Opinion of Advocate General Bobek delivered on 6 May 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:373
Celex Number62019CC0819
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 May 2021

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 6 maggio 2021(1)

Causa C819/19

Stichting Cartel Compensation,

Equilib Netherlands BV

contro

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,

Martinair Holland NV,

Deutsche Lufthansa AG,

Lufthansa Cargo AG,

British Airways plc,

Société Air France SA,

Singapore Airlines Ltd,

Singapore Airlines Cargo Pte Ltd,

Swiss International Air Lines AG,

Air Canada,

Cathay Pacific Airways Ltd,

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
SAS AB
SAS Cargo Group A/S

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101, TFUE, e articolo 53 dell’Accordo SEE – Norme di attuazione dell’articolo 103 TFUE – Regime transitorio degli articoli 104 e 105 TFUE – Accordi e pratiche concordate relativamente a vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) – Azione di risarcimento del danno – Effetto diretto – Competenza dei giudici nazionali»






I. Introduzione

1. Le società Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands BV (in prosieguo: le «ricorrenti») chiedono una sentenza di accertamento e il risarcimento del danno nei confronti delle società convenute (2) per aver violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»), avendo coordinato vari elementi del prezzo da applicare ai servizi di trasporto aereo di merci sulle rotte tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») e provenienti dagli stessi.

2. Tale prassi ha avuto asseritamente luogo in un periodo in cui il Consiglio non aveva ancora adottato disposizioni di attuazione per alcune parti del settore del trasporto aereo al fine di dare «piena efficacia» ai principi stabiliti dall’articolo 101 TFUE. Per questo motivo, le convenute sostengono che la competenza a far rispettare l’articolo 101 TFUE è rimasta esclusivamente in capo alle autorità amministrative degli Stati membri e alla Commissione europea, in virtù del «regime transitorio» previsto dagli articoli 104 e 105 TFUE.

3. La presente causa solleva la questione della competenza dei giudici nazionali in merito all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE alle pratiche anticoncorrenziali verificatesi durante detto «regime transitorio». Tale questione, forse tecnica e circoscritta temporalmente, fa tuttavia sorgere a sua volta una questione più fondamentale che riguarda l’(inter)dipendenza dell’esecuzione pubblica (amministrativa) e privata (giudiziaria) delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.

II. Contesto normativo

A. Trattato FUE

4. Gli articoli da 101 a 105 dettano le norme in materia di concorrenza. Sono rilevanti ai fini della presente causa le seguenti disposizioni:

«Articolo 101

(ex articolo 81 del TCE)

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

(...)

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

– a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

– a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

– a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(...)

Articolo 103

(ex articolo 83 del TCE)

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

(...)

b) determinare le modalità di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 101 e 102;

(...)

Articolo 104

(ex articolo 84 del TCE)

Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 103, le autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell’articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell’articolo 102.

Articolo 105

(ex articolo 85 del TCE)

1. Senza pregiudizio dell’articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b)».

B. Accordo SEE

5. L’accordo SEE «persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare [un SEE] omogeneo (...)» (3).

6. Ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo SEE:

«Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato [sul funzionamento dell’Unione europea] e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».

7. L’articolo 53 dell’accordo SEE è identico nella sostanza all’articolo 101 TFUE.

8. A norma dell’articolo 55 dell’accordo SEE:

«1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell’allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall’articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall’articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell’ambito del territorio in questione o dell’altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L’organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell’ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l’altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l’esistenza di un’infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l’organo di vigilanza competente constata l’infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all’altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare tali misure».

III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale

9. Il 9 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2010) 7694 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE], dell’articolo 53 dell’accordo SEE, e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (4) (Caso C.39258 – Trasporto aereo) (in prosieguo: la «decisione del 2010») (5).

10. Agli articoli da 1 a 4, la decisione del 2010 conteneva constatazioni secondo cui una serie di vettori era coinvolto nel coordinamento di vari elementi del prezzo da praticare per i servizi di trasporto aereo sulle rotte tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e/o del SEE; tra aeroporti all’interno dell’Unione e/o del SEE e paesi terzi; e tra aeroporti all’interno dell’Unione e la Svizzera, in violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo svizzero, per diversi periodi di tempo...

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