Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 1».

8. La tabella 1 dell'allegato I della stessa direttiva, rubricata «Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva», si presenta come segue:

«Parametri

Concentrazione

Percentuale minima di riduzione (…)

(…)

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione (…)

25 mg/l O2

70‑90

40 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

(…)

Richiesta chimica di ossigeno (COD)

125 mg/l O2

75

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)».


9. Ai sensi dell'allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva de qua, «[g]li scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili (…) devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato».

10. La tabella 2, dell'allegato I, della medesima direttiva disciplina, in particolare, la riduzione dell'azoto:

«Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione».

«Parametri

Concentrazione

Percentuale minima di riduzione (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Azoto totale (…)

15 mg/l (10 000—100 000 a. e.) (…)

70‑80

(…)


10 mg/l (oltre 100 000 a. e.) (…)


(…)».


11. La sezione D, dell’allegato I, della stessa direttiva specifica i metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati. Il punto 3 precisa che il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno. Per gli impianti di trattamento aventi dimensioni comprese fra 2 000 e 9 999 a. e., il numero minimo è 12 campioni nel primo anno. Negli anni successivi sono richiesti quattro campioni se i campioni racconti nel primo anno sono conformi alle disposizioni della direttiva. Se uno dei quattro campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati altri 12 campioni. Per gli impianti di trattamento aventi dimensioni comprese fra 10 000 e 49 999 a. e., il numero minimo è 12 campioni.

12. L'allegato I, sezione D, punto 4, della direttiva de qua disciplina il rapporto tra una serie di risultati delle misurazioni e i valori limite:

«Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell’acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:

a) per i parametri specificati nella tabella 1 (...) si precisa nella tabella 3 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 (…).

b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100% dai valori parametrici. (…)

c) Per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici».

13. La tabella 3 dello stesso allegato I precisa il numero di campioni e lo scarto ammissibile rispetto ai valori limite di cui all'articolo 4.

Serie di campioni prelevati all'anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

4‑7

1

8‑16

2

17‑28

3

29‑40

4

41‑53

5

54‑67

6

(…)

(…)

III. Procedimento precontenzioso e conclusioni delle parti

14. Nel 2010, nel 2014 e nel 2017, la Commissione invitava la Svezia a presentare osservazioni in merito all'applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane. Facendo seguito a tale invito, l’Istituzione notificava allo Stato membro medesimo, in data 8 novembre 2018, un parere motivato, con invito a rispondere alle osservazioni entro un termine di due mesi, ossia entro l'8 gennaio 2019.

15. Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite dalla Svezia, la Commissione proponeva il presente ricorso chiedendo alla Corte di:

– dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo fornito alla Commissione le necessarie informazioni per poter valutare l’esattezza degli argomenti secondo cui gli agglomerati di Habo e Töreboda soddisferebbero i requisiti previsti dalla direttiva sulle acque reflue urbane, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

– dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors e Tänndalen siano soggette, prima dell’emissione, ad un trattamento secondario ovvero ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15, della direttiva sulle acque reflue urbane;

– dichiarare che il Regno di Svezia , non avendo garantito che le...

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